Materia
Enti locali – Segretari comunali
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento
Oggetto della q.l.c.
Artt. 3, co. 1, 5, cp. 1, 6, co. 1, 10, 13, co. 1, 15 e 16 legge reg. Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali[1])
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 5 Cost. – Art. 97 Cost. – Art. 114 Cost. – Art. 2, co. 1, alinea e lett. b), St. Valle d’Aosta, in relazione agli artt. 32, 53, 98 e 99 d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001.
Massima
- È costituzionalmente illegittimo l’art. 16 legge reg. Valle d’Aosta n. 15/2025, nella parte in cui inserisce l’art. 20-sexies nella legge reg. Valle d’Aosta 5 agosto 2014, n. 6: consentire che l’incarico di segretario del Comune di Aosta sia conferito ad un dirigente interno, in deroga all’iscrizione all’albo e prescindendo dal concorso-corso previsto dalla stessa normativa regionale, viola il principio del pubblico concorso, non essendo sufficiente il superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, che non sia riferita alla tipologia ed al livello delle funzioni da svolgere.
Profili d’interesse
- La pronuncia dà seguito al monito rivolto al legislatore valdostano con la sentenza n. 100/2023, riaffermando che la disciplina generale del segretario comunale presidia l’equilibrio fra autonomia locale e controllo indipendente sull’attività dell’ente.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 22 maggio 2023, n. 100
- C. cost., sentenza 11 maggio 2021, n. 95
- C. cost., sentenza 4 marzo 2019, n. 33
Estratto della motivazione
9. − […] Invero, l’art. 35 t.u. pubblico impiego e l’art. 98 t.u. enti locali recano la disciplina del pubblico concorso, così attuando l’art. 97 Cost. Come tali, le disposizioni in parola sono espressione di princìpi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’eguaglianza e la parità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego, e che quindi costituiscono un limite anche alle competenze primarie della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Nel merito, la questione è fondata.
Lo statuto speciale assegna alla Regione resistente la competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 2, primo comma, lettera b), competenza capace di estendersi, come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale […], alla disciplina del relativo personale. […]
Il ricordato limite statutario comporta, perciò, l’obbligo di rispettare i princìpi desumibili dall’art. 97 Cost., con particolare riferimento a quelli di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, nonché a quello dell’accesso mediante concorso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni» […].
L’analisi complessiva della disciplina di che trattasi restituisce una figura di segretario comunale (del Comune di Aosta) che non si conforma ai princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, né a quello dell’accesso mediante concorso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni».
L’art. 20-sexies della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014 (introdotto dalla legge regionale n. 15 del 2025) viola, in primo luogo, il principio del pubblico concorso, espressamente e puntualmente evocato dal ricorrente. La disposizione impugnata, infatti, consente l’attribuzione dell’incarico di segretario comunale a soggetti professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai princìpi dell’ordinamento giuridico generale. […]
La norma in scrutinio, invero, prescinde dall’espletamento dello specifico concorso-corso previsto dalla stessa legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, incorrendo nella violazione dei parametri costituzionali indicati dal ricorrente e, in particolare, dell’art. 97 Cost. La specifica procedura concorsuale di che trattasi, infatti, è lo strumento necessario a garantire l’imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione […] e l’accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici […].
Questa Corte ha già ritenuto insufficiente il semplice superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, quando essa − come appunto qui accade − non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere […].
Del resto, a fronte di altre previsioni regionali dirette a consentire l’iscrizione all’Albo dei segretari comunali e, quindi, l’esercizio delle relative funzioni, a soggetti diversi dai vincitori dell’apposita procedura concorsuale e del relativo corso di formazione professionale, questa Corte, con la sentenza n. 100 del 2023, ha ritenuto necessario indirizzare al legislatore regionale un apposito monito, sollecitandolo «a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati». […]
La norma impugnata finisce per trasformare profondamente la fisionomia del segretario comunale − del Comune di Aosta − attraverso l’innesto di elementi normativi che finiscono per minare quell’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività […] che si configura proprio nella disciplina generale della figura del segretario comunale […].
A cura di Marco Ladu
Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico – Università eCampus
[1] Per il titolo completo dell’atto si rinvia al testo ufficiale.