Sentenza n. 3/2026

20/01/2026
Sul concorso tra la circostanza attenuante della lieve entità del fatto e l'aggravante di rapina commessa all'interno di mezzi di pubblico trasporto

Testo

Materia

Diritto penale – Rapina

Tipologia di decisione

Sentenza di non fondatezza

Oggetto della q.l.c.

Art. 628, co. 5, c.p.

Parametri

Artt. 3 e 27 Cost.

Massima

  • Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, co. 5, c. p., nella parte in cui, nel concorso tra la circostanza attenuante della lieve entità del fatto (introdotta da Corte cost., sentenza n. 86 del 2024) e l’aggravante di cui all’art. 628, co. 3, n. 3-ter), c.p. (rapina commessa all’interno di mezzi di pubblico trasporto), preclude il giudizio di equivalenza o prevalenza dell’attenuante rispetto all’aggravante e impone di operare le diminuzioni di pena sulla quantità risultante dall’aumento conseguente all’aggravante, trattandosi di deroga al bilanciamento tra circostanze rientrante nella discrezionalità legislativa e non manifestamente irragionevole, in quanto correlata a peculiari esigenze di tutela di beni costituzionalmente rilevanti e al particolare allarme sociale connesso alla minorata difesa della vittima e alla compromissione della libertà di movimento nei luoghi della condotta.

Profili d’interesse

  • La decisione rileva in quanto si colloca nel solco dell’intervento additivo di cui alla sentenza n. 86 del 2024 – che ha introdotto per la rapina l’attenuante del fatto di lieve entità quale “valvola di sicurezza” rispetto a minimi edittali particolarmente severi – ma, esercitando un ulteriore e consapevole controllo di ragionevolezza sulle scelte legislative in materia di bilanciamento delle circostanze, ne delimita la portata riequilibratrice, ritenendo non manifestamente irragionevole la “blindatura” dell’aggravante del fatto commesso su mezzi di pubblico trasporto. In tal modo la Corte, pur dopo avere ampliato l’area dell’individualizzazione sanzionatoria, riafferma la latitudine della discrezionalità legislativa nel conformare il regime delle circostanze, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrio, e finisce per frustrare l’aspettativa del giudice a quo di un pieno recupero di proporzionalità mediante equivalenza o prevalenza dell’attenuante.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

4. – Le questioni non sono fondate […].

4.3. – Occorre considerare, come già affermato da questa Corte, che «deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), non potendo però giungere in alcun caso a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale (sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012)» (sentenza n. 117 del 2021).

4.4. – Quanto, in particolare, alla cosiddetta “blindatura totale” dell’aggravante del fatto commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ossia al meccanismo secondo cui la suddetta aggravante non può essere bilanciata dall’attenuante della lieve entità, proprio con riferimento al reato di rapina, questa Corte ha escluso che un simile meccanismo sia, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati (sentenza n. 217 del 2023).

Si è in proposito osservato che, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale, ad esempio, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, «ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze», dal momento che, «[c]ome già evidenziato (sentenza n. 251 del 2012), “[d]eroghe al bilanciamento […] sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore”» (sentenza n. 88 del 2019) […].

5. – Questa Corte intende dare continuità ai suddetti principi: ai fini della soluzione delle presenti questioni di legittimità costituzionale occorre, dunque, verificare se, nel caso di specie, avente a oggetto la circostanza aggravante del fatto commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ricorrano quelle particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati che, secondo i citati precedenti, giustificano una deroga al generale principio della possibilità per il giudice di bilanciare le circostanze eterogenee.

È stato di recente affermato che «lo scopo perseguito con il quinto comma dell’art. 628 cod. pen. [è] quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata – ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale – una pena più severa di quella cui condurrebbe, nella generalità dei casi, l’applicazione dell’ordinario meccanismo di bilanciamento tra circostanze eterogenee del reato previsto dall’art. 69 cod. pen.» (sentenza n. 130 del 2025) […].

In effetti, la circostanza aggravante in questione tutela beni della persona costituzionalmente rilevanti quali la libertà di movimento e di circolazione (art. 16 Cost.), che viene ineluttabilmente compromessa ove i reati siano commessi all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ne deriva una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione, che può condizionare le future decisioni dei consociati relative ai loro spostamenti (sentenza n. 171 del 2025) e la stessa libertà personale, in quanto il mezzo di trasporto impedisce alla vittima la fuga, lasciandolo alla mercé del rapinatore.

La conseguenza è che […] la circostanza aggravante in questione contribuisce a rafforzare la protezione non solo del patrimonio della vittima, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale del soggetto aggredito […].

Inoltre, questa stessa Corte, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Tali mitigazioni del suddetto meccanismo di “blindatura totale” contribuiscono «all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria» che, come quella prevista per il furto in abitazione e il furto con strappo, è «pur certamente severa» (sentenza n. 117 del 2021 e, nello stesso senso, sentenza n. 171 del 2025).

6. – Dal che consegue la non fondatezza delle questioni esaminate.

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