Materia
Reati – Suicidio assistito
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto[1]
Oggetto della q.l.c.
Parametri
Art. 2 Cost. – Art. 3 Cost. – Art. 13 Cost. – Art. 32, co. 2, Cost.1
Massima
- Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, co. 2, Cost. in materia di suicidio assistito, dovendosi escludere che il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale della persona che chiede di poter concludere la propria vita crei una irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime.
Profili di interesse
- La Corte conferma, in questa fase, un atteggiamento di sostanziale contenimento rispetto agli sviluppi ulteriori della propria giurisprudenza. Dopo essersi già addentrata, nei precedenti interventi sul tema, in un ambito apparentemente rimesso alla discrezionalità del legislatore, essa sembra ora scegliere di non spingersi oltre, ribadendo i limiti già individuati. In particolare, pur riconoscendo la rilevanza del principio personalista, della libertà personale e dell’autodeterminazione terapeutica, la Corte sottolinea la necessità di un rigoroso bilanciamento con il dovere dell’ordinamento di tutelare la vita, anche al fine di prevenire possibili condotte abusive e forme di pressione sociale indiretta nei confronti delle persone malate, anziane o sole. Proprio in ragione della complessità di tale bilanciamento, la Corte riafferma il ruolo primario del legislatore, cui spetta individuare la disciplina idonea a comporre i diversi interessi in gioco, senza che essa si sostituisca alle scelte rimesse alle Camere.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 20 maggio 2025, n. 66
- C. cost., sentenza 18 luglio 2024, n. 135
Estratto della motivazione
17. – Nel merito, questa Corte non può che reiterare la valutazione di non fondatezza delle censure, per i medesimi argomenti già sviluppati nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, a fronte di censure pressoché sovrapponibili […].
[…]
«[C]ompito di questa Corte» […] non è dunque «quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa».
In definitiva, «[t]ale margine di discrezionalità rende costituzionalmente non obbligata la scelta – non preclusa, in ipotesi, al legislatore, laddove appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato […] – di consentire l’accesso al suicidio assistito anche a pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale» […].
[1] La sentenza prende in esame anche profili ulteriori che, però, non costituiscono oggetto del presente report.