Materia
Reati – Procedibilità
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 2 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) – Art. 624-bis c.p.
Parametri
Art. 3 Cost.[1]
Massima
- È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 150/2022, nella parte in cui, introducendo il regime di procedibilità a querela per determinate fattispecie di reato, non lo ha esteso al delitto di furto in abitazione. Sebbene la scelta legislativa di subordinare la procedibilità alla presentazione della querela risponda anche all’obiettivo di favorire la definizione anticipata dei procedimenti per furto e di conseguire una riduzione del carico giudiziario, tale finalità deflattiva è legittimamente recessiva rispetto all’esigenza di assicurare una più intensa tutela penale al furto in abitazione, connotato da una particolare gravità oggettiva, in ragione dell’introduzione dell’agente nell’altrui domicilio per la commissione del reato, nonché da una peculiare pericolosità soggettiva desumibile dalle modalità della condotta. La scelta di mantenere la procedibilità d’ufficio per tale fattispecie rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore e non determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle fattispecie per le quali è stata introdotta la procedibilità a querela.
Profili di interesse
- La pronuncia si segnala per un significativo atteggiamento di self-restraint della Corte costituzionale, che riconduce la determinazione del regime di procedibilità dei reati nell’alveo della discrezionalità propria del legislatore. La Corte, infatti, esclude che la scelta tra procedibilità d’ufficio e procedibilità a querela possa essere desunta in modo automatico né dalla maggiore o minore gravità della fattispecie incriminatrice, né dalla natura del bene giuridico tutelato o dalla disponibilità del diritto inciso dalla condotta criminosa. Si tratta, piuttosto, di una scelta politico-criminale che implica complessi bilanciamenti tra interessi diversi, la cui sindacabilità in sede costituzionale deve necessariamente confrontarsi con l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto al legislatore. Ne emerge una concezione non meramente formale della discrezionalità legislativa: la Corte, pur preservando il controllo sulla ragionevolezza delle opzioni normative, evita di sovrapporre le proprie valutazioni di opportunità politico-criminale a quelle del legislatore, confermando un esercizio particolarmente prudente della funzione di garanzia costituzionale.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 5 giugno 2026, n. 96
Sulla discrezionalità legislativa nelle scelte relative al regime di punibilità dei reati
- C. cost., sentenza 25 novembre 2020, n. 248
- C. cost., sentenza 31 luglio 2020, n. 190
- C. cost., sentenza 21 giugno 2019, n. 155
- C. cost., sentenza 8 marzo 2019, n. 40
- C. cost., sentenza 10 novembre 2016, n. 236
Estratto della motivazione
8. – [L]a questione non è fondata.
[I]l regime di procedibilità – a querela o d’ufficio – presuppone bilanciamenti di interessi delicati e spesso assai complessi»; […] «la scelta su tale regime non deve essere “necessariamente conness[a] alla maggiore o minore gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena […], potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso”»; […] infine, «l’opzione per la perseguibilità a querela non discende inevitabilmente dal “carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale” e dalla “natura meramente privatistica dell’interesse offeso”» […].
In altri termini, la ragionevolezza della scelta legislativa in ordine alla condizione di procedibilità di un reato non va valutata […] esclusivamente in ragione della gravità del reato stesso o della natura degli interessi protetti dalla norma incriminatrice.
[L]a norma censurata favorisce la possibile definizione anticipata dei processi per furto – sia esso semplice o, in alcuni casi, aggravato – così da alleggerire il gravoso carico giudiziario connesso a tale fattispecie; lo stesso legislatore, tuttavia, ha ritenuto questa finalità recessiva rispetto all’esigenza di mantenere la procedibilità officiosa del furto in abitazione, la cui perseguibilità consegue al rilievo della «particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato» […].
[1] La sentenza prende in esame anche altri profili che, però, non costituiscono oggetto del presente report.