Sentenza n. 203/2025

29/12/2025
Sull'esclusione della messa alla prove del minore per i reati di violenza sessuale

Testo

Materia

Giustizia minorile

Tipologia di decisione[1]

Sentenza di accoglimento

Sentenza di rigetto

Oggetto della q.l.c.

Art. 28, co. 5-bis, DPR 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)

Parametri1

Art. 3 Cost. – Art. 27, co. 3, Cost. – Art. 31, co. 2, Cost.

Massime

  • La decisione del legislatore di precludere l’accesso alla messa alla prova del minore per i reati di violenza sessuale non appare, di per sé, censurabile alla luce degli artt. 3, 27, co. 3, e 31, co. 2, Cost., trattandosi di fattispecie di particolare gravità.
  • È illegittima l’esclusione della messa alla prova dell’imputato minorenne per i delitti di violenza sessuale nei casi di minore gravità, con la conseguenza che la disciplina censurata deve essere dichiarata incostituzionale nella parte in cui preclude, in ipotesi siffatte, l’accesso a tale strumento di diversion processuale.

Profili d’interesse

  • Pur riconoscendo la speciale funzione rieducativa della pena minorile, la Corte ribadisce che il legislatore conserva ampio margine discrezionale nel determinare i requisiti di accesso agli strumenti di diversion, anche a fronte della tutela di beni giuridici rilevanti. Tuttavia, nell’esaminare la norma censurata, la Consulta mette in luce come tale discrezionalità possa tradursi in eccessi sproporzionati, quando l’esclusione automatica della messa alla prova per i minori in casi di minore gravità contraddice la ratio attenuante che la legge stessa dichiara di perseguire.
  • La pronuncia tiene conto del contenuto della relazione illustrativa al d.l. n. 123/2023.
  • La Corte opera non già un vaglio di ragionevolezza della disciplina censurata, bensì si attesta sulla soglia dell’irragionevolezza manifesta.

Precedenti connessi

Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies c.p.

Estratto della motivazione

9. – Nella relazione illustrativa al d.l. n. 123 del 2023 si indicava in premessa che il provvedimento era volto a introdurre «disposizioni urgenti per il contrasto alla criminalità minorile e all’elusione scolastica, nonché per la tutela dei minori vittime di reato, considerate le caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile. Ciò al fine di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l’attenzione per la specificità della condizione dell’autore di reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose […]».

[…]

12. – [L]a disciplina della messa alla prova del minore si è connotata, fin dalla sua introduzione nell’ordinamento, proprio per la finalità essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale, restando svincolata nell’an da un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del reato per cui si procede, e affidata, nella prospettiva dell’adeguata protezione della gioventù di cui all’art. 31, secondo comma, Cost., alla sola discrezionalità del giudice dell’udienza preliminare del tribunale per i minorenni e dello stesso tribunale […].

Pur nel mutato quadro normativo permane, tuttavia, una eterogeneità teleologica tra la messa alla prova dell’adulto e quella del minore, giacché quest’ultima si radica e trova la sua ragion d’essere nelle finalità dell’art. 31, secondo comma, Cost., esprimendo una funzione eminentemente rieducativa, mentre la prima ha un’innegabile componente sanzionatoria […].

14. – [A]nche nella materia del diritto penale minorile – nella quale la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza […] – non possa negarsi un margine di discrezionalità al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale, anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto; ciò sempre che la reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima ancora lo stesso procedimento penale, conservino in ogni caso quella speciale vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il “volto costituzionale” del diritto penale minorile.

A fronte, dunque, di reati, come quelli oggi all’esame di questa Corte, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch’esse minorenni, non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell’ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile.

La determinazione del legislatore di escludere la sospensione del processo con messa alla prova del minore per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-octies, ove aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., non può, dunque, essere in questa sede censurata: l’esclusione dalla messa alla prova è stata infatti circoscritta, con formulazione tassativa, a reati certamente gravi, spesso commessi, come nella specie, da minori in danno di minori; di talché la disposizione censurata non equivale ad arbitrio, potendo comunque razionalmente giustificarsi in relazione alle finalità perseguite e risultando i mezzi prescelti non manifestamente sproporzionati rispetto alle finalità stesse […].

14.1. – Non sono nemmeno fondate le questioni con le quali i rimettenti assumono l’irragionevolezza della disposizione censurata per aver essa precluso la messa alla prova minorile anche con riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la consentono […].

Tali censure poggiano, infatti, su un giudizio comparativo che evoca evidentemente quali termini di raffronto le cornici edittali delle fattispecie di reato, asseritamente più gravi, non contemplate dall’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988; si tratta, però, di elementi che non evidenziano profili di omogeneità tra gli indicati delitti e quelli che qui vengono in rilievo (artt. 609-bis e 609-octies, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen.), ove si consideri che la scelta del legislatore è stata nella specie ispirata, come già detto, dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libertà sessuale delle vittime.

15. – La norma censurata risulta invece manifestamente irragionevole e sproporzionata nella parte in cui colloca tra i reati “ostativi” alla messa alla prova la violenza sessuale aggravata, anche quando si verta nei «casi di minore gravità» di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.

Avendo il comma 5-bis dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 delineato una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati contemplati, appare irragionevole che la preclusione operi allorquando si configura la circostanza attenuante a effetto speciale del fatto di minore gravità exart. 609-bis, terzo comma, cod. pen., astrattamente riferibile anche alle ipotesi circostanziate previste dall’art. 609-ter del medesimo codice in rapporto al grado di compromissione del bene giuridico tutelato, alle modalità esecutive e alla considerazione globale del fatto.

L’astratta prognosi legislativa, in senso negativo sulle effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale del minore […] frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola […].

15.1. – [P]er le violenze sessuali di minore gravità, il terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen. prevede la possibilità di diminuire la pena in misura particolarmente significativa, ossia fino a due terzi. A tale significativo riconoscimento della minore gravità del fatto a livello penale sostanziale non corrisponde un’adeguata, diversa considerazione della stessa condotta con riguardo all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova.

La “valvola di sicurezza” fornita dal terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen., quindi, ben può valere come segno di confine oltre il quale risulta superata la soglia della manifesta irragionevolezza in conseguenza della mancata previsione della facoltà del giudice minorile di disporre la sospensione del processo con messa alla prova sulla base di una valutazione individualizzata della personalità del minore, funzionale alle esigenze del suo recupero e della sua risocializzazione. Un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige, allora, che tale specificità venga riconosciuta anche nell’ambito dell’istituto della messa alla prova.

16. – […] Le ragioni che inducono alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche nei «casi di minore gravità» di cui al terzo comma dell’art. 609-bis del medesimo codice, non possono non valere anche con riferimento al reato di cui all’art. 609-octies cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., allorquando ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità.


1 La pronuncia prende in esame anche profili ulteriori che non costituiscono oggetto del presente report.

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