Materia
Reati – Imputabilità
Tipologia di decisione
Sentenza interpretativa di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 95 c.p.[1]
Parametri
Art. 3 – Art. 27, co. 3 – Art. 111 Cost.
Massima
- Non contrasta con gli artt. 3, 27 e 111 Cost. l’art. 95 c.p., interpretato nel senso di richiedere ai fini della «cronica intossicazione» l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso. Il vigente ordinamento non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico cui debba essere applicata una misura di sicurezza, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, in quanto in linea di principio responsabile – anzitutto – del suo stesso stato di tossicodipendenza. Al contempo, predispone in favore di esso una disciplina complessivamente più favorevole rispetto a quella riservata alla generalità degli altri autori di reato imputabili. In ogni modo, il requisito della «cronicità» prescritto dalla censurata norma copre tutte quelle (gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo, senza che rilevi, dunque, il carattere «irreversibile» delle anomalie medesime.
Profili d’interesse
- La Corte osserva che della congruità politico-criminale del punto di equilibrio raggiunto dal legislatore con la disciplina in esame può naturalmente discutersi.
- Parallelamente, la Corte non ritiene che detto punto di equilibrio possa essere censurato dal punto di vista del rispetto dei principi costituzionali, potendo peraltro solo tale valutazione trovare spazio nel giudizio di costituzionalità. Quest’ultima asserzione pare coerente con la lettera dell’art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 24 marzo 1988, n. 364;
- C. cost., sentenza 16 aprile 1998, n. 114;
- Cass. pen., sentenza 8 marzo 2005, n. 9163.
Estratto della motivazione
7.5 – [Quanto alla supposta violazione dell’art. 27 Cost., l]’eventuale incidenza di questi disturbi [di mera tossicodipendenza] sulla capacità di intendere o di volere dell’autore al momento della commissione del fatto non esclude la possibilità di incardinare ragionevolmente il rimprovero, necessario a giustificare l’inflizione della pena in forza del principio costituzionale di colpevolezza, per non avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione […].
8. – [Circa la irragionevole discriminazione creata dall’interpretazione censurata a danno del tossicodipendente rispetto a tutti gli altri autori di reato affetti da infermità mentale,] non può non considerarsi che l’ordinamento nel suo complesso prevede, oggi, un insieme di disposizioni speciali per l’autore di reato tossicodipendente, che – pur tenendo ferma la sua piena imputabilità e il suo conseguente assoggettamento alla pena, in forza delle disposizioni del codice penale – si fanno comunque carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica derivante dall’abuso di sostanze stupefacenti, modellando il regime penitenziario e le stesse misure cautelari ad esso applicabili attorno all’obiettivo primario di motivarlo a intraprendere percorsi terapeutici e socio-riabilitativi, sulla base di una disciplina complessivamente più favorevole rispetto a quella riservata alla generalità degli altri autori di reato imputabili […].
9. – [Circa le restanti questioni, è da rilevare che il] requisito della “cronicità” […] copre tutte quelle (gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo; e ciò proprio in quanto […] di tali anomalie (potenzialmente incidenti sulla sua capacità di intendere o di volere) egli non potrebbe essere in alcun modo rimproverato, non essendo esse riconducibili a qualsivoglia sua scelta consapevole e volontaria. Senza che rilevi, dunque, il carattere “irreversibile” delle anomalie medesime.
Così inteso, il concetto di «cronica intossicazione» si estende a tutte le patologie psichiche […].
[I]l criterio per il suo accertamento resta esattamente il medesimo da impiegarsi con riferimento all’autore di reato alcoldipendente, con conseguente infondatezza anche della censura di irragionevole equiparazione di trattamento formulata in riferimento all’art. 3 Cost.
10. – In conclusione: salvo che non emergano anomalie psichiche concomitanti, nel senso appena precisato, il vigente codice penale non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico cui debba essere applicata una misura di sicurezza, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, in quanto in linea di principio responsabile – anzitutto – del suo stesso stato di tossicodipendenza.
Al tempo stesso, l’ordinamento ne riconosce, oggi, la particolare vulnerabilità derivante dagli indubbi condizionamenti causati dalla situazione di tossicodipendenza sulla sua stessa libertà, incoraggiandolo (anche energicamente) a intraprendere percorsi di riabilitazione, che lo stesso ordinamento si impegna concretamente a mettergli a disposizione, durante l’esecuzione della pena e – ancor prima – nel corso delle indagini e del processo. In tal modo, il sistema penale prende realisticamente atto del suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà in vista del superamento della sua situazione di dipendenza e – in definitiva – del recupero di una sua piena libertà dalla dipendenza.
Della congruità politico-criminale del punto di equilibrio così raggiunto dal legislatore può naturalmente discutersi: ma questa Corte non ritiene che esso possa essere censurato dal punto di vista – che qui unicamente rileva – del rispetto dei principi costituzionali evocati.
[1] «[I]nterpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso».