Legge n. 126/2026

08/07/2026
Intesa con la Chiesa ortodossa romena

Testo

Titolo

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Materie

Religione – Difesa – Istruzione – Fisco – Famiglia

Principali previsioni

  • I sacerdoti della Diocesi ortodossa romena in Italia[1] godono del segreto ministeriale [art. 2, co. 3].
  • I sacerdoti della Diocesi ortodossa romena in Italia in caso di leva militare hanno diritto ad essere esonerati o assegnati al servizio civile, qualora ne facciano richiesta [art. 2, co. 4].
  • I militari ortodossi, compatibilmente con i propri doveri, hanno diritto di partecipare alle attività che si svolgono nella chiesa ortodossa più prossima alla sede di servizio [art. 4, commi 1, 2].
  • In caso di decesso di un militare ortodosso, il comando militare provvede alla celebrazione delle esequie da parte di un sacerdote della Diocesi ortodossa, sulla base di elenchi ufficiali trasmessi da quest’ultima [art. 4, commi 3, 4].
  • Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali [art. 5] e negli istituti penitenziari [art. 6] è garantita l’assistenza spirituale da parte di sacerdoti ortodossi della Diocesi, senza limiti orari, su richiesta – rispettivamente – dei ricoverati o dei detenuti e a spese della Diocesi medesima.
  • Al di fuori delle attività scolastiche curriculari ed in orario extrascolastico, possono attivarsi corsi di insegnamento attinenti la religione ortodossa, su richiesta degli studenti, delle loro famiglie o degli organi scolastici stessi, con oneri a carico della Diocesi [art. 7].
  • La Diocesi può istituire proprie scuole e istituti di formazione, di ispirazione religiosa [art. 8].
  • Si riconoscono effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale e successivo nulla osta da parte dell’Ufficiale di stato civile [art. 9].
  • Compatibilmente con la garanzia dei servizi pubblici essenziali e nei limiti della flessibilità prevista dai contratti di lavoro, i fedeli ortodossi hanno il diritto di astenersi dall’attività lavorativa in concomitanza con alcune festività religiose (Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio), con obbligo di recupero delle ore [art. 10, co. 1]; nei medesimi giorni e il Venerdì Santo si considera giustificata l’assenza a lezione degli alunni di fede ortodossa [art. 10, co. 2].
  • Gli edifici di culto ortodossi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Diocesi [art. 11, co. 1].
  • La forza pubblica non può entrare negli edifici di culto ortodossi senza previo accordo con la Diocesi medesima, salvo i casi di urgente necessità [art. 11, co. 2].
  • Su richiesta della Diocesi, all’interno di ciascun cimitero è riservata un’area ai fedeli ortodossi [art. 12].
  • Può riconoscersi personalità giuridica agli enti istituiti dalla Diocesi, i quali siano rappresentati da un cittadino europeo, abbiano sede in Italia ed abbiano fine di religione o di culto [art. 14].
  • È esclusa ogni ingerenza dell’Autorità civile sulla gestione degli enti della Diocesi aventi personalità giuridica [art. 17], ma nessun mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza degli stessi non è efficace se non riconosciuto con decreto del Ministro dell’interno [art. 19].
  • Ai fini fiscali, gli enti religiosi istituiti dalla Diocesi sono equiparati a quelli con fini di beneficenza e istruzione [art. 16].
  • Dal luglio 2028, gli enti ortodossi aventi personalità giuridica possono concludere negozi solo se iscritti nel registro delle persone giuridiche [art. 18].
  • È riconosciuta a deducibilità, ai fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro fatte a favore della Diocesi, degli enti da essa controllati o delle comunità locali, purché le stesse abbiano fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza [art. 20].
  • La Diocesi partecipa al gettito dell’otto per mille, secondo le scelte espresse dai contribuenti ed in proporzione ad esse per la quota inespressa, con facoltà di destinare tali fondi anche ad attività svolte all’estero [art. 21].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

C.2396

S.1800

Durata dell’esame parlamentare

Dal 12 maggio 2025 al 1° luglio 2026

(un anno, un mese e 19 giorni)

Ulteriori profili d’interesse

  • Approvazione in sole due sedute per ciascuna Camera, senza emendamenti.

A cura di Ignazio Spadaro

RTD-b di Diritto costituzionale – Università di Catania


[1] Nei punti successivi si fa talora uso del solo aggettivo “ortodosso/a”, col medesimo significato (“appartenente alla Diocesi ortodossa romena”).

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