Sentenza n. 130/2025

25/07/2025
Sul riconoscimento dell'equivalenza o prevalenza dell'attenuante del vizio di mente nel delitto di rapina

Testo

Materia

Pene

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 628, co. 5 c.p.

Parametri

Art. 3 Cost.

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo il divieto di considerare prevalente o equivalente, in sede di determinazione della pena, la circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto all’aggravante della rapina, che si realizza quando il fatto è commesso nei confronti di una persona che stia utilizzando un bancomat o abbia appena prelevato denaro da un bancomat.

Profili d’interesse

  • Si rileva un mancato intervento da parte del legislatore, malgrado la Corte avesse già operato una censura analoga nel 2023, dichiarando illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante dell’avere commesso la rapina all’interno di un’abitazione.

Precedenti connessi

Sull’art. 628, co. 5, c.p.

Estratto della motivazione

2.1. – Con la sentenza n. 217 del 2023, questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consentiva di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628, ritenendo sussistente un’irragionevole disparità rispetto al trattamento riservato alla circostanza attenuante della minore età di cui all’art. 98 cod. pen., espressamente sottratta dal legislatore al divieto di equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti elencate dall’art. 628, quinto comma.

[…]

Questa Corte ne ha tratto che la scelta del legislatore «non super[asse] lo scrutinio di legittimità costituzionale al metro dell’art. 3 Cost.» e che «un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema», imponesse l’applicazione della deroga prevista dall’art. 628, quinto comma, cod. pen. per gli imputati minorenni, anche a quelli affetti da vizio parziale di mente; imputati rispetto ai quali, anzi, «le ragioni dell’attenuazione di pena valgono a fortiori», dal momento che la notevole riduzione della capacità di intendere e di volere della persona è in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, mentre per il minorenne la minore colpevolezza è presunta in via generale dal legislatore.

2.2. – Questa Corte non vede ragioni per discostarsi, nell’esame della questione oggi sottopostale, da quanto affermato nella sentenza n. 217 del 2023.

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