Sentenza n. 202/2025

29/12/2025
Sulla pena irrogata per il reato di violenza sessuale di gruppo

Testo

Materia

Reati – Pene – Violenza sessuale di gruppo

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 609-octies c.p.

Parametri

Art. 3 Cost. – Art. 27 Cost.

Massime

  • È irragionevole prevedere che la pena irrogata per il reato di violenza sessuale di gruppo non possa essere ridotta quando la condotta effettivamente posta in essere dal reo presenti un disvalore nettamente inferiore a quello tipico della fattispecie astratta, tale da configurare una minore gravità accertata, così come avviene già per reati di pari gravità, quali la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne. La relativa fattispecie incriminatrice va, dunque, dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
  • Per il reato di violenza sessuale di gruppo, l’assenza di una “valvola di sicurezza” che permetta al giudice di modulare la pena in base alla concreta gravità della condotta può comportare l’irrogazione di una sanzione sproporzionata, poiché la formulazione dell’art. 609-octies c.p. è sufficientemente ampia da ricomprendere comportamenti molto diversi tra loro, sia sul piano criminologico sia rispetto al loro disvalore.
  • Il maggior disvalore del reato di violenza sessuale di gruppo, dovuto alla partecipazione di più persone che provoca una lesione particolarmente grave della libertà sessuale della vittima rispetto a una violenza commessa da un solo individuo, giustifica la configurazione come titolo di reato autonomo, anziché come circostanza aggravante, così come giustifica la maggiore severità della pena rispetto a quella prevista per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).

Profili d’interesse

  • La Corte, pur riaffermando la discrezionalità del legislatore nell’individuazione delle condotte costitutive di reato e nella determinazione delle relative pene, quale espressione massima di politica criminale, ha al contempo ribadito l’invalicabile limite rappresentato dalla manifesta irragionevolezza.
  • La Consulta si discosta da precedenti pronunce (sentenza n. 325/2005) alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, in particolare sul tema dei margini di sindacabilità della dosimetria penale e sulla ragionevolezza e proporzionalità della sanzione. In ispecie, la Corte archivia la necessità di un tertium comparationis, ritenendo di poter valutare direttamente la proporzionalità della pena rispetto al disvalore della condotta, senza riferimenti comparativi esterni.

Precedenti connessi

Sull’infondatezza della q.l.c. dell’art. 609-octies c.p. in riferimento agli artt. 3, co. 1, e 27, co. 3, Cost.

Sulla dosimetria penale e sulla ragionevolezza e proporzionalità della sanzione

Estratto della motivazione

5. – [L]a sentenza n. 325 del 2005 ha ritenuto non fondate analoghe questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 609-octies cod. pen., proprio nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l’art. 609-bis, terzo comma, dello stesso codice, non prevede l’applicabilità dell’attenuante dei «casi di minore gravità».

In tale occasione, questa Corte ha rilevato che le proprie sentenze di accoglimento per superamento del limite della ragionevolezza sono state pronunciate in situazioni in cui l’arbitrarietà delle scelte legislative derivava dal «diretto confronto tra fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio (sentenze n. 102 del 1985, n. 341 del 1994 e n. 287 del 2001), ovvero in casi in cui era prevista la medesima pena sia per il delitto consumato (omicidio), sia per il tentativo del medesimo delitto». Rispetto a tale perimetro, nel cui ambito veniva ammesso il sindacato dell’esercizio del potere discrezionale del legislatore in tema di corrispondenza tra entità della pena e gravità del reato, venivano ritenute estranee le questioni di legittimità costituzionale in esame, in considerazione della «sostanziale diversità [della violenza di gruppo] rispetto agli atti di violenza sessuale monosoggettiva, tale da rendere non proponibile una diretta comparazione, rilevante ai fini dell’art. 3 Cost., tra il trattamento sanzionatorio riservato ai due reati».

E, dunque, è da tale incomparabilità che veniva fatta discendere l’esclusione del contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto la scelta del legislatore non poteva ritenersi palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata.

[…]

6. – [V]a verificato se, alla luce della successiva evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale, sussistano ragioni tali da indurre questa Corte a rimeditare le conclusioni cui era pervenuta la suddetta decisione.

6.1. – […] La giurisprudenza costituzionale, gradatamente affrancando il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso tertium comparationis, ha progressivamente privilegiato «un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena, che – ferma restando l’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali […] ‒ valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo […]» (sentenza n. 284 del 2019). […]

La crescente considerazione della necessaria e intrinseca ragionevolezza e proporzionalità della pena ha condotto alla necessità di prevedere delle cosiddette valvole di sicurezza idonee a garantire la possibilità di adeguare la sanzione alle caratteristiche concrete del fatto. E ciò, in presenza soprattutto di due condizioni: un minimo edittale significativamente elevato e una latitudine normativa tale da includere nella medesima fattispecie di reato condotte dal disvalore marcatamente dissimile […].

8. – Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, le questioni di legittimità costituzionale […] si rivelano fondate.

Per il reato ex art. 609-octies cod. pen. ricorrono, infatti, entrambi i profili: estesa latitudine normativa e minimo edittale particolarmente elevato.

[…]

9. − Quanto sin qui esposto conduce in definitiva a ritenere sussistente la violazione del principio di proporzionalità della pena nonché del principio di ragionevolezza intrinseca desumibili dagli artt. 3 e 27 Cost.

10. − La diminuente può essere individuata, sulla scorta, peraltro, di quanto indicato dal rimettente, in quella applicabile alla figura di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen.

Siffatta soluzione sanzionatoria, già esistente nell’ordinamento e anzi in qualche modo simmetrica rispetto alla fattispecie in esame, costituisce una soluzione idonea a porre rimedio al vulnus riscontrato. Ciò ovviamente non esclude − secondo i princìpi − una generale riconsiderazione da parte del legislatore della tematica in esame […].

Va, infine, sottolineato che l’applicazione in concreto di tale diminuente può trovare ragionevole giustificazione limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale della persona offesa, la quale subisce un’aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen.

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