Titolo
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie
Materie
Procedimento amministrativo – Semplificazione e qualità della legislazione
Principali previsioni
Legge annuale di semplificazione normativa
- Introduzione della legge annuale di semplificazione normativa. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero per le riforme istituzionali ed il Ministero per la PA acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate [art. 1].
- Disposizioni procedimentali per l’esercizio delle deleghe conferite dalla legge di semplificazione normativa, tra cui l’acquisizione del parere o la conclusione di intesa con la Conferenza Unificata e l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari [art. 2].
- Introduzione della Valutazione di impatto generazionale, strumento informativo volto ad analizzare gli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all’equità intergenerazionale [art. 4].
Misure volte al miglioramento della qualità della normazione
- Introduzione dell’Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi presso la Presidenza del Consiglio [art. 5].
- Modifica alla all’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, cui viene aggiunto il comma 6-bis,volto a ricomprendere nell’AIR e nella VIR, tra i profili di indagine e di valutazione, l’impatto di genere [art. 6].
- Delega al Governo per l’adozione entro diciotto mesi uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell’attività di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi [art. 9].
- Delega al Governo per l’adozione entro dodici mesi uno o più decreti legislativi di semplificazione, modificazione e integrazione del Codice dell’amministrazione digitale [art. 11].
Deleghe al Governo per la semplificazione e il riordino della normativa vigente in alcune materie
- Delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 12].
- Delega al Governo per l’adozione entro diciotto mesi uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali regolanti la materia [art. 13].
- Delega al Governo per per la revisione del Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al DPR 20 marzo 1967, n. 223 [art. 14].
- Delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 49 d. lgs. n. 300/1999 [art. 15].
- Delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto che tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità, negli ambiti definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità [art. 16].
- Delega al Governo per la semplificazione e il riordino degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione, dell’amministrazione di sostegno [art. 17].
- Delega al Governo per la semplificazione, l’aggiornamento e l’integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni [art. 18].
- Delega al Governo per la semplificazione, il riordino ed il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l’istituzione e l’organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l’infanzia e l’adolescenza, il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonché il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica [art. 19].
- Delega al Governo per il riordino e il riassetto elle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca [art. 20].
- Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti, salva l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, co. 3 Cost. [art. 22].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 15 luglio 2024 al 29 ottobre 2025
(1 anno, 3 mesi, 14 giorni)
Decisioni giurisprudenziali connesse
Sui limiti contenutistici alle deleghe di riordino
- C. cost., sentenza 15 luglio 2003, n. 239
- C. cost., ordinanza 24 febbraio 2010, n. 61
- C. cost., sentenza 8 ottobre 2010, n. 293
Sulla chiarezza normativa
- C. cost., sentenza 24 marzo 1988, n. 364
- C. cost., sentenza 22 aprile 1992, n. 185
- C. cost., sentenza 5 giugno 2023, n. 110
Ulteriori profili d’interesse
- Si segnala una corposa attività istruttoria da parte della 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede referente, nel corso della quale si è svolto un lungo ciclo di audizioni.
- Il disegno di legge, in quanto collegato alla manovra di bilancio, ha seguito il procedimento ex art. 126-bis e, di conseguenza, prima dell’esame in Assemblea è stato acquisito il parere della 5° Commissione bilancio.
- Il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati ha reso ex art. 16, co. 6-bis R.C. un parere con osservazioni, in cui ha invitato ad approfondire l’opportunità della formulazione di alcuni passaggi, concernenti in particolare:
- i caso di sovrapposizione tra oggetti e principi di delega;
- i casi in cui i principi e criteri direttivi delle deleghe sembrano prefigurare, parallelamente alla finalità di semplificazione, una volontà innovativa di più ampia portata, in contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale sopra menzionata.