Materia
Attribuzioni dei singoli parlamentari – Decretazione d’urgenza
Tipologia di decisione
Ordinanza di inammissibilità
Origine del conflitto di attribuzione
Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario)
Massima
- È da escludersi che il singolo parlamentare sia legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo quando agisce a tutela di prerogative costituzionali attribuite all’intera Camera alla quale appartiene. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal deputato Magi nei confronti del Governo, con riferimento alla sostanziale riproduzione, nel d.l. 48/2025 (c.d. decreto sicurezza), delle norme contenute in un disegno di legge ordinario di cui è stato conseguentemente sospeso l’esame in Parlamento.
Profili d’interesse
- La Corte ha adottato un atteggiamento di self-restraint nei confronti dell’azione governativa, evitando di entrare nel merito della questione e di esprimere qualsiasi valutazione, anche solo incidentale, sull’eccentricità del relativo modus operandi.
- La decisione si fonda su molteplici precedenti giurisprudenziali, in occasione dei quali la Consulta aveva già negato l’ipotizzabilità di una concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza.
Precedenti connessi
Sulla concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza
- C. cost., ordinanza 16 giugno 2022, n. 151;
- C. cost., ordinanza 13 aprile 2021, n. 67;
- C. cost., ordinanza 13 aprile 2021, n. 66.
Estratto della motivazione
Considerato che […] con l’ordinanza n. 151 del 2022 questa Corte ha ricordato di avere più volte specificato la necessità che le attribuzioni costituzionali asseritamente lese «spett[i]no al singolo parlamentare in quanto tale», dovendo essere pertanto ravvisabile, in capo a esso, una posizione «quantomeno distinta e autonoma rispetto a quella facente capo alla Camera di appartenenza»;
che, al contrario, le doglianze del ricorrente relative all’eccentricità del modus operandi del Governo coinvolgono direttamente l’intera Assemblea, consistendo in sostanza nella supposta sottrazione al Parlamento della funzione legislativa, che ai sensi dell’art. 70 Cost. è esercitata collettivamente dalle Camere;
che, quando viene prospettata un’esautorazione del Parlamento dall’esercizio della funzione legislativa e la situazione posta alla base del conflitto coinvolge l’intera Assemblea, titolare della sfera di attribuzioni costituzionali in ipotesi lese e, quindi, eventualmente legittimata a sollevare conflitto è la Camera di appartenenza del singolo parlamentare e non quest’ultimo (in tal senso, ancora, ordinanze n. 154 e n. 151 del 2022, nonché n. 67 e n. 66 del 2021);
che non è, d’altra parte, sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del conflitto, affermare, come fa il ricorrente, che il Governo avrebbe menomato anche le prerogative individuali dei singoli parlamentari, ovvero che, «insieme» alle prerogative delle Camere, l’atto di «pretesa urgenza» adottato dal Governo avrebbe leso pure quelle dei parlamentari uti singuli;
che, infatti, in fattispecie come quella in esame la posizione del singolo parlamentare rimane «“assorbita” da quella della propria Camera di appartenenza» (di nuovo, ordinanza n. 151 del 2022);
che, d’altronde, in molteplici occasioni questa Corte ha negato l’ipotizzabilità di una concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza (ex plurimis, ordinanze n. 151 del 2022, n. 67 e n. 66 del 2021) […];
che, per le ragioni dianzi esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.