Sentenza n. 197/2025

23/12/2025
Sulla mancata previsione del diritto al congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo in favore del convivente more uxorio

Testo

Materia

Previdenza e assistenza

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 42, co. 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l’art. 2, co. 1, lett. n), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio)

Parametri

Art. 2 Cost. – Art. 3 Cost. – Art. 32 Cost.  

Massima

  • La mancata previsione del diritto al congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo in favore del convivente more uxorio, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., sicché esso va riconosciuto in posizione equiparata rispetto a quanto previsto per il coniuge convivente.

Profili d’interesse

  • In seguito alla modifica normativa intervenuta con d.lgs. n. 105/2022, il diritto al congedo straordinario in favore del lavoratore, che sia convivente di fatto di una persona con grado di disabilità tale da renderle necessario un sostegno intensivo, era già stato formalmente riconosciuto dal legislatore.
  • La Consulta ha vagliato la ragionevolezza della disciplina impugnata, ravvisandone la contraddittorietà sul piano logico.
  • A sostegno dell’impianto argomentativo della pronuncia, la Corte ha rinviato alla propria giurisprudenza, essendosi già pronunciata in senso analogo quanto al parallelo istituto dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, co. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Precedenti connessi

Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 33, co. 3, legge 104/1992

Estratto della motivazione

4.1. – Questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 213 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non includeva il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Ruolo decisivo, in tale occasione, ha giocato – nel solco, peraltro, di altri precedenti ivi richiamati – la dimensione familiare che deve caratterizzare, in favore della persona con necessità di sostegno intensivo, la prestazione delle cure e dell’assistenza. […]

4.3. – Quanto precede rende evidente come la comunanza di ratio legis che si apprezza tra i permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 non possa che condurre questa Corte, nel caso oggi in esame, a riaffermare le conclusioni cui è giunta la richiamata sentenza n. 213 del 2016.

[…]

La disciplina differenziata tra il convivente di fatto e il coniuge convivente nel godimento del diritto al congedo straordinario di cui si tratta comporta, pertanto, la violazione, a un tempo, dell’art. 3 Cost., per la descritta irragionevolezza della disposizione censurata, e degli artt. 2 e 32 Cost. per il vulnus al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave […].

Questa Corte ha, del resto, anche di recente riaffermato che, a differenza del matrimonio, tutelato direttamente dall’art. 29 Cost., «le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità» (sentenza n. 148 del 2024, punto 5 del Considerato in diritto).

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l’art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

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