Titolo
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime
Materie
Reati – procedimento penale
Principali previsioni
- Introduzione dell’art. 577-bis c.p. inerente il reato di femminicidio. i introduce una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali [art. 1, co. 1 lett.a].
- Modifica dell’art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) estendendo il novero dei soggetti passivi del reato. Infatti, attraverso l’introduzione della nuova previsione, il delitto in esame risulta integrato anche quando è commesso nei confronti di persona non più convivente con il soggetto agente, allorquando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione [art. 1, co. 1 lett.b].
- Introduzione di una nuova circostanza aggravante per il delitto di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” ex art. 572 c.p. Si prevede l’aumento del trattamento sanzionatorio da un terzo alla metà allorquando il fatto integrante il predetto reato venga commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p. [art. 1, co. 1 lett.b n.2].
- Introduzione di una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato, qualora queste siano realizzate con modalità di condotta stabilite per femminicidio
- Previsione della presentazione annuale alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne contenute nel disegno di legge in esame [art. 2].
- Modifica all’art. 33 c.p.p. con l’attribuzione al tribunale in composizione monocratica la competenza sui procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. secondo e quinto comma [art. 3 comma 1 lett. a].
- Modifica all’art. 90 c.p.p. mediante l’introduzione della lett. d-bis, per cui quando si procede per i delitti di cui all’art. 444 bis co. 1- quater la persona offesa ha il diritto di essere avvisata, con atto che deve esserle formalmente notificato quando presentato fuori udienza, nel caso in cui l’imputato abbia richiesto il patteggiamento e ha il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa, nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2. [art. 3 comma 1 lett. b].
- Introduzione dell’art. 90-bis.2 c.p.p, per cui la persona offesa dai delitti di violenza contro le donne e domestica, deve essere avvisata della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM ai sensi dell’art. 362, comma 1-ter c.p.p, nonché di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell’onere di eleggere domicilio [art. 3 comma 1 lett. c].
- Modifica all’art. 267 comma 3 c.p.p. per introdurre una deroga al termine di quarantacinque giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione, che non trova applicazione per i reati di femminicidio, maltrattamenti contro familiari conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti [art. 3 comma 1 lett. f].
- Modifica all’art.5 della l.n. 354 del 1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario). Si interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. La disposizione introduce, inoltre, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario. [art. 5]
- Previsione dell’accesso ai centri antiviolenza per chi ha compiuto quattordici anni senza preventiva autorizzazione dei genitori introducendo l’art.5-ter al d.l. n. 93 del 2013. [art. 9]
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 31 marzo 2025 al 25 novembre 2025
(7 mesi e 25 giorni)
Ulteriori profili d’interesse
- Si segnala, in prima lettura nella 2° Commissione Giustizia del Senato, una cospicua attività istruttoria con un ciclo di audizioni informali
- Nel corso della seduta del 26 giugno della 2° Commissione Giustizia del Senato, a seguito della richiesta avanzata dal prescritto numero di Senatori ex art. 36 comma 3 R.S., è stato disposto il passaggio dalla sede redigente a quella referente
- Sono discusse congiuntamente al disegno di legge due petizioni ex art. 141 R.S.
- Si segnala l’approvazione ad unanimità in entrambi i rami del Parlamento