Sentenza n. 1/2026

08/01/2026
Sulla formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di ERP

Testo

Materia

Edilizia

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 10, legge reg. Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)).

Parametri

Art. 3 Cost.[1]

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo il criterio che, nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di ERP, attribuisca un punteggio crescente alla prolungata residenza anagrafica o attività lavorativa continuativa nell’ambito territoriale del bando, quando tale “radicamento” assuma rilievo prevalente rispetto agli indici del bisogno abitativo, consentendo che richiedenti meno bisognosi sopravanzino in graduatoria richiedenti più bisognosi per la sola maggiore anzianità di presenza. Il radicamento territoriale può essere considerato solo in quanto correlato al bisogno, in particolare tramite la permanenza in graduatoria quale indice dell’acuirsi della sofferenza sociale, non già come mero “premio alla stanzialità”.

Profili d’interesse

  • La decisione rileva in quanto la Corte, attraverso il vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., incide su una scelta tipicamente rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale, quale la ponderazione dei criteri per la formazione delle graduatorie ERP. Pur non negando in astratto la legittimità del criterio del radicamento territoriale, la Corte ne censura la prevalenza rispetto agli indici del bisogno, affermando che la discrezionalità legislativa incontra un limite nella coerenza funzionale della disciplina con la finalità sociale del servizio. La pronuncia si segnala, dunque, per avere configurato la ragionevolezza come parametro idoneo a sindacare non solo l’an della scelta legislativa, ma anche il quomodo del bilanciamento tra criteri, impedendo che fattori estranei o recessivi rispetto al bisogno alterino la gerarchia sostanziale degli interessi tutelati.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

9.1. − La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente rimarcato la centrale considerazione dello stato di bisogno per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Che il diritto all’abitazione rientri «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» […], è approdo ermeneutico cui la giurisprudenza costituzionale è pervenuta da tempo e che ha ribadito anche di recente […].

L’ERP risponde precisamente a questo dovere della Repubblica, in quanto tale servizio «è dirett[o] ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a “garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” […], al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti […], mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti” […]».

Nello scrutinare diverse disposizioni regionali che hanno previsto il radicamento territoriale come requisito di accesso all’ERP, questa Corte ha ripetutamente affermato che «non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza – comunque la si declini […] – nel territorio regionale» […]. Il criterio della prolungata residenza o attività lavorativa, infatti, «muov[e] dalla premessa, contraddetta dalla realtà empirica, che il bisogno abitativo sia più pressante solo perché più lunga è la permanenza sul territorio […] e si attenui e meriti minor tutela a fronte di una presenza discontinua» […]. E, se qualificato come requisito di accesso all’ERP, quel criterio «impedisce il soddisfacimento del diritto all’abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non è inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale; non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all’altro in cerca di opportunità di lavoro; non è indice di una prospettiva di radicamento […]» […].

9.2. − Dalla centralità della considerazione dello stato di bisogno per l’assegnazione di alloggi ERP discende l’illegittimità costituzionale anche di ogni disposizione legislativa che come quella censurata – pur non prevedendo il radicamento territoriale come requisito di accesso all’ERP – attribuisca alla permanenza sul territorio una «importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno» […] o, comunque sia, un peso più rilevante «rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti» […]; in altri termini, che consenta, nell’attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria, la prevalenza dei criteri riferiti al radicamento territoriale sugli indici rivelatori dello stato di bisogno.

L’attribuzione ex lege di una siffatta prevalenza del criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. per varie ragioni.

In primo luogo, sotto il profilo della ragionevolezza e della congruità del mezzo rispetto allo scopo della disciplina in materia, in quanto oblitera o rende recessivo lo stato di bisogno rispetto al radicamento territoriale: «[l]’effetto dell’adozione di un criterio irragionevole rispetto alla ratio della prestazione sociale si traduce, dunque, nella violazione del principio di eguaglianza fra chi può o meno vantare una condizione – quella della prolungata residenza nel territorio regionale – del tutto dissociata dal suo stato di bisogno. E questo chiaramente può riguardare tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri» […].

In secondo luogo, perché viola il principio d’eguaglianza in senso formale (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versino tutte in condizioni di fragilità […].

Infine, in quanto si pone in contrasto con il principio d’eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), che affida alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» […].

9.3. – Questa Corte non intende negare in assoluto che il criterio del radicamento territoriale possa essere preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ma, come è stato già affermato, «il protrarsi dell’attesa può opportunamente riflettersi nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, in quanto circostanza che documenta l’acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell’istanza abitativa e che, dunque, dà effettiva “evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato” […]» […]. Un criterio del genere può ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilità da valutare in sede di formazione della graduatoria […], poiché può inferirsi che il richiedente bisognoso ma non assegnatario di alloggio, il quale ciononostante sia rimasto sul territorio, difficilmente eserciterà la propria libertà di circolazione una volta che – finalmente – venga soddisfatto il suo diritto all’abitazione […].

9.4. – In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’Allegato B, lettera c-1), alla legge reg. Toscana n. 2 del 2019, richiamato dall’art. 10 della medesima legge regionale.


[1] La sentenza affronta anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.

Sentenza n. 153/2026

Sull'esclusione dell'IRAP anche per le associazioni professionali
24/07/2026

Sentenza n. 152/2026

Sul suicidio assistito
24/07/2026

Sentenza n. 151/2026

Sul sistema di pubblicità legale operante in ambito di esecuzione forzata
24/07/2026
La ricerca può essere eseguita in forma libera, in aggiunta o in alternativa ad una ricerca per tag, per categoria e/o per data.

N.B.- Le date dei Report coincidono con quelle di promulgazione (Legislazione) o di deposito (Giurisprudenza) degli atti corrispondenti, mentre quelle dei Materiali col primo giorno del mese o, se non specificato, dell’anno di pubblicazione. Il tag “Leggi di delegazione” contraddistingue gli atti contenenti deleghe che assorbono porzioni proporzionalmente significative della nuova disciplina.

Puoi selezionare/deselzionare più tag (Ctrl/Cmd + click).
Modalità tag