Legge n. 4/2026

15/01/2026
Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili 

Testo

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Materie

Energia

Principali previsioni

  • Le comunicazioni afferenti all’accesso al beneficio del credito d’imposta per il Piano Transizione 5.0 possono essere presentate fino al 27 novembre 2025. Quelle inviate dal 7 al 27 novembre 2025 possono essere integrate su richiesta del Gestore Servizi Energetici (GSE) entro il termine indicato e comunque non oltre il 6 dicembre 2025. Se l’impresa non integra nei termini, perde il diritto al credito d’imposta. Non è sanabile la mancanza della certificazione sulla riduzione dei consumi energetici. Non è possibile richiedere due crediti d’imposta per gli stessi beni (ex art. 38 d.l. n. 19/2024 ed ex l.  n. 178/2020 per i beni strumentali). Vengono rafforzati i controlli GSE e per la copertura finanziaria sono stanziati 250 milioni di euro per il 2025 nonché 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno [art. 1].
  • Viene introdotto e disciplinato l’impianto agrivoltaico come fotovoltaico compatibile con attività agricole e pastorali, ammesso anche in aree agricole, purché garantisca almeno l’80% della produzione agricola e con moduli sopraelevati. Vengono individuate aree sulla terraferma automaticamente idonee per impianti FER (rinnovabili), tra cui siti già occupati da impianti esistenti, aree bonificate, cave, miniere, discariche chiuse, infrastrutture ferroviarie, autostradali e aeroportuali, beni demaniali (Stato, Difesa, Interno, Giustizia), aree industriali, parcheggi, edifici, invasi idrici. Ulteriori aree idonee dovranno essere individuate entro 120 giorni dalle Regioni ed entro 180 giorni dalle Province autonome con legge. Quanto alle aree a mare sono considerate sempre idonee piattaforme petrolifere dismesse e i porti eolico offshore fino a 100 MW. Nelle aree idonee il parere paesaggistico è non vincolante e i termini autorizzativi sono ridotti di un terzo. Nelle zone di protezione UNESCO sono ammessi solo interventi minori. Viene rafforzata la piattaforma digitale per aree idonee, interoperabile con altri sistemi, con una sezione pubblica consultabile [art. 2].
  • Le norme sui poteri speciali (golden power) sono chiarite e coordinate con la disciplina europea e nazionale di settore, includendo esplicitamente le regole sulla valutazione prudenziale delle acquisizioni nel settore finanziario e il controllo delle concentrazioni tra imprese. Se un’operazione è soggetta all’autorizzazione di Autorità europee (prudenziali o concorrenziali), i poteri speciali non possono essere esercitati prima della conclusione di tali procedimenti e i termini di notifica alla Presidenza del Consiglio restano sospesi fino alla definizione delle autorizzazioni europee. Viene ampliata e precisata la nozione di rischio rilevante, ricomprendente anche i pericoli per la sicurezza economica e finanziaria nazionale. I poteri speciali operano solo se tali interessi non sono già adeguatamente tutelati da una regolazione di settore specifica [art. 2-bis].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

C.2758

S.1718

Durata dell’esame parlamentare

Dal 21 novembre 2025 all’8 gennaio 2026

(48 giorni)

Ulteriori profili di interesse

Le proposte emendative si sono principalmente soffermate sull’art. 2 concernente l’introduzione e la disciplina dell’impianto agrivoltaico.

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