Materia
Diritto penale – Estinzione del reato
Tipologia di decisione
Sentenza di inammissibilità
Oggetto della q.l.c.
Parametri
Art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU – Art. 117, co. 1, e art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 Direttiva (UE) 2016/343 (Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) e all’art. 48 CDFUE – Art. 3 – Art. 27, co. 2, Cost.
Massima
- Non può essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 578, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice dell’impugnazione, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, decida sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, poiché tale decisione deve rimanere confinata all’accertamento della responsabilità civile, senza implicare – neppure incidenter tantum – un giudizio di colpevolezza penale, risultando così rispettata la presunzione di innocenza come declinata dall’art. 6, par. 2, CEDU, dall’art. 48 CDFUE e dagli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.
- Non è irragionevole, ai sensi dell’art. 3 Cost., la differente disciplina rispetto all’ipotesi di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.), per la quale l’art. 578, comma 1-bis, c.p.p. prevede la “prosecuzione” dinanzi al giudice civile, attesa la non omogeneità tra prescrizione (istituto sostanziale) e improcedibilità (sbarramento processuale) e il diverso effetto sul potere decisorio del giudice penale. È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione sollevata in riferimento all’art. 27, secondo comma, Cost. (Corte cost., sent. n. 2/2026).
Profili d’interesse
- La decisione rileva in quanto la Corte esercita un vaglio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost., su una scelta tipicamente rimessa alla discrezionalità del legislatore processuale, ossia la diversa disciplina degli effetti civili nel giudizio di impugnazione a seconda che intervenga prescrizione (art. 578, comma 1, c.p.p.) o improcedibilità per superamento dei termini massimi (art. 578, comma 1-bis, c.p.p.).
- Il sindacato non si risolve in un controllo astratto di coerenza, ma verifica la non omogeneità delle fattispecie poste a raffronto (natura sostanziale della prescrizione versus sbarramento processuale dell’improcedibilità) e, quindi, la non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di mantenere in capo al giudice penale la decisione sugli interessi civili nel primo caso, prevedendo invece la “prosecuzione” davanti al giudice civile nel secondo. In tal modo la Corte delimita lo spazio della discrezionalità legislativa: essa resta ampia nella conformazione degli istituti processuali e nella disciplina intertemporale, ma incontra il limite della ragionevole giustificazione del diverso trattamento, qui rinvenuta nella diversa incidenza delle due cause sul potere decisorio del giudice e nel necessario bilanciamento tra tutela della parte civile e garanzia della presunzione di innocenza
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 17 dicembre 2024, n. 203;
- C. cost, sentenza 12 luglio 2022, n. 173;
- C. cost., sentenza 30 luglio 2021, n. 182.
Estratto della motivazione
7. – Va quindi delibata, per prima, la questione che investe la diversità degli esiti decisori sugli effetti civili correlati, in un caso, alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in base all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., e, nell’altro, alla declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, in base all’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. […]
9.– Le questioni poste in via principale, circa la irragionevolezza della disposizione di cui all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. a confronto del sopravvenuto art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione all’esigenza di tutela del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nel diritto dell’Unione europea, non sono fondate.
La questione concernente la compatibilità dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. con il secondo aspetto della presunzione di innocenza è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 182 del 2021. […]
Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono ragioni per un mutamento di indirizzo.
9.2. – La Corte rimettente pone, invero, in comparazione due situazioni – quella del giudice dell’impugnazione penale che dichiara estinto per prescrizione il reato commesso in epoca antecedente al 1° gennaio 2020 e quella del giudice che dichiara improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di gravame con riferimento a un reato commesso, invece, a partire da tale data – che non sono omogenee.
La situazione tuttora regolata dalla disposizione censurata è connotata dalla prescrizione del reato, la quale costituisce un istituto di natura sostanziale «che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena» […], mentre l’improcedibilità agli effetti dell’art. 344-bis cod. proc. pen. incide sul versante processuale dell’azione penale, per un ritardo attribuibile al singolo procedimento di impugnazione, precludendo l’esame del merito, ovvero limitando ogni ulteriore indagine che possa influire sullo stesso.
9.3. – Il differente trattamento circa la competenza in ordine alla pronuncia sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, che nel caso del reato prescritto resta al giudice penale in forza della disposizione censurata, neppure determina una sperequazione nella posizione dell’imputato assolto rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità: sia il giudice penale dell’impugnazione, ove tuttora operi il comma 1 dell’art. 578 cod. proc. pen., sia il giudice civile della prosecuzione, ove si applichi il comma 1-bis, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale. Non sussiste, pertanto, la violazione del diritto alla presunzione d’innocenza per come declinato in sede convenzionale e unionale dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU e dall’art. 48 CDFUE […].
16. – Nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo.
In tal senso, non è imputabile all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto.