Sentenza n. 44/2025

15/04/1990
Sull'ammissibilità delle leggi di interpretazione autentica e dei decreti-legge cd. milleproroghe

Testo

Materia

Decreti-legge – Norme interpretative

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto

Oggetto delle q.l.c.

Art. 4-bis decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108, e dell’art. 13, co. 1-bis, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191[1]

Parametri

Artt. 77 Cost.; art. 3, art. 11, commi 1 e 2, art. 117, co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 10 e 14 CEDU[1]

Massime

  • Non è fondata la q.l.c. dell’art. 13, co. 1-bis d.l. 145/2013, che afferma la ricettizietà del rinvio operato dall’art. 4-bis d.l. n. 91/2018 al DPR 146/2017, in quanto trattasi di interpretazione autentica che privilegia una delle possibili interpretazioni del testo già riconoscibili, nonché la più aderente alla volontà del legislatore. Essa, dunque, non lede i principi di ragionevolezza, certezza del diritto e non interferenza con l’esercizio del potere giurisdizionale, che invece costituiscono il limite alla legittimità di simili interventi.
  • Non sono fondate le q.l.c. dell’art. 4-bis d.l. 91/2018 e dell’art. 13, co. 1-bis d.l. 145/2023, in quanto entrambe le disposizioni, pur vertendo su materie differenti, non sono estranee alla ratio  unitaria del decreto cd. milleproroghe in cui si collocano, ossia, tipicamente, «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale» (C. cost., sentenza n. 154/2015).

Profili d’interesse

  • La Corte conferma la propria tendenziale deferenza verso il legislatore con riferimento alla unitarietà di ratio e materia in sede di conversione di decreti-legge.
  • La decisione conferma, altresì, la propria apertura alle disposizioni di legge aventi carattere interpretativo, pur ribadendone i limiti.

Precedenti connessi

Sull’ammissibilità di disposizioni d’interpretazione autentica

Sulla ratio necessariamente unitaria delle disposizioni introdotte nei decreti-legge

Estratto della motivazione

9.4.1.− La legge di conversione […] «riveste i caratteri di una fonte “funzionalizzata e specializzata”, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019), “essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare” (sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226 del 2019: nello stesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014)» (sentenza n. 215 del 2023).

[…]

Con specifico riferimento ai decreti “milleproroghe” (che sono una species dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo), si è più volte affermato che si tratta di una «tipologia di decreto-legge connotato dalla “ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale” (sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 245 del 2022; in termini, sentenza n. 154 del 2015).

Rispetto a tali decreti solo l’inserimento, in sede di conversione, di una norma «del tutto estranea» alla ratio e alla finalità unitaria «determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei (sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 154 del 2015).

11.3.1.− [T]rattandosi di disposizioni destinate ad operare con la stessa decorrenza temporale di quelle interpretate, anche [quelle di interpretazione autentica] devono rispettare alcuni limiti generali connessi alla loro natura.

Tali limiti attengono «alla salvaguardia di principi costituzionali tra i quali sono ricompresi “il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (sentenza n. 170 del 2013, nonché sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 73 del 2017).

[…] «[S]e, ad esempio, i valori costituzionali in gioco sono quelli dell’affidamento dei consociati e della certezza dei rapporti giuridici, è di tutta evidenza che l’esegesi imposta dal legislatore, assegnando alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto, riconoscibile come una delle loro possibili varianti di senso, influisce sul positivo apprezzamento sia della sua ragionevolezza» sia della eventuale configurabilità di una lesione dell’affidamento dei destinatari (ancora, sentenza n. 73 del 2017; negli stessi termini, tra le altre, sentenze n. 108 del 2019, n. 156 del 2014 e n. 170 del 2008).

Parimenti, ove il valore in gioco sia quello della non interferenza con l’esercizio del potere giurisdizionale – fermo il necessario rispetto del giudicato (sentenze n. 209 del 2010, n. 525 e n. 374 del 2000, n. 15 del 1995) – deve ritenersi consentito al legislatore, in presenza di interpretazioni contrastanti e quindi in assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato (sentenze n. 4 del 2024, n. 104 del 2022, n. 150 e n. 127 del 2015, n. 156 del 2014 e n. 170 del 2008), di intervenire «per correggere una imperfezione del dato normativo» (sentenza n. 184 del 2024) o «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (sentenze n. 308 e n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 1 del 2011 e n. 311 del 2009), specialmente ove l’interpretazione imposta presenti un grado di maggiore plausibilità rispetto alle altre.

Ciò sempre che l’intervento legislativo, anche alla luce della tempistica e del metodo seguiti (sentenza n. 4 del 2024), non si dimostri in realtà abusivo, perché preordinato a violare il principio della parità delle parti […] (sentenze n. 4 del 2024, n. 145 del 2022, n. 46 del 2021 e n. 174 del 2019).


[1] La sentenza prende in considerazione anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.

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