Legge n. 42/2025

04/04/2025
Ordinamento di Polizia, Forze armate e Vigili del fuoco

Testo

Titolo

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Materie

Polizia – Vigili del fuoco – Difesa

Principali previsioni

  • Gli agenti e i vice ispettori della Polizia di Stato in prova permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate [art. 1].
  • Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza può, con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 non oltre rispettivamente a dodici e nove mesi [art. 4].
  • Incremento del personale dell’Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare l’attività per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici [art. 6].
  • Le promozioni all’interno del Corpo della Guardia di finanza sono effettive dal 1° luglio dell’anno in cui si verifica la vacanza da colmare [art. 7].
  • Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [art. 12] (1).
  • È istituita la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere con data da individuarsi con apposito DPR [art. 16] (2).

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

S.1053

C.2139

Durata dell’esame parlamentare

Dal 1o marzo 2024 al 1o aprile 2025

(un anno, un mese e un giorno)

Ulteriori profili d’interesse

  • (1) Per quanto attiene alla delega legislativa si segnala la presenza di un unico principio/criterio direttivo [art. 12, co. 2].
  • (1) Con riferimento alla delega legislativa è disposto il parere obbligatorio (non vincolante) delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di ciascun decreto legislativo [art. 12, co. 3].

(2) La concreta individuazione della Giornata è rimessa al Governo, senza indicazioni di principio [art. 16].

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