Titolo
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Materie
Pubblica Amministrazione – Pubblico impiego
Principali previsioni
Valutazione della performance
- L’art. 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è modificato nel senso della valorizzazione dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti pubblici e di formazione continua di tutti i pubblici dipendenti [art. 1].
- Si dispone il graduale inserimento, nei processi di valutazione della performance dei dipendenti pubblici, di soggetti ulteriori rispetto al dirigente, rinviandone l’attuazione a decreti ministeriali [art. 1].
- Si prevede che i sistemi di valutazione della performance si compongano di una parte relativa agli obiettivi degli Uffici e di una parte relativa alle abilità proprie dei dipendenti, che si basino sui giudizi espressi sia dai dirigenti che dagli utenti [art. 2] e che, comunque, operino secondo criteri massimamente oggettivi [art. 5].
- Si pongono limiti percentili all’attribuzione di punteggi apicali e riconoscimento di eccellenze ai dirigenti, con riassegnazione delle risorse eccedenti alle premialità riservate agli altri dipendenti [art. 3].
- La definizione e l’assegnazione degli obiettivi finalizzati alla valutazione della performance, nonché il collegamento tra questi e le risorse, deve avvenire entro il primo trimestre di ciascun anno [art. 4].
- Agli OIV competono la proposta non vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa e la proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti pubblici [art. 7].
- Al personale destinatario di incarichi di particolare rilevanza e complessità possono assegnarsi specifici obiettivi individuali [art. 9].
- Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi di riforma della composizione e del funzionamento degli OIV [art. 11].
Dirigenza pubblica
- L’art. 28 d.lgs. n. 150/2009 è modificato nel senso che l’accesso alla qualifica di dirigente di II fascia avviene per il 50% attraverso corso-concorso selettivo della SNA, per il 20% tramite concorsi ad hoc, per il 30% mediante progressioni di carriera del personale già in servizio [art. 12, lett. b].
- Le predette assunzioni dirigenziali si basano sia sulla selezione comparativa dei candidati che sulla valutazione delle performances individuali nel periodo iniziale di esercizio delle funzioni [art. 12, lett. c].
- La selezione dei nuovi dirigenti di II fascia è affidata a commissioni costituite da quattro dirigenti di livello generale in servizio presso la medesima Amministrazione, due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale provenienti da un’Amministrazione diversa dal settore privato e da un dirigente generale di ruolo, con funzioni di presidente [art. 12, lett. c].
- Si prevede lo svolgimento di un periodo di tirocinio e tutoraggio da parte di dirigenti più anziani, commisurato all’esperienza lavorativa pregressa del neo-dirigente [art. 12, lett. e; art. 13, lett. c].
- L’accesso alla qualifica di dirigente di I fascia avviene per il 50% attraverso procedure concorsuali per titoli ed esami e per il 50% mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di II fascia [art. 13, lett. a].
- Ciascun dirigente indica annualmente il personale giudicato idoneo ad assumere funzioni superiori a quelle rivestite [art. 14].
- Si dispone il transito in I fascia di tutti i dirigenti di II fascia che al momento dell’entrata in vigore della legge detengano da almeno ventiquattro mesi un incarico dirigenziale di livello generale, senza essere incorsi in responsabilità [art. 15].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 10 luglio 2025 al 30 giugno 2026
(11 mesi e 20 giorni)
Ulteriori profili d’interesse
- Il Parlamento ha modificato direttamente ed organicamente una disciplina di fonte governativa (decreto legislativo), con alcuni emendamenti di sostanza nel corso dell’esame alla Camera (specie agli artt. 1, 11, 12 e 14).
- Ancora presso la Camera dei deputati, quasi tutti gli emendamenti, anche di maggioranza, sono stati dichiarati inammissibili, identici, assorbiti o, comunque, non sono stati posti in votazione.
- L’esame al Senato del testo trasmesso dalla Camera dei deputati sembra emblematica di un cd. monocameralismo di fatto: la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario sulla copertura finanziaria di buona parte degli emendamenti proposti dai gruppi di opposizione, mentre la Commissione Affari costituzionali ha respinto o dichiarato assorbiti gli altri; il plenum ha discusso ed approvato definitivamente in sole tre sedute, nell’arco di soli ventuno giorni (9-30 giugno 2026).
A cura di Ignazio Spadaro
RTD-b di Diritto costituzionale – Università di Catania