Legge n. 15/2025

21/02/2025
Conversione del Decreto milleproroghe 2024

Testo

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Materie

Agricoltura – Ambiente – Autonomie territoriali – Beni pubblici – Commercio – Cultura – Difesa – Edilizia e urbanistica – Elezioni – Enti pubblici – Fisco – Giustizia – Immigrazione – Imprese – Istruzione – Opere pubbliche – Lavoro – Previdenza e assistenza – P.A. – Salute – Servizi pubblici – Sicurezza – Sport – Trasporti – Turismo – Università e ricerca.

Principali previsioni

Agricoltura

  • I termini per la revisione delle macchine agricole immatricolate fino al 31 dicembre 1996 e da tale data fino al 31 dicembre 2019 sono prorogati, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2025 ed al 31 dicembre 2026[art. 19, co. 1-ter d.l. 202/2024]. (5)

Ambiente

  • La delega conferita al Governo dall’art. 26, co. 13, legge 5 agosto 2022, n. 118, per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti rinnovabili è prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 [art. 6, co. 4-bis d.l. 202/2024].
  • Il termine dal quale una certa quota delle grandi vendite di energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento dev’essere rinnovabile è differito dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 [art. 11, co. 1 d.l. 202/2024]. (1)
  • Il termine triennale entro il quale il Ministro dell’ambiente doveva effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica ai sensi dell’art. 17-bis decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è soppresso [art. 11, co. 2 d.l. 202/2024].
  • Il termine fino al quale la quota di biocarburanti derivanti da palme da olio non è conteggiata ai fini della normativa sul contrasto al cambiamento di destinazione d’uso dei terreni agricoli è prorogato, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 [art. 11, co. 2-ter d.l. 202/2024].
  • Il termine dal quale è obbligatoria l’immissione in consumo di una certa quota minima di biocarburanti per il trasporto stradale e ferroviario è rinviato al 2026 [art. 11, co. 2-quater d.l. 202/2024].
  • Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale da parte dei produttori di energia da biocombustibili sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per le imprese che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato [art. 11, co. 2-sexies d.l. 202/2024].

Autonomie territoriali

  • La corresponsione di un’indennità di funzione maggiorata ai sindaci di comuni del centro Italia con meno di 5.000 abitanti in cui sia stata individuata una “zona rossa” a seguito degli eventi sismici dell’agosto 2016 è prorogata fino al 31 dicembre 2025 [art. 3, co. 14-quater d.l. 202/2024]. (2)
  • Il termine concesso agli enti locali per la rinegoziazione o sospensione della quota capitale dei prestiti dall’art. 3-ter, co. 2 e 3, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 31 dicembre 2025 [art. 3, co. 14-quinquies d.l. 202/2024]. (3)
  • Ai comuni di Pietrelcina e Sotto il Monte Giovanni XXIII sono riconosciuti, rispettivamente, un’autorizzazione di spesa e un contributo finanziario straordinari per l’anno 2025 [art. 14, co. 3-bis d.l. 202/2024]. (4)

Beni pubblici

Commercio

  • Il termine di applicazione delle nuove disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati di cui all’art. 23 legge 16 dicembre 2024, n. 193, è rinviato dal 1° aprile 2025 al 1° ottobre 2025 [art. 13, co. 1-sexies d.l. 202/2024].

Cultura

  • Il termine dato alle Direzioni regionali Musei per l’esaurimento delle disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 [art. 6, co. 1 d.l. 202/2024].
  • L’incremento temporaneo del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma dell’agosto 2016 è prorogato al 31 dicembre 2025 [art. 6, co. 3 d.l. 202/2024].
  • Nelle more del completo riordino del Ministero della cultura, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia già conferiti sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 [art. 6, co. 3-bis d.l. 202/2024].
  • L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 1, lett. c), decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, è prorogata fino al 2029 per garantire la prosecuzione delle attività dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole [art. 6, co. 4-ter d.l. 202/2024]. (4)
  • L’erogazione del contributo straordinario per la promozione dell’editoria digitale, di cui all’art. 30-quater, co. 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è prorogata per l’anno 2025 [art. 17-bis d.l. 202/2024].

