Sentenza n. 174/2025

28/11/2025
Sulla copertura delle spese per il funzionamento di Agenzie proprie con competenze non esclusivamente sanitarie nel Fondo sanitario regionale

Testo

Materia

Finanza pubblica – Sanità

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 22, co. 1, lett. a), e 2, legge reg. Campania 29 luglio 1998, n. 10

Parametri

Art. 117, co. 2, lett. e) Cost., in riferimento all’art. 20 del decreto legislativo 2011, n. 118[1]

Massima

  • Le Regioni non possono disporre che tutte le spese per il funzionamento di Agenzie proprie con competenze non esclusivamente sanitarie trovino copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee. Tale previsione viola, infatti, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, avuto riguardo per l’obbligo di esatta perimetrazione di entrate e uscite in ambito sanitario posto dall’art. 20 d. lgs.  n. 118/2011.

Profili d’interesse

  • La Corte, nell’assumere la propria decisione, si riporta a considerazioni già svolte in alcune precedenti pronunce.
  • La sentenza ribadisce la vincolatività della disciplina statale di armonizzazione dei bilanci pubblici in materia sanitaria anche rispetto a leggi regionali concernenti altre materie.

Precedenti connessi

Sull’art. 20 d.lgs. 118/2011

Estratto della motivazione

3. – [I]n via preliminare, va rilevato che l’art. 40, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024 ha sostituito la lettera a) del comma 1 dell’art. 22 della legge reg. Campania n. 10 del 1998 con la seguente: «a) quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente sulla base delle attività e dei costi riferibili, direttamente e indirettamente, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all’erogazione dei LEA in coerenza con le previsioni del programma di attività di cui al comma 1-bis dell’articolo 6. L’Agenzia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, rendiconta analiticamente l’impiego delle risorse a valere sulla quota assegnata, sottoponendone le risultanze alla verifica della cabina di regia di cui al comma 1-bis dell’articolo 6».

Con tale modifica normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, si è introdotto un meccanismo di finanziamento dell’ARPAC che stabilisce, nei sensi auspicati dal rimettente, una correlazione tra la quota del Fondo sanitario regionale destinata annualmente al finanziamento di tale Agenzia e l’erogazione, da parte della stessa, di servizi afferenti ai LEA.

La novella, tuttavia, non influisce sulla rilevanza delle questioni.

[…]

Va precisato che la descritta modifica normativa non influisce neppure sulla rilevanza delle questioni concernenti il comma 2 dello stesso art. 22, alla stregua del quale «[l]’entità delle assegnazioni di cui alla lettera a), comma 1, viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni».

[…]

5. – Nel merito, la questione sollevata in riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, è fondata.

6. – Vanno richiamate, al riguardo, le considerazioni già svolte da questa Corte nella sentenza n. 1 del 2024 – e confermate dalla recente sentenza n. 150 del 2025, che ha definito una questione analoga, avente per oggetto disposizioni legislative della Regione Umbria – riguardanti la norma interposta di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. Essa richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, «un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria. Per conseguire tale obiettivo, nello stesso comma 1 si prevede l’adozione di un’articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) «[s]pesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA […]». Per il perimetro sanitario così portato ad evidenza, sono poi fissate specifiche regole contabili che, come precisa il successivo comma 2, sono volte a «garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria».

La più volte citata sentenza n. 1 del 2024 ha, quindi, affermato che la disposizione della Regione siciliana in quell’occasione censurata, riguardante il meccanismo di funzionamento della locale agenzia per la protezione dell’ambiente, «nel prevedere che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, si pone in contrasto con la norma interposta di cui al menzionato art. 20, poiché, nel testo vigente ratione temporis, assegnava risorse all’ARPA in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale».

Questa Corte ha aggiunto che «l’assegnazione all’ARPA di funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell’ambiente e riguardanti anche l’ambito sanitario non può giustificare il mancato rispetto della citata disciplina statale sul “perimetro sanitario”, che impone di individuare puntualmente le risorse destinate a garantire i LEA, a pena di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

7. – Tornando al presente giudizio, anche l’art. 22 della legge reg. Campania n. 10 del 1998 prevede, alla lettera a) del comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, una assegnazione indiscriminata di risorse all’ARPAC, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 22 stabilisce, nel rinviare alla lettera a) del comma 1 sempre nel testo applicabile ratione temporis, come determinare annualmente l’entità della quota del Fondo sanitario regionale destinata a finanziare in modo indistinto e generico tutti i compiti assegnati all’Agenzia.

Dunque, le disposizioni censurate, prevedendo che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia possano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, e stabilendo altresì che l’ammontare di tali indiscriminate assegnazioni di risorse sia determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni, hanno violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, avuto riguardo all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Ne consegue la fondatezza della questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.


[1] L’ordinanza di rimessione evoca anche parametri ulteriori, che non sono oggetto di questo report.

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