Sentenza n. 132/2026

21/07/2026
Sulla ricusazione del giudice

Testo della decisione

Materia

Procedimento penale – Ricusazione del giudice

Tipologia di decisione

Sentenza additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 37 c.p.p.[1]

Parametri

Art. 111, co. 2, Cost.1

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo l’art. 37 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, co. 2, c.p.p. possa essere ricusato dalla persona offesa che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. L’omessa previsione determina un’ingiustificata compressione delle garanzie di imparzialità del giudice in una fase del procedimento penale che, per effetto del progressivo rafforzamento delle forme di controllo giurisdizionale antecedenti al dibattimento, ha assunto una crescente rilevanza.

Profili di interesse

  • La pronuncia si segnala per il carattere additivo, giacché la Corte non si limita a espungere la disposizione censurata, ma ne integra il contenuto normativo attraverso l’introduzione di una specifica garanzia processuale non prevista dal legislatore. L’intervento si inserisce, peraltro, in un più ampio quadro di valorizzazione processuale della persona offesa, la cui posizione ha acquisito una crescente dimensione partecipativa. In tale prospettiva, l’addizione sembra effettivamente colmare una lacuna incompatibile con le esigenze di imparzialità del giudice, assicurando alla persona offesa uno strumento di garanzia coerente con il ruolo già riconosciutole nel giudizio sull’opposizione alla richiesta di archiviazione.

Estratto della motivazione

11. – Nel merito, è fondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, del medesimo codice.

12. − A tale conclusione deve pervenirsi in considerazione del crescente ruolo assunto nel giudizio, da un lato, dalla fase antecedente il dibattimento e, dall’altro lato, dalla persona offesa, oltre che dalla vittima, protagonista dell’innovativo sistema della giustizia riparativa.

Il sistema processuale penale ha, infatti, vissuto una profonda trasformazione – cui non è estranea una logica tesa alla deflazione – incentrata sul rafforzamento di due pilastri: il potenziamento della fase delle indagini preliminari e la valorizzazione del ruolo della persona offesa.

[…]

16. – Alla luce della […] ricostruzione del ruolo e della qualifica riconosciuti alla persona offesa, deve ritenersi che la sua mancata inclusione – pacifica ai sensi del diritto vivente – nel novero dei soggetti legittimati a proporre dichiarazione di ricusazione non è costituzionalmente legittima.

Anche per la persona offesa, in quanto soggetto del procedimento, deve trovare infatti applicazione il principio del giusto processo, il cui pilastro è che esso si svolga innanzi a un giudice terzo e imparziale.


[1] Restano assorbite le questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 6, § 1, CEDU, e quelle aventi ad oggetto gli artt. 38 e 409, commi 2, 3, 4, e 5, c.p.p.

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