Difesa

  • Il termine per il collocamento in ausiliaria dei militari di Esercito, Aeronautica e Marina Militare è prorogato al 31 dicembre 2025 [art. 9, co. 1 d.l. 202/2024].
  • La vigente rappresentatività delle associazioni sindacali militari è prorogata fino al 30 aprile 2025 [art. 9, co. 4 d.l. 202/2024].

Edilizia e urbanistica

  • I termini di inizio e di ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata sono prorogati di sei mesi [art. 7, co. 2 d.l. 202/2024]. (3)

Elezioni

  • La norma secondo cui sono eleggibili a presidente della provincia solo i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, di cui all’art. 1, co. 60, legge 7 aprile 2014, n. 56,non si applica nel biennio 2025-2026 [art. 21-bis d.l. 202/2024].

Enti pubblici

  • La disciplina transitoria sulla composizione degli organi di governo delle CCIA risultanti dall’accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali è prorogata per due ulteriori mandati [art. 13, co. 1-bis d.l. 202/2024].

Fisco

  • La disciplina di favore sulla tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione di aliquote e tariffe relative alle entrate tributarie comunali, già contenuta nell’art. 1, co. 72, legge 30 dicembre 2023, n. 213, è estesa dal solo 2023 a tutto il 2024 [art. 1, co. 2-bis d.l. 202/2024], ed è prorogata dal 2024 al febbraio 2025 l’esenzione da interessi e sanzioni a carico dei Comuni per omesso versamento dell’IMU ex art. 1, co. 73 legge n. 213/2023 [art. 1, co. 2-ter d.l. 202/2024].
  • Le vigenti esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto previste a favore degli enti del terzo settore sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 [art. 3, co. 10 d.l. 202/2024].
  • I contribuenti che non abbiano acceduto validamente alla definizione delle pendenze fiscali al 31 dicembre 2024 per mancato, insufficiente o tardivo versamento possono ulteriormente provvedervi entro il 30 aprile 2025 [art. 3-bis d.l. 202/2024].

Giustizia

  • È prorogata di un anno la disciplina dell’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, di cui all’art. 22, co. 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247 [art. 10, co. 2-bis d.l. 202/2024].
  • Il termine di operatività delle sezioni distaccate di alcuni Uffici giudiziari è prorogato al 31 dicembre 2025; di altre, al 1° gennaio 2026 [art. 10, co. 4 e 5 d.l. 202/2024].
  • Il termine a partire dal quale le attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero sono effettuate mediante infrastrutture digitali di carattere interdistrettuale è rinviato dal 28 febbraio al 31 dicembre 2025 [art. 10, co. 7 d.l. 202/2024].
  • L’applicazione della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato introdotta daldecreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,è prorogata al 2025 [art. 10, co. 8.bis d.l. 202/2024]. (2)
  • Le vigenti disposizioni transitorie sulle modalità di deposito degli atti nei procedimenti penali militari sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 [art. 9, co. 2 d.l. 202/2024].

Immigrazione

Imprese

  • Il regime di favore previsto dall’art. 112, co. 7 TUB per le piccole società cooperative esercenti attività creditizia è prorogato fino al 31 maggio 2026 [art. 3, co. 14-undecies].
  • L’obbligo di assicurazione da rischi catastrofali imposto a talune alcune categorie di imprese dall’art. 1, co. 101, legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rinviato dal 31 dicembre 2024 al 30 marzo 2025 [art. 13, co. 1 d.l. 202/2024]; per quelle operanti nel settore ittico, è rinviato al 31 dicembre 2025 [art. 19, co. 1-quater d.l. 202/2024].

Istruzione

  • I requisiti per l’esercizio delle funzioni di insegnante tecnico-pratico e dirigente tecnico nel comparto Istruzione sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 [art. 5, co. 1 e 2 d.l. 202/2024].
  • La valorizzazione retributiva dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa è prorogata all’anno scolastico 2025/2026 [art. 5, co. 4-bis d.l. 202/2024]. (5)
  • Il termine previsto per l’adozione del decreto del Ministro dell’Istruzione sulle modalità di valutazione dei rischi connessi agli edifici scolastici ex art. 18, co. 3.2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025 [art. 5, co. 4-quinquies d.l. 202/2024].
  • Anche per l’anno accademico 2025/2026 è prorogata la possibilità che i percorsi universitari di formazione per i nuovi docenti possono essere svolti con modalità telematiche fino al 50 per cento del totale [art. 5, co. 4-sexies d.l. 202/2024]. (5)
  • L’incremento provvisorio del personale scolastico previsto dall’art. 10, co. 3-bis, decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, è prorogato all’anno scolastico 2025/2026 [art. 5, co. 4-septies d.l. 202/2024].
  • Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è prorogato fino al 2027 [art. 20-bis d.l. 202/2024].

