Titolo
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024
Materie
Energia – Esteri
Principali previsioni
- L’Accordo costituisce parte integrante dell’Accordo di solidarietà tra Italia e Germania [art. 1].
- Le Autorità competenti delle Alte Parti contraenti e gli operatori del servizio di trasporto interessati sono informati di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà, secondo un calendario concordato dagli operatori del servizio di trasporto del gas [art. 3].
- Si prevede che le Parti si notifichino reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza, o dell’equivalente condizione per la Svizzera, nonché le modifiche o l’aggiornamento dei dati di contatto delle autorità competenti, utili alle comunicazioni relative all’attuazione del servizio di solidarietà [art. 4].
- Si sancisce la tutela dei flussi di gas necessari per l’approvvigionamento delle Parti e delle capacità di trasporto necessarie per la fornitura dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera [art. 5].
- Qualora un’offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti in Svizzera, le Parti debbono incontrarsi per adottare misure correttive [art. 8].
- L’Accordo si applica anche al Liechtenstein, in virtù di un trattato doganale del 1923 fra il Principato e la Svizzera [art. 13].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 11 settembre 2025 al 25 marzo 2026
(6 mesi e 14 giorni)
A cura di Marco Melpignano
Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Bari «A. Moro»