Titolo
Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
Materie
Minori – Scuola
Principali previsioni
- Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative non formali rivolte ai minori.
- Si dispone il sostegno ai Comuni che eroghino misure a favore di famiglie numerose o con figli portatori di bisogni speciali [art. 2].
- Si prevede la possibilità di svolgere attività sportive, artistiche e culturali rivolte ai minori presso scuole, centri estivi, servizi socio-educativi territoriali, istituzioni specializzate [art. 2].
- Si prevede di incentivare il coinvolgimento in attività di co-progettazione e co-programmazione degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari [art. 2].
- Si prescrive che i servizi educativi e ricreativi per minori possano erogarsi con modelli gestionali e strutturali flessibili [art. 2].
- Si stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi, adottati previa intesa in Conferenza unificata, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per un primo parere; che il Governo trasmetta, poi, alle Camere il testo definitivo e che possa procedere all’approvazione qualora in assenza di ulteriori osservazioni entro venti giorni [art. 2].
- I Comuni sono autorizzati a stipulare convenzioni per l’utilizzo degli edifici scolastici a scopo educativo e ricreativo, senza pregiudizio per le attività scolastiche curriculari e senza oneri finanziari [art. 3].
- La condivisione delle best practices in materia ed il sostegno alla diffusione di forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali sono affidati ad un apposito Tavolo tecnico per le attività di educazione non formale, la cui composizione e funzionamento sono demandate ad un decreto del Ministro per la famiglia [art. 4].
Iniziativa
Parlamentare
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 17 luglio 2023 al 21 luglio 2026
(3 anni e 4 giorni)
Ulteriori profili d’interesse
- Il procedimento di emanazione dei decreti delegati apprestato in sede di delega sembra realizzare un buon equilibrio tra speditezza e controllo parlamentare, laddove esso contempla una prima tornata di pareri necessari, seguita da una seconda in cui l’eventuale ritardo da parte delle Commissioni non impedisce l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Viceversa, molteplici deleghe precedenti avevano adottato solo questo secondo meccanismo.
- Sull’effettiva applicazione della legge grava, per così dire, la clausola di invarianza finanziaria ricorrente in quasi tutte le sue disposizioni.
A cura di Ignazio Spadaro
RTD-b di Diritto costituzionale – Università di Catania