Lavoro

  • È prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro cui i contratti di arruolamento degli equipaggi dei pescherecci possono stipularsi dal comandante con scrittura privata [art. 7, co. 4-sexies d.l. 202/2024]. (5)
  • La validità dei brevetti di assistente alla balneazione è prorogata al 30 settembre 2025; è invece sospeso il requisito della maggiore età [art. 7, co. 4-decies d.l. 202/2024].
  • Il termine per la prima iscrizione agli istituendi albi delle professioni pedagogiche ed educative è prorogato al 31 marzo 2025 [art. 10, co. 8-quinquies d.l. 202/2024]. (5)
  • Il termine fino al quale ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine fino a ventiquattro mesi, in difetto di previsioni nei contratti collettivi, è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 [art. 14, co. 3 d.l. 202/2024].

Opere pubbliche

  • Il termine dei lavori e della gestione commissariale per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, di cui all’art. 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è prorogato dal 2024 al 2025 [art. 1, co. 5 d.l. 202/2024]. (2)
  • Il termine per la realizzazione di opere pubbliche comunali di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previste dall’art. 1, co. 148-ter, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2023 [art. 1, co. 6-bis d.l. 202/2024]. (4)
  • La possibilità di avvalersi di Cassa depositi e prestiti per adempimenti connessi all’attuazione di programmi europei, già prevista per le Amministrazioni pubbliche dall’art. 10, co. 7-novies, decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, terminerà il 31 dicembre 2029 [art. 1, co. 10-quater d.l. 202/2024]. (6)
  • Sono prorogati al 31 agosto 2026 dei poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi[art. 7, co. 4-quater d.l. 202/2024].

Previdenza e assistenza

  • È prorogato al 30 aprile 2025 il termine per l’erogazione degli indennizzi ai familiari dei membri delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco deceduti per causa di servizio connessa con l’epidemia da Covid-19 [art. 2, co. 5 d.l. 202/2024].
  • I termini per gli adempimenti archivistici relativi agli aiuti di Stato concessi durante l’epidemia sono prorogati al 31 dicembre 2025 [art. 3, co. 1 e 2 d.l. 202/2024]. (5)
  • I contratti di locazione a scopo abitativo in regime di edilizia agevolata ex art. 18 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, sono prorogati al 31 dicembre 2025 [art. 7, co. 1 d.l. 202/2024].
  • La fruizione del 5 per mille da parte delle ONLUS è prorogata fino al 31 dicembre 2025 [art. 12 d.l. 202/2024].

