Materia
Salute – Suicidio assistito
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Legge reg. Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024)
Parametri
Art. 117, co. 2, lett. l) e m), e co. 3, Cost.
Massime
- La legge regionale è riconducibile, nel suo complesso, all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, sicché essa non può essere dichiarata integralmente illegittima.
- Numerose disposizioni della legge regionale censurata hanno illegittimamente invaso sfere di competenza riservata alla legislazione statale, dovendosene dichiarare l’incostituzionalità. In ispecie:
- l’art. 2 viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale, poiché alle regioni è precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati dalla Corte costituzionale in un determinato momento storico, peraltro astrattamente suscettibili di modificazioni, e per di più nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale;
- l’art. 4, co. 1, è incostituzionale nella parte in cui consente la proposizione della domanda di accesso al suicidio assistito mediante un delegato, in quanto ciò determina una vistosa deroga al quadro normativo delineato dalla legge n. 219 del 2017, assunte come riferimento dalla giurisprudenza costituzionale;
- gli artt. 5 e 6 sono incostituzionali in tutte le parti in cui prevedono termini stringenti per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e per la definizione delle relative modalità di attuazione, determinando un’invasione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile;
- l’art. 7, co. 1 viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute, poiché non si configura come attuazione di dettaglio di principi fondamentali già rinvenibili nella legislazione statale, ma come un’illegittima determinazione degli stessi da parte della legislazione regionale;
- l’art. 7, co. 2, primo periodo, e co. 3, è costituzionalmente illegittimo poiché interferisce su definizioni riservate alla competenza del legislatore statale.
Profili d’interesse
- La Corte pare escludere, su un piano concettuale, la possibilità di riconoscere che le proprie sentenze possano da sole fungere da base per norme attuative, sottolineando, invece, che l’organizzazione della procedura di assistenza al suicidio deve fondarsi su principi stabiliti da leggi cornice statali, già ricavabili dalla normativa vigente, eventualmente arricchita dalla giurisprudenza costituzionale.
Precedenti connessi
Sul suicidio assistito
- C. cost., sentenza 18 luglio 2024, n. 135;
- C. cost., sentenza 22 novembre 2019, n. 242.
Estratto della motivazione
2.5. – […] La legge regionale impugnata non intende […] riconoscere nella Regione Toscana un diritto che in altre regioni non è riconosciuto […], ma mira dichiaratamente a disciplinare nel dettaglio le modalità per l’attuazione di garanzie e procedure, i cui tratti essenziali – uniformi in tutto il territorio nazionale – già si rinvengono, come sopra argomentato, nell’ordinamento vigente alla luce delle sentenze di questa Corte n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024.
[…]
2.8. – […] I primi due motivi di ricorso non possono essere accolti laddove sono rivolti contro l’intera legge regionale.
Le singole censure in essi articolate dovranno invece essere valutate in relazione a ciascuna disposizione della legge (infra, 3-10).
[…]
4. – [L]’art. 2 della legge regionale impugnata, che direttamente individua, «[f]ino all’entrata in vigore della disciplina statale», i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, e alle modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017.
La disposizione viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale.
[A]lla regione è altresì precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale.
La stessa sentenza n. 135 del 2024, richiamata dalla disposizione impugnata, ha infatti avuto cura di precisare come «compito di questa Corte non sia quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa […]. Ciò fermo restando, in ogni caso, il dovere della Repubblica – in forza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost., oltre che dell’art. 2 CEDU – di assicurare a questi pazienti tutte le terapie appropriate, incluse quelle necessarie a eliminare o, almeno, a ridurre a proporzioni tollerabili le sofferenze determinate dalle patologie di cui sono affetti; e assieme il dovere di assicurare loro ogni sostegno di natura assistenziale, economica, sociale, psicologica» (punto 7.2. del Considerato in diritto).
La legislazione regionale, pertanto, in riferimento a questi delicati bilanciamenti, che attengono essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, neppure in via transitoria, per così dire “impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati da questa Corte.
