Sentenza n. 151/2025

16/10/2025
Sul divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata per il sequestro di persona a scopo estorsivo.

Testo

Materia

Pene

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 69, co. 4 c.p., in relazione all’art. 630 c.p.

Parametri

Art. 25, co. 2 Cost. – Art. 27, commi 1 e 3, Cost.

Massima

  • L’art. 69, co. 4 c.p. è incostituzionale nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata per il delitto di sequestro di persona a scopo estorsivo. Tale disciplina, infatti, impedisce la commisurazione di una pena che sia proporzionata alla gravità del fatto e adeguata alla personalità del reo, in violazione dei principi espressi dagli artt. 25 e 27 Cost., ed inoltre crea le condizioni per una medesima risposta sanzionatoria a soggetti autori di condotte di gravità effettivamente diversa, in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.

Profili d’interesse

  • La Corte rimarca, seppure ad abundatiam, la violazione di un parametro (l’art. 3 Cost.) non evocato dal remittente.
  • La Corte sembra ritenere necessario il proprio intervento ablatorio per mitigare una disciplina sanzionatoria eccezionalmente aspra, perché storicamente sorretta da una ratio emergenziale, ma mai più rivista dal legislatore.

Precedenti connessi

Sulla necessità costituzionale dell’attenuante della lieve entità del fatto per il sequestro di persona

Sul carattere «emergenziale» della disciplina penale in tema di sequestro di persona

Estratto della motivazione

10.− [L]e attenuanti generiche possono svolgere un ruolo essenziale rispetto a condotte astrattamente rientranti nell’ampio modello legale di cui all’art. 630 cod. pen., ma caratterizzate da un minor “bisogno di pena” per risvolti diversi da quelli oggettivi del fatto e attinenti, piuttosto, ad aspetti soggettivi dell’autore del reato o a caratteristiche “atipiche” di quest’ultimo. […]

La giurisprudenza costituzionale che ha scrutinato la disposizione censurata ha tradizionalmente inteso impedire – sin dalla sentenza n. 251 del 2012 – che una «abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva» andasse «a detrimento delle componenti oggettive del reato».

Ebbene, soprattutto a fronte di una risposta sanzionatoria di «eccezionale asprezza» (sentenza n. 68 del 2012), la medesima necessità si pone anche rispetto a caratteristiche peculiari attinenti al singolo fatto di reato o al suo autore e, dunque, alla vicenda delittuosa intesa nella sua globalità, che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare.

[…]

Il censurato divieto normativo, applicato al reato di cui all’art. 630 cod. pen, ridonda anzitutto in una violazione del canone della proporzionalità della pena presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Tale principio «si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato» (sentenza n. 188 del 2023, che richiama la sentenza n. 141 del 2023), e impone, invece, di evitare una risposta punitiva che sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della stessa» (sentenza n. 56 del 2025).

Risulta leso, inoltre, il principio di individualizzazione della pena, [che attua i]l mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.» (sentenza n. 222 del 2018, richiamata dalla sentenza n. 73 del 2020).

È anche violato il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), perché sarebbe irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Infine, [è leso] il principio di offensività presidiato dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale «esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali» (sentenza n. 188 del 2023 […]).

Sentenza n. 153/2026

Sull'esclusione dell'IRAP anche per le associazioni professionali
24/07/2026

Sentenza n. 152/2026

Sul suicidio assistito
24/07/2026

Sentenza n. 151/2026

Sul sistema di pubblicità legale operante in ambito di esecuzione forzata
24/07/2026
La ricerca può essere eseguita in forma libera, in aggiunta o in alternativa ad una ricerca per tag, per categoria e/o per data.

N.B.- Le date dei Report coincidono con quelle di promulgazione (Legislazione) o di deposito (Giurisprudenza) degli atti corrispondenti, mentre quelle dei Materiali col primo giorno del mese o, se non specificato, dell’anno di pubblicazione. Il tag “Leggi di delegazione” contraddistingue gli atti contenenti deleghe che assorbono porzioni proporzionalmente significative della nuova disciplina.

Puoi selezionare/deselzionare più tag (Ctrl/Cmd + click).
Modalità tag