Pubblico impiego

  • Le facoltà assunzionali nelle P.A. in scadenza nel 2024 sono prorogate al 2025; per le Università pubbliche, sono prorogate fino al 2025 quelle finalizzate a colmare le cessazioni dal servizio verificatesi dal 2017 al 2020, fino al 2026 quelle relative alle cessazioni nel biennio 2021-2022 e fino al 2027 quelle relative alle cessazioni nel 2023 [art. 1, co. 1, 1-bis d.l. 202/2024].
  • I termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche già previsti dall’articolo 3, co. 10-bis legge 8 agosto 1995, n. 335, sono prorogati di un anno, con riferimento sia ai periodi di competenza (dal 2019 al 2020), sia alla sospensione della relativa applicabilità (dal 2024 al 2025) [art. 1, co. 2 d.l. 202/2024]. È parimenti sospesa l’applicazione delle sanzioni per ritardato o omesso versamento, di cui all’art. 116, co. 8 e 9, legge 23 dicembre 2000, n. 388 [art. 1, co. 3 d.l. 202/2024].
  • L’autorizzazione concessa all’Avvocatura dello Stato dall’art. 1, co. 18, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, di avvalersi di ulteriore personale non dirigenziale in posizione di comando, è prorogata dal 2024 al 2025 [art. 1, co. 4 d.l. 202/2024].
  • L’ampliamento dell’organico del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per funzioni di contrasto alla crisi idrica, già previsto fino al 2024 dall’art. 1, co. 10, decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è prorogato fino al 2025 [art. 1, co. 7 d.l. 202/2024].
  • Il termine entro il quale le procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della P.A. possono bandirsi senza previo ricorso alla mobilità, ex art. 3, co. 8, legge 19 giugno 2019, n. 56, è prorogato dal 2024 al 2025 [art. 1, co. 10-bis d.l. 202/2024].
  • Gli incarichi di componente di OIV in scadenza possono prorogarsi per periodi di uguale durata, fino al 31 dicembre 2027 [art. 1, co. 10-quinquies d.l. 202/2024].
  • L’inconferibilità ai consiglieri dei comuni con più di 15.000 abitanti di incarichi amministrativi apicali in uffici regionali o in enti controllati dalle Regioni, per due anni dalla cessazione dell’incarico, già sospesa dall’art. 13-ter, co. 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, fino al 2024, resta sospesa fino al 31 dicembre 2025 [art. 1, co. 10-octies d.l. 202/2024].
  • Regioni, Province, Comuni, Unioni di comuni e Città metropolitane possono provvedere alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, di cui all’art. 3, co. 5 e 5-ter, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, senza previa procedura di mobilità fino al 31 dicembre 2026 [art. 1, co. 10-decies d.l. 202/2024].
  • Sono prorogate al 31 dicembre 2025 le graduatorie di cinque concorsi per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco [art. 2, co. 4 e 5 d.l. 202/2024].
  • Il divieto di nuove assunzioni di personale per mancato rispetto dei termini di approvazione di bilanci e rendiconti, previsto dall’art. 9, co. 1-quinquies, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, per la sola Regione Molise resta sospeso fino al 30 giugno 2025 [art. 3, co. 10-bis d.l. 202/2024].

Responsabilità dei dipendenti pubblici

  • Il termine fino al quale la responsabilità erariale dei dipendenti pubblici è sanzionabile solo a titolo di dolo è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 [art. 1, co. 9 d.l. 202/2024].

Salute

  • L’applicazione del regime ordinario di contenimento della spesa pubblica alla Fondazione Enea Tech e Biomedical è differita dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 [art. 3, co. 5-bis d.l. 202/2024].
  • Il termine per l’approvazione dei bilanci ante 2022 da parte degli enti del servizio sanitario calabrese è prorogato al 31 marzo 2025 [art. 3, co. 9 d.l. 202/2024].
  • La conferibilità di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e non specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti almeno al penultimo anno di corso è prorogata al 31 dicembre 2025 [art. 4, co. 3 e 4 d.l. 202/2024].
  • La possibilità, già prevista in corso di pandemia dall’art. 2-quinquies decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato col SSN; per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale;  nonché per gli specializzandi in pediatria, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati col SSN, è stabilizzata a partire dal 1° gennaio 2025 [art. 4, co. 10 d.l. 202/2024].
  • La proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per il personale sanitario e veterinario collocato in quiescenza, già prevista dall’art. 36, co. 4-bis, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, è estesa al 31 dicembre 2025 [art. 4, co. 12 d.l. 202/2024].
  • Il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti del SSN è ulteriormente prorogato, dal 2024 al 2025 [art. 4, co. 7 d.l. 202/2024].
  • L’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica è prorogato sino al 31 dicembre 2025 [art. 4, co. 12 d.l. 202/2024].
  • Il termine per l’adeguamento degli ordinamenti sanitari regionali alle disposizioni nazionali in tema di accreditamento di cliniche e singoli professionisti è prorogato al 31 dicembre 2026 [art. 4, co. 7 d.l. 202/2024].
  • La previsione di sanzioni pecuniarie per inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-sexies decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, è abrogata e i relativi procedimenti amministrativi e giurisdizionali ancora pendenti si estinguono [art. 21, co. 4 e 5 d.l. 202/2024]; sono del pari estinti i procedimenti aventi ad oggetto sanzioni amministrative accessorie per violazione degli obblighi di distanziamento sociale nel corso dell’emergenza pandemica [art. 21, co. 5-decies d.l. 202/2024]. (6)
  • L’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai cittadini ucraini, previsto dall’art. 34, co. 1 decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 2027 [art. 4, co. 2 d.l. 202/2024].
  • Gli obblighi di formazione continua in medicina gravanti sugli iscritti ai relativi albi professionali sono prorogati al 31 dicembre 2025 [art. 4, co. 2-bis d.l. 202/2024].

