Materia
Covid-19
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 1, co. 5, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 2021, n. 165, introduttivo dell’art. 9-quinquies decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87 – Art. 1 decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito, con modificazioni, in legge 4 marzo 2022, n. 18, introduttivo degli artt. 4-quater e 4-quinquies decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76
Parametri
Art. 2 Cost. – Art. 3 Cost. – Art. 4 Cost. – Art. 32, co. 1 e 2, Cost. – Art. 36 Cost.
Massime
- Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 d.l. n. 127/2021 e dell’art. 1 d.l. n. 1/2022, come convertiti, sono infondate.
- L’obbligo per il lavoratore non vaccinato o non guarito di sottoporsi ogni due giorni al tampone, per ottenere il green pass base per accedere al luogo di lavoro, non è lesivo della dignità personale e non è in grado di provocare sofferenze fisiche significative. La relativa questione di legittimità costituzionale è, quindi, infondata.
- Le evidenze scientifiche disponibili al momento di entrata in vigore dell’obbligo vaccinale confermano l’efficacia della vaccinazione anti COVID-19 come misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione, sicché è da escludersi la violazione dell’art. 32 Cost.
- La mancata corresponsione dell’assegno alimentare al lavoratore inadempiente non comporta alcuna disparità di trattamento rispetto al lavoratore sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale o disciplinare e, dunque, la relativa questione di legittimità costituzionale è infondata. In tali ultime fattispecie, infatti, l’attribuzione dell’assegno alimentare trova giustificazione nell’esigenza di garantire un sostegno al lavoratore nei casi in cui la temporanea impossibilità di rendere la prestazione derivi da una scelta unilaterale del datore di lavoro di non avvalersene e non sia, invece, il lavoratore stesso a decidere di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile.
Profili d’interesse
- La Consulta ha ritenuto opportuno sottoporre a scrutinio la ragionevolezza della disciplina impugnata, valorizzando in modo significativo il contributo del sapere tecnico-scientifico quale parametro di valutazione della congruità delle scelte legislative. Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili, la disciplina è stata infatti ritenuta né irragionevole né sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela della salute pubblica.
- La Corte ha inoltre attribuito rilievo ai motivi ispiratori della normativa, così come emergenti dagli atti parlamentari, riconoscendo come il legislatore abbia operato all’interno di un contesto emergenziale, in cui la salvaguardia della salute collettiva è stata legittimamente posta in posizione di preminenza rispetto alla scelta individuale di non adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro. Su tali basi, è stata confermata, quindi, la legittimità costituzionale delle opzioni compiute dal legislatore.
- La Consulta, nel valutare l’eventuale lesione della salute di chi è assoggettato a trattamenti sanitari obbligatori, riprende le proprie considerazioni circa le conclusioni dell’AIFA e dell’ISS sulla sicurezza dei vaccini anti COVID-19.
Precedenti connessi
Sulla valutazione delle conclusioni dell’AIFA e dell’ISS circa la sicurezza dei vaccini anti COVID-19
- C. cost., sentenza 9 febbraio 2023, n. 14.
Estratto della motivazione
6. – La questione riguardante l’obbligo vaccinale sancito dal d.l. n. 1 del 2022, sollevata con riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non è fondata.
6.1. – Le ragioni che hanno indotto a introdurre l’obbligo del vaccino anti SARS-CoV-2 per gli ultracinquantenni risultano chiaramente anche dai lavori preparatori della legge di conversione del suddetto decreto, nei quali si sottolinea come la necessità di assicurare la massima copertura vaccinale a tale fascia di popolazione si basi «su evidenze scientifiche nazionali e internazionali accumulate sia nel corso della pandemia che nell’ultimo mese, periodo di crescente circolazione della variante Omicron del virus Sars-CoV-2». Vi si aggiunge poi che «tutti i dati a disposizione hanno infatti mostrato una frequenza maggiore (incidenza) di infezioni gravi ed esiti peggiori in soggetti di questa fascia di età» e si rimarca pure che l’incidenza di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi «è molto più elevata rispetto alla popolazione più giovane e soprattutto nei soggetti non vaccinati»; e che, di conseguenza, «alla luce dei dati esposti, per la protezione dei soggetti di età superiore a cinquanta anni la vaccinazione e i relativi richiami effettuati secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute rimangano l’intervento più efficace per ridurre la malattia grave e il conseguente ricorso all’assistenza sanitaria» (così la relazione di presentazione del d.d.l. di conversione in legge del d.l. n. 1 del 2022).
