Materia
Imprese – Agricoltura
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 3, co. 1, lett. b-bis), decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2012, n. 122
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 41 Cost.
Massima
- Non si pone in contrasto con la Costituzione la disciplina di cui all’art. 3, co. 1, lett. b-bis), d.l. 74/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2012, nella parte in cui ha disposto un trattamento differenziato per le produzioni casearie DOP quanto al ristoro dei danni subiti dal prodotto in fase di maturazione. Non sussiste, infatti, omogeneità tra le produzioni casearie di DOP e IGP.
Profili d’interesse
- La Corte, nell’assumere la propria decisione, ha posto l’accento sull’influenza esercitata sul diritto interno dalla disciplina di matrice europea.
- Tenuto conto della rilevanza nazionale della produzione DOP (e IGP), nel giustificare le scelte compiute dal legislatore, la Consulta si è spinta a prendere in esame i lavori preparatori della legge di conversione del d.l. 74/2012.
Precedenti connessi
Sul principio di eguaglianza e sull’omogeneità delle situazioni poste a raffronto
- C. cost., sentenza 22 gennaio 2024, n. 7;
- C. cost., sentenza 24 febbraio 2022, n. 43;
- C. cost., sentenza 23 luglio 2021, n. 172;
- C. cost., sentenza 21 dicembre 2020, n. 276;
- C. cost., sentenza 24 ottobre 2014, n. 241.
Sul collegamento logico-sistemico tra gli artt. 3 e 41 Cost.
- C. cost., sentenza 23 novembre 2021, n. 218;
- C. cost., sentenza 22 luglio 2010, n. 270.
Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari
Estratto della motivazione
5. – Le misure previste dal d.l. n. 74 del 2012, come convertito, a sostegno delle imprese agroalimentari sono state autorizzate dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9471 del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N).
[…]
5.1. – Gli interventi autorizzati dalla Commissione, previsti dal d.l. n. 74 del 2012, come convertito, sono sinteticamente riassumibili in: i) contributi per la ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili ad uso produttivo (art. 3, comma 1, lettera a); ii) contributi a favore delle attività produttive, agricole, zootecniche che abbiano subito gravi danni a scorte e beni strumentali (art. 3, comma 1, lettera b); iii) contributi per il risarcimento dei danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori colpiti (art. 3, comma 1, lettera b-bis); iv) contributi per la delocalizzazione temporanea (art. 3, comma 1, lettera f).
[…]
6.1. – Come emerge dalla disposizione oggetto di censura, che richiama il regolamento CE n. 510/2006 per indicare i destinatari del contributo, la disciplina delle produzioni DOP e IGP è di matrice europea ed è incentrata sul sistema di registrazione, tutela e valorizzazione dei prodotti connotati da qualità particolari, la cui reputazione è dovuta all’ambiente geografico d’origine, nonché alle specifiche modalità di produzione.
[…]
Il succedersi delle fonti non ha inciso sulla sostanza della disciplina, caratterizzata dalla continuità di un regime che vede una complessa procedura di produzione, la quale impone alle imprese produttrici di osservare un rigoroso disciplinare e quindi prevede, al fine di assicurare il corretto sfruttamento delle potenzialità comunicative legate all’uso dei marchi DOP e IGP, oltre che alla stessa qualità di tali prodotti, che le autorità pubbliche, designate dagli Stati membri, effettuino accurati controlli, a loro volta rafforzati da uno specifico apparato sanzionatorio.
[…]
6.4. – In ambito nazionale, oltre alle normative in tema di controlli – legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997) – e di sanzioni – decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» –, le produzioni DOP e IGP sono destinatarie di una disciplina particolare con riferimento all’accesso al credito.
[…]
7. – Il quadro normativo e giurisprudenziale fin qui richiamato depone nel senso della non omogeneità tra le situazioni poste a raffronto dal rimettente, e ciò con riguardo sia alle caratteristiche dei prodotti DOP, che non sono assimilabili, sia, a monte, al processo produttivo e ai relativi costi sostenuti dalle imprese che li producono.
7.1. – Come già evidenziato, la produzione DOP è particolarmente complessa e onerosa, poiché il produttore è tenuto a rispettare un rigoroso disciplinare, la cui osservanza è garantita da controlli puntuali ed è presidiata da significative sanzioni.
Il prodotto, che necessita di una fase più o meno lunga di maturazione, in esito alla quale acquisisce le caratteristiche corrispondenti al marchio di riconoscimento, non può essere immesso sul mercato come prodotto DOP prima della conclusione di tale fase e quindi, in caso di danneggiamento in fase di maturazione, il produttore non potrà recuperare il costo di produzione.
L’impatto economico negativo dell’evento di danno è dunque maggiore per l’impresa che ha sostenuto i costi della produzione DOP, con l’ulteriore conseguenza – esplicitata nei lavori parlamentari – della potenziale interruzione dell’accesso al credito bancario ottenuto con il meccanismo della rotazione dei prodotti concessi in pegno. Il prodotto danneggiato in fase di maturazione non può sostituire, ai fini della garanzia, quello precedentemente costituito in pegno, poiché non possiede le caratteristiche del prodotto DOP e quindi non ha valore equivalente.
8. – In assenza di omogeneità delle situazioni poste a raffronto, il differente trattamento previsto dalla disposizione censurata non può integrare la violazione del principio di eguaglianza.
8.1. – Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, se «il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “perché” una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo» (sentenza n. 7 del 2024, punto 16 del Considerato in diritto; sentenze n. 43 del 2022, n. 276 del 2020 e n. 241 del 2014).
Ancora, questa Corte ha precisato che la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, e che, di contro, l’art. 3 Cost. non è violato quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili.
Pertanto risulta errato il presupposto ermeneutico – appunto quello della omogeneità delle situazioni messe a raffronto – dal quale muove il rimettente (analogamente sentenza n. 172 del 2021, punto 9 del Considerato in diritto).
8.2. – Quanto al profilo della ragionevolezza della norma censurata, va premesso che non si è al cospetto di una norma-provvedimento […]
La previsione in esame ha introdotto una misura che costituisce un segmento del più ampio intervento legislativo finalizzato ad approntare un ristoro alle popolazioni e alle imprese presenti nei territori colpiti dalla calamità naturale, all’interno del quale il legislatore ha calibrato i contributi sulle esigenze delle imprese, né l’incidenza della norma su un numero limitato di destinatari – i produttori DOP e IGP – è sufficiente a renderla “norma singolare” o del caso singolo. Essa si è tradotta, piuttosto, in una diversa quantificazione del contributo complessivo spettante a ciascuna impresa del settore agroalimentare, giacché soltanto il ristoro dei danni subiti dal prodotto in corso di maturazione è stato circoscritto alle imprese di produzione DOP e IGP.
La scelta legislativa risulta espressione non arbitraria, non irragionevole, né sproporzionata della discrezionalità legislativa.
[…]
9.2. – Inoltre, e più in generale, lo stretto collegamento logico-sistematico tra gli artt. 3 e 41 Cost. (ex plurimis, sentenza n. 270 del 2010 e, più di recente, sentenza n. 218 del 2021) comporta che se la norma censurata non risulta incompatibile con il principio di eguaglianza, né arbitraria, sproporzionata o incongrua, da essa non può discendere la lesione della libertà di iniziativa economica e della concorrenza.