Servizi pubblici

  • L’attività istruttoria per la determinazione di LEP e relativi costi e fabbisogni standard è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2025 [art. 16 d.l. 202/2024].

Sicurezza

  • La vigente disciplina su poteri e tutele degli agenti del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è prorogata dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 [art. 18 d.l. 202/2024].

Sport

  • La costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è rinviata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027[art. 15, co. 1 d.l. 202/2024]. (5)
  • L’applicabilità della disciplina speciale per la realizzazione della Città dello Sport di Roma è prorogata fino al 31 dicembre 2027 [art. 15, co. 2-bis d.l. 202/2024]. (4)
  • Il termine per l’adeguamento delle rispettive legislazioni regionali in materia di misure di sicurezza nello svolgimento di discipline sportive invernali è prorogato dal 31 ottobre 2024 al 30 giugno 2025 [art. 15, co. 2-quater d.l. 202/2024].

Trasporti

Turismo

  • Il termine gravante ai sensi dell’art. 1, co. 1122, lett. i), legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi è prorogato dal 2024 al 2026, mentre quello previsto per i gestori dei rifugi alpini è prorogato dal 2023 al 2025 [art. 2, co. 6-bis d.l. 202/2024].
  • Il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali  possono essere autorizzati in presenza dei requisiti minimi di cui all’art. 1, co. 6-bis, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 [art. 14, co. 2 d.l. 202/2024].

Università e ricerca

  • È prorogata di un anno l’attuale composizione dell’ANVUR [art. 1, co. 10-ter d.l. 202/2024].
  • La validità degli esami universitari è prorogata a dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti [art. 5-bis d.l. 202/2024].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

S.1337

C.2245

Durata dell’esame parlamentare

Dal 27 dicembre 2024 al 20 febbraio 2025

(54 giorni)

Interventi del Governo in fase d’esame

  • Nella seconda giornata di discussione al Senato (seduta n. 273 del 13 febbraio 2025) il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge, nel testo già emendato dalla commissione.
  • Nella prima giornata di discussione alla Camera dei deputati (seduta n. 430 del 18 febbraio 2025) il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge, nel testo trasmesso dal Senato e già approvato in Commissione.

Ulteriori profili d’interesse

  • L’apposizione della fiducia ha precluso l’esame di numerosissimi emendamenti d’iniziativa parlamentare.
  • Il decreto-legge è estremamente eterogeneo ratione materiae e reca molteplici previsioni normative rispetto alle quali è dubbia la sussistenza dei presupposti di straordinarietà, necessità ed urgenza. In particolare, si segnalano: la proroga di termini già ampiamente scaduti (es. supra, 1); la proroga di regimi derogatori a suo tempo giustificati da emergenze che nel momento presente sono oramai superate (es. supra, 2); interventi giustificati da circostanze di fatto già sedimentatesi nel tempo (es. supra, 3); interventi di carattere sostanzialmente provvedimentale, relativi a specifiche realtà locali (es. supra, 4); fattispecie di limitato rilievo socio-economico o la cui non tempestiva modifica non avrebbe, comunque, comportato conseguenze significative (es. supra, 5); ulteriori proroghe, a distanza di tempo, di termini già più volte prorogati (la quasi totalità dei casi).
  • Talune disposizioni non paiono coerenti col titolo dell’atto oggetto di conversione, perché di carattere puramente abrogativo o additivo di disciplina (es. supra, 6).
  • Malgrado l’ampiezza dell’intervento normativo de quo, la trasmissione del disegno di legge all’altro ramo del Parlamento soli 11 giorni del termine di decadenza (25 febbraio) e l’apposizione della questione di fiducia già nella prima giornata di discussione hanno ostacolato un vaglio approfondito da parte della Camera dei deputati. Per giunta, già nella fase di esame in commissione, durata solo due giorni (17-18 febbraio 2025), il termine per la proposta di emendamenti è stato fissato ad horas (17 febbraio, ore 14:00).
  • Almeno una delle misure è direttamente applicativa di un provvedimento europeo (supra, 7).

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