Sentenza n. 213/2025

30/12/2025
Sulla limitazione decennale della rilevanza del titolo dell'anzianità professionale ai fini dell'accesso alla magistratura onoraria

Testo

Materia

Ordinamento giudiziario – Delegazione legislativa

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 4, co. 4, lett. a), decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)

Parametri

Art. 76 Cost.

Massima

  • La limitazione decennale della rilevanza del titolo dell’anzianità professionale ai fini dell’accesso alla magistratura onoraria si pone in contrasto con i criteri posti dalla legge delega, sicché se ne deve dichiarare l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 Cost.

Profili d’interesse

  • La Corte censura l’illegittimità dell’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo che, agendo come legislatore delegato, aveva oltrepassato i limiti fissati dal Parlamento attraverso i principi e criteri direttivi della legge di delegazione, finendo addirittura con il capovolgere il senso del rapporto tra i criteri di preferenza ivi indicati.
  • La sentenza si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di delegazione legislativa, con particolare riferimento – per quanto rileva in questa sede – ai limiti della discrezionalità attribuita al Governo quando opera come legislatore delegato ed alla necessaria specificità di principi e criteri direttivi fissati nella legge delega.

Precedenti connessi

Sul margine di discrezionalità del Governo in materia di delegazione legislativa

Sul sindacato di costituzionalità in materia di delegazione legislativa

Estratto della motivazione

4. – […] In materia di delegazione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto che il margine di discrezionalità da riconoscersi al Governo, nell’opera di attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi individuati dal legislatore delegante, è tale da consentirgli di introdurre «norme che rappresentino un coerente sviluppo e», se del caso, «anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante» (tra le tante, sentenza n. 150 del 2022). Rimane, tuttavia, fermo che la discrezionalità dell’organo esecutivo deve essere «apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega e in coerenza con la ratio sottesa a questi ultimi» (così, ex plurimis, sentenza n. 98 del 2024, punto 5.1. del Considerato in diritto).

Rilievo decisivo assume, nel caso di specie, la tecnica di redazione dei princìpi e dei criteri direttivi utilizzata dalla legge-delega che, per quanto riguarda la disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, ha scelto di indirizzare l’opera attuativa del legislatore delegato secondo un alto grado di specificità. […].

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, all’organo esecutivo può riconoscersi un potere di «“riempimento” normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione “legislativa”» tutte le volte in cui vengano in rilievo «settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere» (sentenza n. 96 del 2024, punto 6.1. del Considerato in diritto). Quando, invece, l’oggetto fissato dalla legge-delega assuma contorni oltremodo definiti e «assai puntual[i]», lo scrutinio di legittimità costituzionale concernente la conformità ai princìpi e criteri direttivi, nonché il connesso rispetto dei limiti della legge-delega, «è molto stretto» (sentenza n. 22 del 2024, punto 7 del Considerato in diritto).

In tale contesto, occorre ricordare, altresì, che il sindacato rimesso a questa Corte deve […] considerare il «rapporto inversamente proporzionale» che sussiste tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico: «meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo» (ancora, sentenza n. 22 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto).

Nel caso all’odierno esame, l’intenzione del legislatore delegante emerge, con netta evidenza, come già rilevato, dal dettaglio con cui sono esposti i princìpi e i criteri direttivi di cui alla lettera c) dell’art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016. Si intendeva preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale e, solo «in caso di ulteriore parità», il candidato più giovane di età. Non vi sono margini per possibili letture alternative, nemmeno a voler seguire un (sussidiario) approccio funzionale-teleologico il quale, peraltro, proprio in considerazione dell’intenzione palese del delegante, non sembra tale da poter condurre a risultati diversi.

[…]

La previsione del decreto legislativo, oggetto di odierno esame, è tale, invece, da capovolgere l’ordine individuato dalla legge-delega. Come plasticamente emerge dalla fattispecie controversa nel giudizio principale, il rapporto tra i due criteri di preferenza è invero delineato, dal comma 4 dell’art. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017, in modo tale che la «minore età anagrafica» dei candidati (lettera b), pur astrattamente sottordinata rispetto alla «maggiore anzianità professionale o di servizio» (di cui alla lettera a), risulta in concreto prevalere allorquando quest’ultima superi «il limite massimo di dieci anni di anzianità», introdotto dalla lettera a).

Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».

Sentenza n. 153/2026

Sull'esclusione dell'IRAP anche per le associazioni professionali
24/07/2026

Sentenza n. 152/2026

Sul suicidio assistito
24/07/2026

Sentenza n. 151/2026

Sul sistema di pubblicità legale operante in ambito di esecuzione forzata
24/07/2026
La ricerca può essere eseguita in forma libera, in aggiunta o in alternativa ad una ricerca per tag, per categoria e/o per data.

N.B.- Le date dei Report coincidono con quelle di promulgazione (Legislazione) o di deposito (Giurisprudenza) degli atti corrispondenti, mentre quelle dei Materiali col primo giorno del mese o, se non specificato, dell’anno di pubblicazione. Il tag “Leggi di delegazione” contraddistingue gli atti contenenti deleghe che assorbono porzioni proporzionalmente significative della nuova disciplina.

Puoi selezionare/deselzionare più tag (Ctrl/Cmd + click).
Modalità tag