L’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni introdotto dalla suddetta disposizione […] mirava, infatti, a «tutelare la salute pubblica» e a «mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza», risolvendosi in una misura finalizzata a proteggere i più fragili e a preservare gli ospedali (anche) dall’eccessivo sovraccarico dovuto all’aumento delle ospedalizzazioni.
[…]
L’obiettivo di proteggere i soggetti più fragili, coerente con le evidenze scientifiche e statistiche disponibili al tempo, rivela chiaramente una legittima finalità di tutela della salute pubblica, anche in termini di contenimento del carico ospedaliero, che giustifica l’introduzione dell’obbligo in questione. […]
In definitiva, il fatto che l’obbligo vaccinale sia rivolto esclusivamente ai soggetti ultracinquantenni non determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto a quelli infracinquantenni, ma, come emerge dagli indicati lavoratori preparatori, risponde a una valutazione non irragionevole delle evidenze scientifiche che individuavano nei primi i soggetti più esposti alla malattia severa. E la misura risulta non sproporzionatamente preordinata a tutelare la salute pubblica, in quanto rivolta a proteggere i soggetti più fragili, a contenere il carico ospedaliero, oltre che, pur sempre, a ridurre la circolazione del virus.
7. ‒ Anche la questione sollevata in riferimento all’art. 32, primo comma, Cost., non è fondata.
7.1. ‒ Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, le evidenze scientifiche disponibili al momento di entrata in vigore dell’obbligo vaccinale confermano l’efficacia della vaccinazione anti COVID-19 come misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione. […]
7.2. ‒ Quanto al rilievo che i trattamenti sanitari obbligatori non devono nuocere alla salute di chi vi è assoggettato, questa Corte ha già preso in attenta considerazione le conclusioni dell’AIFA e dell’ISS sulla sicurezza dei vaccini anti COVID-19. A tale proposito ha, in particolare, rimarcato che, «[s]econdo le conclusioni esposte, “la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione»; e ha soggiunto che «[n]on è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all’esito fatale dell’evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali” (pagine 26 e 27 della nota dell’AIFA)» (sentenza n. 14 del 2023, punto 10.3. del Considerato in diritto). Ha inoltre precisato che «[…] Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19” (pagina 6 della nota dell’ISS)» (ancora sentenza n. 14 del 2023, punto 10.3. del Considerato in diritto).
[…]
8. ‒ È parimenti non fondata la questione riguardante la necessità di «sottoporsi ogni due giorni al tampone», dalla quale il rimettente desume una lesione della dignità personale.
[I]l tempo richiesto per la sottoposizione a tampone non è idoneo a impedire lo svolgimento delle ordinarie occupazioni personali, così come l’operazione in sé, per un verso, non implica alcun apprezzamento negativo della persona che vi è sottoposta e, per l’altro, anche in considerazione della sua breve durata, non appare in grado di provocare sofferenze fisiche significative. […]
11. ‒ Da ultimo, non è fondata anche la questione riguardante l’assegno alimentare, sollevata con riferimento al principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sul presupposto che, a differenza dei lavoratori inadempienti agli obblighi sanciti dalle disposizioni censurate, quelli sospesi dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare avrebbero comunque diritto al suddetto assegno.
[…]
Come per la retribuzione, la mancata erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente agli obblighi imposti dalle disposizioni impugnate si giustifica in base al principio generale di corrispettività, dal momento che tale assegno è pur sempre collegato alla prestazione lavorativa. Conseguentemente, se la prestazione lavorativa non può essere svolta, l’assegno non può essere riconosciuto.