Sentenza n. 74/2026

12/05/2026
Sul momento processuale di dichiarazione dell'esdebitazione.

Testo della decisione

Materia

Crisi d’impresa – Esdebitazione

Tipologia di decisione

Sentenza interpretativa di rigetto

Oggetto della q.l.c.

Art. 281, co. 1, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)

Parametri

Art. 76 Cost.

Massima

  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 281, co. 1 d.lgs. 14/2019, sollevata in riferimento all’art. 76 Cost.: la previsione secondo cui il tribunale dichiara l’esdebitazione «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura» va intesa – alla luce della ratio complessiva della disciplina e del favor debitoris di matrice europea – come riferita a una contestualità “logica” e non strettamente “cronologica”, e non preclude quindi al debitore di presentare l’istanza «subito dopo la chiusura», come prescritto dall’art. 8, co. 1, lett. a), legge-delega n. 155 del 2017. Detta contestualità sussiste, quindi, sia quando il tribunale provveda con il decreto di chiusura, sia quando pronunci l’esdebitazione con decreto successivo, all’esito di un sub-procedimento svolto nell’ambito della liquidazione giudiziale, purché l’istanza intervenga nel periodo di ultrattività degli organi della procedura.

Inviti al legislatore

  • La Corte rivolge una sollecitazione conclusiva al legislatore, rimettendo a quest’ultimo il riassetto di una disciplina frutto di interventi plurimi e frammentari, volto ad individuare un lasso temporale più definito, anche a tutela dei creditori.

Profili d’interesse

  • La decisione interessa per la tecnica decisoria: a fronte di un dedotto eccesso di delega, la Corte non caduca il segmento normativo indicato dal rimettente, ma lo salva con una lettura conforme, ricostruendo la “contestualità” come nesso logico interno all’«unicità della procedura» richiesta dall’art. 21 della direttiva Insolvency. Il controllo ex art. 76 Cost. si conferma indagine sistematica e teleologica, che precede e orienta l’interpretazione della norma delegata, qui condotta assegnando al criterio direttivo un «ruolo dirimente nell’esegesi».

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

7. – Nel merito la questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

7.1. – [L]’istituto dell’esdebitazione, in specie come riformato dal cod. crisi d’impresa di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, comportando «la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata» (art. 278, comma 1), mira a «“ricollocare utilmente [il debitore] all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni” (sentenza n. 245 del 2019)» […].

Il meccanismo in esame, nel solco del diritto dell’Unione europea, «sacrifica le residue ragioni creditorie – comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo – onde consentire a debitori non immeritevoli una “ripartenza” (il cosiddetto fresh start)» (sentenza n. 6 del 2024). […]

7.3. – Tanto premesso e considerato che la verifica di conformità della norma delegata rispetto a quella delegante richiede una «indagine sistematica e teleologica per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserita in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante […] e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa (sentenza n. 278 del 2016), senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa (sentenze n. 229 del 2014, n. 134 del 2013 e n. 272 del 2012)» (sentenza n. 7 del 2024), deve ritenersi che la dedotta violazione dell’art. 76 Cost. sia priva di fondamento, ove sia correttamente interpretata la disposizione censurata.

Invero, la previsione secondo cui il tribunale dichiara l’esdebitazione, su istanza di parte, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura» (art. 281, comma 1, cod. crisi d’impresa), può e deve essere intesa – a differenza di quanto sostenuto dal rimettente – nel senso di non precludere al debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione «subito dopo la chiusura della procedura», come prescritto dall’art. 8, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155 del 2017.

Sia la disposizione della legge di delega sia quella introdotta dal legislatore delegato, devono, infatti, essere lette alla luce della ratio complessiva della disciplina in esame che, conformemente alla normativa europea sull’esdebitazione, è volta a consentire al debitore “meritevole” di ottenere al più presto, e comunque decorsi tre anni, nell’ambito di un’unica procedura (di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata), la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. […]

Di conseguenza, l’art. 281, comma 1, cod. crisi d’impresa, là dove dispone che il tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura» (sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità) – e peraltro previa valutazione delle osservazioni presentate dai creditori stessi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’istanza di esdebitazione ad opera del curatore –, va inteso nel senso di fare riferimento a una “contestualità logica” piuttosto che strettamente “cronologica”. Ciò consente di affermare che tale contestualità sussiste non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l’istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provveda all’esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura della stessa, ma anche quando, ove l’istanza sia stata presentata «subito dopo» la chiusura, il tribunale pronunci l’esdebitazione con un successivo decreto, all’esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell’ambito della liquidazione giudiziale.

L’“unicità della procedura” richiesta dal diritto UE ricorre, infatti, sicuramente quando detta istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia, secondo quanto dispone l’art. 235, comma 4, cod. crisi d’impresa, ma anche tutte le volte in cui la presentazione della medesima abbia luogo nel periodo di ultrattività degli organi della procedura concorsuale (ad esempio, nei casi contemplati dall’art. 234 cod. crisi d’impresa). […]

L’interpretazione che si impone al lume del parametro dell’art. 76 Cost., sempre in armonia con il diritto di derivazione europea, garantisce, a un tempo, la maggiore tempestività possibile della esdebitazione (posto che è nell’interesse del debitore formulare l’istanza al più presto) e un’adeguata tutela dei creditori, che comunque non rimangono esposti sine die a una situazione di incertezza.

Considerata la delicatezza degli interessi in gioco, resta ovviamente affidato alla valutazione del legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali […], un intervento di riassetto della disciplina in esame, frutto di plurimi e frammentari interventi normativi susseguitisi in un breve lasso di tempo, volto a meglio contemperare, nell’ottica prioritaria del favor debitoris, il pieno esplicarsi del diritto a presentare l’istanza di esdebitazione con l’esigenza dell’individuazione di un lasso temporale più definito, tenendo conto di tutte le possibili implicazioni sistematiche.

A cura di Marco Ladu
Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico – Università eCampus

Sentenza n. 153/2026

Sull'esclusione dell'IRAP anche per le associazioni professionali
24/07/2026

Sentenza n. 152/2026

Sul suicidio assistito
24/07/2026

Sentenza n. 151/2026

Sul sistema di pubblicità legale operante in ambito di esecuzione forzata
24/07/2026
La ricerca può essere eseguita in forma libera, in aggiunta o in alternativa ad una ricerca per tag, per categoria e/o per data.

N.B.- Le date dei Report coincidono con quelle di promulgazione (Legislazione) o di deposito (Giurisprudenza) degli atti corrispondenti, mentre quelle dei Materiali col primo giorno del mese o, se non specificato, dell’anno di pubblicazione. Il tag “Leggi di delegazione” contraddistingue gli atti contenenti deleghe che assorbono porzioni proporzionalmente significative della nuova disciplina.

Puoi selezionare/deselzionare più tag (Ctrl/Cmd + click).
Modalità tag