Materia
Ausiliari del giudice – CTP
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento additiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 130 DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A)
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 24 Cost.
Massime
- Benché la riduzione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia, in astratto, giustificabile, l’art. 130 del DPR 115/2002 risulta illegittimo nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso DPR 115/2002, determinando così una sproporzione per difetto del compenso spettante. Ne deriva il contrasto della disciplina censurata con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, nonché con l’art. 24 Cost., poiché la prospettiva di un compenso incongruo rende difficoltoso reperire un consulente dotato di adeguata professionalità ed esperienza in grado di prestare efficace ausilio al difensore.
- La misura dei compensi per gli ausiliari del magistrato ed i consulenti di parte nel processo civile è frutto del contemperamento fra l’esigenza di assicurare ai professionisti un’adeguata remunerazione, che sia proporzionata alle tariffe di mercato, e quella di mantenere un riguardo per la connotazione pubblicistica dell’attività prestata da tali professionisti nel processo.
Profili d’interesse
- La Corte ha ribadito che sono rimessi alla discrezionalità del legislatore i presidi della garanzia costituzionale del diritto di difesa, tanto più sul rilievo del fatto che il patrocinio a spese dello Stato è istituto di diritto processuale. Cionondimeno, la Consulta ha ritenuto di espletare un giudizio di ragionevolezza sulla disciplina censurata che ha dato esito negativo, disvelando altresì gravi ricadute sul diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
- La Corte ha conferito ulteriore solidità alla pronuncia, facendo emergere la sussistenza di una disparità di trattamento in relazione alla figura dell’ausiliario del magistrato, nei cui confronti, a seguito della sentenza n. 166/2022, non operava alcuna riduzione.
Precedenti connessi
Sul rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato
- C. cost., sentenza 1° luglio 2022, n. 166;
- C. cost., sentenza 15 maggio 2020, n. 89;
- C. cost., sentenza 24 settembre 2015, n. 192.
Sulla ragionevolezza del legame che intercorre tra l’onorario che spetta al professionista ed il relativo valore di mercato
- C. cost., ordinanza 30 maggio 2016, n. 122;
- C. cost., ordinanza 29 luglio 2005, n. 350.
Estratto della motivazione
2.1. – La disciplina delle spese di giustizia, recata dal d.P.R. n. 115 del 2002, pone sullo stesso piano l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte in relazione alla liquidazione dei relativi compensi.
Come questa Corte ha già osservato con la sentenza n. 166 del 2022, più volte richiamata dal rimettente, «[l]a ratio di tale plesso normativo – il quale, essendo espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli “[a]usiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”, detta una disciplina comune a tutti gli ordinamenti processuali – è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell’attività giudiziaria con l’esigenza di non svilire l’impegno garantito dal professionista designato».
Di qui la previsione di cui all’art. 50, comma 2, t.u. spese di giustizia, che assicura l’adeguata remunerazione dei professionisti incaricati nel processo prevedendo un «rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell’istituto» (sentenza n. 166 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015).
[…]
Ma, soprattutto, rileva in tale ottica la previsione di un adeguamento triennale degli onorari contenuta nell’art. 54 t.u. spese di giustizia, il cui fine, come questa Corte ha affermato, è consentire che le tariffe applicabili siano «preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita» (sentenza n. 192 del 2015).
2.2. – La stessa finalità di contemperamento, poi, assume una connotazione particolare nei procedimenti in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei quali «è cruciale l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia» […].
È in questo senso che si giustifica la decurtazione dei compensi prevista dalla norma censurata con riguardo ai consulenti tecnici di parte nel processo civile.
Sul punto – e sia pur con riferimento alla decurtazione prevista per i compensi del difensore – questa Corte ha affermato che tale disposizione non viola ex se il principio di ragionevolezza, essendo rimessi alla discrezionalità del legislatore i presidî della garanzia costituzionale del diritto di difesa, tanto più sul rilievo del fatto che il patrocinio a spese dello Stato è istituto di diritto processuale. È tuttavia necessario che il criterio di determinazione del compenso non imponga al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l’onorario che gli spetta e il relativo valore di mercato (ordinanze n. 122 del 2016 e n. 350 del 2005).
2.3. – Inoltre occorre sottolineare che, anche laddove la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso dei professionisti designati va liquidato in conformità ai criteri dei quali si è detto, e, in particolare, in misura adeguata alla variazione del costo della vita.
[…]
La previsione di cui all’art. 54 del predetto testo unico, in altri termini, costituisce una clausola di salvaguardia, il cui mancato rispetto comporta un’alterazione del sistema disegnato dal legislatore; tanto che, secondo le decisioni da ultimo richiamate, il mancato adeguamento delle tariffe ha fatto sì che la base di calcolo dei compensi fosse già seriamente sproporzionata per difetto, pur considerando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica della prestazione […].
3. – In virtù di tali considerazioni, dev’essere data continuità ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 166 del 2022.
3.1. – Va ribadito, in particolare, che il mancato rispetto della clausola di adeguamento ha reciso la necessaria correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, «facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa» (punto 4 del Considerato in diritto).
Sussiste, pertanto, il denunziato contrasto della norma censurata con l’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza.
3.2. – Lo stesso art. 3 è violato anche in relazione al principio di eguaglianza.
Poiché infatti la figura del consulente tecnico di parte dev’essere pienamente equiparata, quanto al regime dei compensi, a quella dell’ausiliario del magistrato […], la previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel processo dai due professionisti, pur essendo quest’ultimo sempre determinabile in base alle medesime tabelle, integra una disparità di trattamento non giustificabile.
3.3. – Sussiste, infine, anche un vulnus al diritto di difesa, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.
Come, infatti, questa Corte ha già affermato in relazione al consulente tecnico nominato nel processo penale, «tra le ricadute di sistema prodotte dall’irragionevole decurtazione censurata, potrebbe esservi quella dell’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità» […]; ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l’ausiliario del magistrato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile […], tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte.