Titolo
Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
Materie
Cooperazione internazionale
Principali previsioni
- L’atto si applica alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche costituite da un nome geografico (o da un nome notoriamente collegato a un luogo). La denominazione di origine identifica prodotti le cui qualità o caratteristiche dipendono esclusivamente o essenzialmente dall’ambiente geografico, inteso come fattori naturali e umani. L’indicazione geografica identifica prodotti la cui qualità, reputazione o altre caratteristiche sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica. La zona di origine può coincidere con tutto il territorio di uno Stato, con una parte di esso o con una zona transfrontaliera [art. 2].
- L’Ufficio internazionale tiene un registro unico che raccoglie tutte le registrazioni internazionali di denominazioni di origine e indicazioni geografiche [art. 4].
- Ogni parte contraente deve garantire sul proprio territorio la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate, secondo il proprio ordinamento ma nel rispetto dell’atto. La protezione vieta: l’uso della denominazione o indicazione per prodotti non originari o non conformi; l’uso per prodotti o servizi diversi che sfruttino o danneggino la reputazione della denominazione; ogni pratica idonea a trarre in inganno il consumatore [artt. 9-11].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 19 ottobre 2023 al 14 gennaio 2026
(2 anni, 2 mesi e 26 giorni)