L’art. 2 della legge regionale impugnata va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento delle restanti censure.
[…]
6. – Quanto all’art. 4, anch’esso si sottrae a tutte le censure del rimettente, salvo che per l’inciso – contenuto nel comma 1 – «, o un suo delegato,», che invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Questa disposizione disciplina le modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito, in particolare normando la procedura di presentazione dell’istanza per l’accertamento dei relativi requisiti nonché per l’approvazione o la definizione delle relative modalità di attuazione.
Tale disciplina nel suo complesso non esorbita dai limiti di una legislazione di dettaglio in materia di tutela della salute, all’interno dei limiti fissati dai principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato, nel senso sopra precisato; non stabilisce nuovi diritti della persona né indebitamente si sovrappone alla relativa disciplina statale; né, ancora si sovrappone alla determinazione da parte della legge statale dei livelli essenziali delle prestazioni.
Le censure statali colgono, però, nel segno quando si dolgono della previsione della possibilità che l’istanza sia presentata da un delegato del paziente, anziché dal paziente medesimo.
Tale previsione deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge n. 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata collocata dalla giurisprudenza di questa Corte.
[L]’art. 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017 presuppone inequivocabilmente che la volontà di interrompere le cure (ovvero, in seguito alla sentenza n. 242 del 2019, di accedere al suicidio assistito) sia espressa personalmente – con le modalità ivi indicate, che assicurano la possibilità di esprimere la volontà anche a persone con disabilità nella sfera comunicativa –, e non già tramite un delegato, come invece prevede la legge toscana impugnata […].
Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, limitatamente all’inciso «, o un suo delegato,», per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento delle restanti censure.
[…]
7. – Possono a questo punto essere esaminati congiuntamente gli artt. 5 e 6 della legge regionale impugnata, che disciplinano rispettivamente le procedure per la verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio assistito e per la determinazione delle relative modalità di attuazione.
[…]
Le questioni sono fondate con riguardo ai frammenti normativi ora richiamati, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e di quella concorrente statale relativa alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art.117, terzo comma, Cost.
[…]
8. – Va ora esaminato l’art. 7 della legge regionale impugnata.
8.1. – Il comma 1 di tale disposizione, disciplinando il «[s]upporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito», impegna le aziende unità sanitarie locali ad assicurare, nelle forme previste dal protocollo, il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato, precisando altresì che l’assistenza è fornita dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
Tale disposizione è costituzionalmente illegittima poiché invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, restando assorbito ogni ulteriore profilo di censura.
Essa, infatti, non si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima determinazione degli stessi da parte della legislazione regionale.
[L]a Regione si è in realtà appropriata dei principi fondamentali, determinando un vulnus alla riserva, stabilita dall’art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale della loro determinazione.
[…]
8.2. – Quanto al comma 2 dell’art. 7, il suo primo periodo – a tenore del quale «[l]e prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza» – invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ed è pertanto costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., con assorbimento delle ulteriori censure.
[…]
La disposizione impugnata utilizza quindi un concetto relazionale – quello di livello di assistenza sanitaria superiore ai LEA – senza che il legislatore statale abbia ancora operato la determinazione del livello essenziale. Pertanto, nella specie, qualificare come livello superiore una determinata prestazione, equivale comunque a interferire sulla definizione stessa di livello essenziale – peraltro realizzando delle disparità tra i cittadini a seconda che la regione sia o meno in piano di rientro –, che è riservata al legislatore statale.
[…]
8.4. – Deve per contro essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute quali risultanti dalla legislazione statale vigente, interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’intero comma 3 dell’art. 7, a tenore del quale «[l]a persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento».
Tale disposizione appare, infatti, del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, la cui logica esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il farmaco […].
8.6. – In conclusione, l’art. 7 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo: a) nel suo comma 1, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.; b) nel suo comma 2, primo periodo, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.; c) nel suo comma 3, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.