Materia
Lavoro – Previdenza sociale
Tipologia di decisione
Sentenza di inammissibilità
Oggetto della q.l.c.
Art. 1, commi 180 e 181, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)
Parametri
Artt. 3, 31 e 117, co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione alla clausola 4, punto 1, dell’Allegato (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; all’art. 11, § 1, lett. a), direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; all’art. 24 direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; all’art. 12, § 1, lett. a), direttiva 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; all’art. 16, § 1, lett. a), direttiva (UE) 2021/1883 del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati[1].
Massima
- In presenza di discipline temporanee e sperimentali, che si susseguano verso un progressivo riavvicinamento della legislazione ordinaria al dettato costituzionale, il sindacato di costituzionalità può conoscere temperamenti. Sicché, pur configurandosi effettive criticità a fronte degli evocati artt. 3, 31 e 117, co. 1 Cost., in concreto non può dichiararsi illegittima l’omessa estensione alle dipendenti a tempo determinato dell’esonero dalla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, già previsto per il triennio 2024-2026 per le lavoratrici a tempo indeterminato, madri di almeno tre figli, sino alla maggiore età del più piccolo e, per il solo 2024, per le lavoratrici a tempo indeterminato madri di due figli, sino al raggiungimento del decimo anno d’età del più piccolo. Le relative q.l.c. sono, infatti, inammissibili, alla luce degli interventi legislativi che hanno progressivamente ristretto il lamentato deficit di tutela (art. 1, co. 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213; art. 1, co. 219, legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 6 decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95).
- Le sentenze della Corte costituzionale non possono determinare l’applicazione generalizzata di discipline introdotte dal legislatore per casi connotati, invece, da profili di specialità. Pertanto, è inammissibile la q.l.c. vertente sull’omessa estensione alle dipendenti a tempo determinato dell’esonero dalla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, già previsto per il triennio 2024-2026 per le lavoratrici a tempo indeterminato, madri di almeno tre figli, sino alla maggiore età del più piccolo e, per il solo 2024, per le lavoratrici a tempo indeterminato madri di due figli, sino al raggiungimento del decimo anno d’età del più piccolo. I contributi dovuti dalle lavoratrici domestiche, infatti, sono già computati dal legislatore secondo criteri derogatori della normativa di settore e ciò impedisce un accostamento diretto dei regimi giuridici in questione.
Moniti/Inviti al legislatore
- La Corte avverte il legislatore che anche discipline di carattere sperimentale e provvisorio possono essere dichiarate illegittime.
- La Corte stigmatizza l’oscurità di ratio e la disorganicità delle disposizioni oggetto del proprio giudizio, sollecitando il legislatore a porvi rimedio con «interventi strutturali che abbiano capacità di sostenere appieno la maternità».
Profili d’interesse
- La sentenza sembra ispirata da un forte intento di leale collaborazione con l’organo legislativo, la cui omessa censura in dispositivo si profila quale ideale contropartita per un progressivo, spontaneo riallineamento al dettato costituzionale.
- A ben vedere, la Corte non fornisce indicazioni univoche circa l’effetto “salvifico” della sperimentalità e provvisorietà delle leggi, rispetto al loro annullamento ex art. 136 Cost.
- A rigore, l’affermata incomparabilità del caso delle lavoratrici domestiche agli altri considerati dal giudice a quo avrebbe, forse, dovuto dar luogo ad una declaratoria di infondatezza, anziché ad una pronuncia di inammissibilità. Se ne trae l’impressione che, invero, la Corte volesse rifuggire quam maxime una pronuncia sul merito delle questioni.
- Benché la Corte non ravvisi neppure la necessità di argomentare sul punto, non è chiaro perché essa affermi di non poter «intervenire per estendere la platea delle destinatarie» degli esoneri contributivi. L’omogeneità della condizione giuridica delle madri lavoratrici a tempo determinato e quelle a tempo indeterminato si ricava, a contrario, dall’ultima parte delle motivazioni, concernenti le sole lavoratrici domestiche; d’altro canto, la giurisprudenza costituzionale conosce già numerosissime sentenze cd. additive di spesa, la cui astratta emanabilità non è oggetto di espresso revirement in questa sede.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 27 maggio 2025, n. 75
Estratto della motivazione
6.– […] La tecnica della normazione temporanea e sperimentale ben può essere funzionale a verificare, in relazione alle risorse disponibili, la più adeguata configurazione del beneficio attribuibile, avendo riguardo alla sua entità e ai possibili criteri correlati alla ratio dell’istituto: ovverosia, il numero dei figli, la loro età, il reddito delle destinatarie del beneficio o altri.
[L]e disposizioni di cui all’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del 2023 presentano – in un contesto di risorse limitate e rispetto al quadro sistematico – diverse criticità. […]
Tuttavia, in questo quadro complessivo sopra descritto, a questa Corte, nonostante le criticità rilevate, è impedito, nel limite dei suoi poteri, intervenire per estendere la platea delle destinatarie.
Viene peraltro in rilievo che il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla sostanziale parificazione delle fattispecie delle lavoratrici a tempo determinato e indeterminato. […]
[L]e questioni concernenti l’omessa considerazione – nelle norme censurate – delle lavoratrici madri titolari di contratti a tempo determinato sono inammissibili, a fronte di quella maggiore discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore nell’ambito di un percorso sperimentale transitorio e caratterizzato da graduali correzioni, fermo restando che non ogni siffatto intervento legislativo può però, per ciò solo, essere considerato costituzionalmente non illegittimo (sentenza n. 111 del 2024).
7.– Parimenti inammissibili sono anche le censure sollevate, sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con riguardo all’esclusione dalle norme censurate delle lavoratrici domestiche madri di due o più figli; esclusione rimasta tal quale anche nel sopravvenuto quadro normativo.
I contributi dovuti all’INPS dalle lavoratrici titolari di contratti di lavoro domestico si collocano, infatti, nell’ambito di una disciplina speciale che presenta profili di peculiarità, nel calcolo, rispetto a quella concernente le altre lavoratrici dipendenti; peculiarità correlate primariamente alla natura non imprenditoriale dei datori di lavoro. […]
Il carattere speciale del trattamento previdenziale previsto per i rapporti di lavoro domestico induce, dunque, a escludere la possibilità per questa Corte di procedere a un’uniformazione della disciplina a quella prevista per gli altri contratti di lavoro dipendente.
8. – Le declaratorie di inammissibilità che precedono, tuttavia, non esimono questa Corte dal sollecitare il legislatore a dare coerenza sistematica dell’intero disegno nel cruciale percorso di sostegno alle lavoratrici madri, in un Paese in cui il tasso di natalità è tra i più bassi d’Europa, identificando interventi strutturali che abbiano capacità di sostenere appieno la maternità.
[1] Per i titoli integrali degli atti normativi europei si rinvia al testo della decisione.