Sentenza n. 72/2026

12/05/2026
Sul divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata

Testo della decisione

Materia

Reati – Bilanciamento delle circostanze

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 69, co. 4 c.p.

Parametri

Art. 27, co. 3 Cost.[1]

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 27, co. 3, Cost., l’art. 69, co. 4 c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, n. 6), prima parte, c.p. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, co. 4 c.p.: poiché la riparazione integrale riduce, sia pure a posteriori, l’offensività oggettiva del reato e può rivelare indici di ravvedimento e di minore pericolosità, precludere sempre e in astratto il giudizio di prevalenza attribuisce alla recidiva un rilievo sproporzionato ed eccessivo e vanifica il favor legislativo per le condotte riparatorie, in contrasto con i principi di proporzionalità e con la finalità rieducativa della pena.

Profili d’interesse

  • La decisione si iscrive nell’ambito di un più ampio percorso giurisprudenziale che ha progressivamente inciso sull’art. 69, co. 4 c.p., attraverso una serie di declaratorie di illegittimità costituzionale parziale che ne hanno profondamente ridimensionato l’ambito applicativo. Lungi dal rappresentare un intervento episodico, la pronuncia conferma un’opera di sostanziale riscrittura della disciplina, nella quale la Corte costituzionale, in assenza di iniziative del legislatore, ha progressivamente individuato le ipotesi sottratte al divieto di prevalenza delle attenuanti.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

9. – Passando al merito, occorre esaminare per prima la censura concernente la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.

La questione è fondata.

10.1. – […] Nelle numerose decisioni con le quali, a partire dalla citata sentenza n. 251 del 2012, questa Corte si è pronunciata sulla norma censurata, essa ha ritenuto, in generale, ammissibile la previsione di «trattamenti differenziati per il recidivo, ossia per “un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale” […].

In pari tempo, però, questa Corte ha affermato che la possibilità di prevedere deroghe al bilanciamento non può «giungere a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» […].

In particolare, fra i parametri costituzionali in riferimento ai quali sono state pronunciate le declaratorie di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., spicca l’art. 27, terzo comma, Cost., oggetto anche dell’odierno giudizio. Né ciò stupisce, in quanto la norma censurata, a fronte del concorso eterogeneo di circostanze, impedisce che si esplichi in tutta la sua latitudine quel bilanciamento giudiziale effettuato in concreto, che configura un importante tassello del complessivo procedimento di commisurazione della pena, finalizzato a garantire il rispetto del principio di proporzionalità, nonché della funzione rieducativa della pena stessa.

10.2. – Nel mettere a sistema le numerose sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., questa Corte ha focalizzato l’attenzione sul ruolo che le varie tipologie di attenuanti, in considerazione del loro contenuto, rivestono a garanzia dei principi di proporzionalità, di finalità rieducativa e di individualizzazione della pena […].

[…]

12. – [P]lurime sono le ragioni che inducono a ritenere lesivo del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena il divieto previsto, rispetto a essa, dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.

Poiché la riparazione integrale del danno determina, sia pure a posteriori, una riduzione dell’oggettiva offensività del reato, vietare sempre e in astratto il giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata comporta che il giudice non possa valorizzare adeguatamente la diminuente anche in quelle ipotesi nelle quali la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il vulnus cagionato dal reato. In tal modo, si attribuirebbe un rilievo sproporzionato ed eccessivo alla recidiva reiterata, in un sistema che non è orientato «alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale» […].

Inibire al giudice di accertare in concreto la prevalenza di tale diminuente sull’aggravante della recidiva reiterata equivale a impedire a una disposizione che ha la chiara finalità di incentivare un comportamento virtuoso di dispiegare appieno i propri effetti […]. Questo «scoraggia […la] scelta collaborativa» del reo […] e indebolisce in maniera significativa il favor che il legislatore ha inteso creare rispetto alla su evocata condotta […].

Tale rilievo assume un significato ancora più pregnante nel quadro di un ordinamento giuridico – come quello attuale – che, in relazione ai reati procedibili a querela soggetta a remissione, è giunto finanche a valorizzare condotte riparatorie ai fini della stessa estinzione del reato (art. 162-ter cod. pen. […]). […]

Se è vero, infatti, che quest’ultima è focalizzata sul comportamento del reo tenuto prima del compimento dell’illecito, in quanto indice di un’insensibilità alla deterrenza penale, non si può escludere a priori un giudizio di prevalenza su di essa della diminuente che, nel guardare al comportamento del reo tenuto dopo la commissione dell’illecito, potrebbe in concreto evidenziare un ravvedimento e una minore pericolosità sociale.

13. – In definitiva, l’attenuante della riduzione integrale del danno mostra un volto composito: è finalizzata a incentivare una condotta collaborativa del reo diretta a rimuovere, prima del giudizio penale, ogni effetto civile pregiudizievole derivante dal reato allo scopo primario di ridurre il vulnus oggettivamente cagionato al bene giuridico protetto, senza in pari tempo escludere la possibilità che siano accertati in concreto eventuali indici di ravvedimento dell’autore del reato, suscettibili di essere valorizzati nella dosimetria sanzionatoria.

Escludere aprioristicamente un giudizio in concreto di prevalenza di tale attenuante rispetto alla recidiva reiterata lede, dunque, sotto molteplici angolazioni, il principio di proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa, che deve ispirarsi a istanze di «recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» […].

A cura di Marco Ladu

Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico – Università eCampus


[1] La sentenza prende in considerazione anche ulteriori parametri, che non sono oggetto di questo report.

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