Titolo
Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Materie
Ordinamento forense – Lavoro
Principali previsioni [1]
- Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi di riforma della professione forense e, al più tardi entro un anno dalla scadenza di tale termine, ulteriori decreti correttivi ed integrativi, su proposta del Ministro della Giustizia e previo parere del CNF [art. 1, commi 1, 2 e 4].
Oggetto della professione forense
- Si prescrive di riservare esclusivamente agli avvocati sia (1) l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi, negli arbitrati rituali, nelle negoziazioni assistite e nei procedimenti di mediazione obbligatoria, sia (2) l’attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato [art. 2, co. 1, lett. a, nn. 3.1 e 3.2].
- Si prescrive di consentire lo svolgimento di attività di consulenza stragiudiziale di carattere intra-aziendale ed intra-associativa, oppure a beneficio di altre società del medesimo gruppo o di clienti dell’impresa titolare del rapporto di lavoro [art. 2, co. 1, lett. a, n. 3.3].
Esercizio della professione forense in forma aggregata
- Si prescrive di consentire lo svolgimento di attività forensi alle reti multidisciplinari comprendenti almeno due avvocati [art. 2, co. 1, lett. h, n. 6].
- Si prescrive di consentire la costituzione di società tra avvocati, di reti e di associazioni professionali forensi, purché costituiti in maggioranza da avvocati [art. 2, co. 1, lett. h, n. 4] e ferma restando l’autonomia intellettuale del singolo avvocato e la responsabilità personale illimitata dello stesso, in solido con la società [nn. 1 e 2].
- Si prescrive di consentire a ciascun membro di un’associazione professionale forense di stare in giudizio per conto della stessa, che sia titolare di mandato a difendere, a condizione che il suo nome sia stato indicato nella procura alle liti [art. 2, co. 1, lett. h, n. 3].
- Si prescrive di consentire all’avvocato la partecipazione contemporanea ad una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, titolari di soggettività giuridica se costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata, munite di un organo deliberativo comune e di un fondo patrimoniale [art. 2, co. 1, lett. h, nn. 6 e 7].
- Si prescrive di consentire l’esercizio della professione forense anche a società di persone, di capitali e cooperative iscritte in apposita sezione dell’Albo circondariale [art. 2, co. 1, lett. h, n. 8], purché (1) almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto appartengano ad avvocati iscritti all’albo o, cumulativamente, ad avvocati ed esercenti altre professioni ordinistiche, (2) la partecipazione agli utili avvenga in proporzione agli utili da attività a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati e (3) gli utili spettanti ai soci non professionisti per le altre attività non superino il 33% di quelli spettanti ai soci professionisti [art. 2, co. 1, lett. h, n. 9].
- Si prescrive di stabilire che alle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione sia composta da soci avvocati [art. 2, co. 1, lett. h, n. 10], che tali società non possano prestare la propria attività in misura prevalente al socio non professionista o a soggetti da esso controllati o collegati [art. 2, co. 1, lett. h, n. 11] e che la designazione del singolo socio professionista chiamato ad eseguire il mandato debba essere compiuta dal cliente o da questi accettata [art. 2, co. 1, lett. h, n. 12].
- Si prescrive di consentire agli avvocati la partecipazione alle società tra professionisti ex art. 10 legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l’esercizio dell’attività di consulenza [art. 2, co. 1, lett. h, n. 13].
Diritti e doveri individuali
- Si prescrive di introdurre una disciplina organica a tutela dell’avvocato che operi in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa [art. 2, co. 1, lett. l].
- Si prescrive di rafforzare il segreto professionale, garantendone l’inviolabilità e l’indisponibilità [art. 2, co. 1, lett. b].
- Si prescrive di stabilire che l’iscrizione all’albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense [art. 2, co. 1, lett. o, n. 7].
- Si prescrive di disciplinare i casi di sospensione necessaria dall’esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell’iscritto di chiedere la sospensione volontaria [art. 2, co. 1, lett. o, n. 6].
Accesso alla professione forense
- Si prescrive di stabilire, tra i requisiti di accesso alla professione, lo svolgimento di almeno 18 mesi di tirocinio presso un avvocato con adeguata anzianità di iscrizione, presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico, salva la possibilità di svolgere un semestre presso un avvocato con sede in altro Paese europeo e con esclusione di ogni altra forma di sostituzione o equipollenza [art. 2, co. 1, lett. aa, n. 4].
- Si prescrive di stabilire che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato [art. 2, co. 1, lett. aa, n. 9].
- Si prescrive di stabilire che l’esame di abilitazione si svolga in unica sessione annuale, articolata due prove scritte, consistenti nella redazione – rispettivamente – di un parere motivato e di un atto giudiziario su una questione in una materia a scelta tra diritto privato, penale ed amministrativo, e in una successiva prova orale, avente ad oggetto (1) la soluzione di un caso pratico che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e processuale in una materia a scelta tra diritto civile, penale ed amministrativo, (2) la risposta ad un quesito in materia di diritto processuale a scelta, (3) la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, penale ed diritto amministrativo, (4) la risposta ad un quesito in una materia scelta tra diritto commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, ecclesiastico, internazionale privato e processuale e tributario, (5) la risposta ad un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi [art. 2, co. 1, lett. bb, nn. 2 e 3].
- Si prescrive di ripristinare il giuramento dell’avvocato [art. 2, co. 1, lett. a, n. 6].
Regime delle incompatibilità
- Si prescrive di stabilire l’incompatibilità della professione forense con ogni attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, diversa da quelle specificamente consentite dalla legge; la professione notarile; ogni attività di impresa; la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salve le società tra avvocati [art. 2, co. 1, lett. p, n. 1].
- Si prescrive di stabilire la compatibilità della professione forense con l’esercizio di di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro; la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, qualora l’oggetto dell’attività societaria sia limitato all’amministrazione di beni personali o familiari; la carica di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, di società a capitale pubblico, di enti e consorzi; gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure relative a crisi di impresa; l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche, con i limiti già fissati dall’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; la carica di amministratore condominiale; l’attività di agente sportivo; l’insegnamento svolto dai professionisti della montagna [art. 2, co. 1, lett. p, n. 2].
Organizzazione degli Ordini forensi
- Si prescrive di stabilire che ciascun ordine forense circondariale, eletto in modo da garantire l’equilibrio tra i sessi [art. 2, co. 1, lett. u, n. 3], ma con possibilità di voto per candidati di un solo sesso qualora non si esprimano tutte le preferenze disponibili [art. 2, co. 1, lett. u, n. 10], garantisca l’attuazione dell’art. 51 Cost. nella professione forense [art. 2, co. 1, lett. s, n. 5].
- Si prescrive di stabilire il divieto di più di tre mandati consecutivi nei Consigli degli ordini forensi [art. 2, co. 1, lett. u, n. 15].
Responsabilità disciplinare
- Si prescrive di stabilire l’interruzione del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio distrettuale di disciplina per effetto della cancellazione dell’iscritto dall’albo o dal registro dopo la comunicazione della notizia dell’illecito, con riattivazione dello stesso in caso di reiscrizione [art. 2, co. 1, lett. cc, n. 9.4].
- Si prescrive di stabilire che la competenza ad eseguire le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti spetti al relativo Consiglio dell’ordine e che in caso di più sanzioni sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima, detratto il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione subite precedentemente per il medesimo fatto, la durata dell’interdizione dall’esercizio della professione inflitta dall’autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con i provvedimenti di sospensione disciplinare ed il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione subite precedentemente per fatti diversi e successivi, per i quali il soggetto sia stato prosciolto nel merito [art. 2, co. 1, lett. cc, n. 9.11].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
C.2629, che assorbe C.594, C.735, C.751, C.867, C.2432, C.2633
Durata dell’esame parlamentare
Dal 26 settembre 2025 al 22 luglio 2026
(9 mesi e 26 giorni)
Interventi del Governo in fase d’esame
- La proposta di legge, d’iniziativa governativa, ha assorbito sei DDL d’iniziativa parlamentare.
Decisioni giurisprudenziali connesse
Sull’illegittimità del divieto di cancellazione dell’iscritto in pendenza di procedimento disciplinare
- C. cost., sentenza 23 maggio 2025, n. 70
Sulla necessità di una disciplina organica dell’esercizio della professione forense in forma societaria
- C. cost., sentenza 21 luglio 2026, n. 138
Sull’ammissibilità di limiti alla ri-elezione nei Consigli degli Ordini forensi
- C. cost., sentenza 10 luglio 2019, n. 173
Ulteriori profili d’interesse
- Reiterando uno schema oramai consolidato, si prevede che in caso di ritardo delle Commissioni parlamentari nell’esprimersi sugli schemi dei singoli decreti legislativi, questi possano essere comunque adottati (art. 1, co. 3, II periodo).
- La medesima non-indispensabilità dei pareri parlamentari si prevede anche per i profili finanziari, rispetto ai quali si profila astrattamente sufficiente la sola attestazione di «neutralità finanziaria» (art. 1, co. 3, I periodo) prodotta dallo stesso Esecutivo a corredo di ciascuno schema di decreto.
- Il collegamento alla legge di bilancio, dichiarato dal Governo, appare forzoso sul piano contenutistico, tanto più che l’art. 3 della legge contiene una clausola d’invarianza finanziaria.
- Il testo è stato approvato a larga maggioranza presso entrambe le Camere.
A cura di Ignazio Spadaro
RTD-b di Diritto costituzionale – Università di Catania
[1] Ex permultis, si richiamano di seguito le sole previsioni che paiono di particolare rilievo sistematico ed innovatività, nonché di maggiore interesse nella prospettiva dei rapporti tra Legislatore e Corte costituzionale (cf. apposita voce nel report).