Sentenza n. 207/2025

29/12/2025
Sulla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato di danneggiamento

Testo

Materia

Reati – Pene

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto

Oggetto della q.l.c.

Art. 635, co. 5, c.p.

Parametri

Art. 3 Cost.

Massime

  • Non è incostituzionale subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato di danneggiamento, poiché non è intrinsecamente irrazionale prevedere un automatismo che imponga al giudice di condizionare il beneficio alla rimozione degli effetti dannosi o pericolosi del reato, ovvero, in mancanza di opposizione da parte del condannato, allo svolgimento di un’attività non retribuita a favore della collettività per un periodo determinato.
  • Pur in presenza di profili comuni, resta chiaramente distinta la condotta tipica dei reati di danneggiamento, da un lato, e quella del furto pluriaggravato avente a oggetto i medesimi beni e realizzato con violenza sulle cose, dall’altro. Ne deriva, pertanto, l’assenza di un rapporto di omogeneità tra le situazioni poste a confronto.

Profili d’interesse

  • La Corte sottopone la disciplina impugnata a un giudizio di ragionevolezza che, tuttavia, ha avuto esito negativo, anche in considerazione del fatto che, in un sistema articolato come quello penale, non può imputarsi al legislatore – come precisato in sentenza –la semplice assenza di una «razionalità rigidamente geometrica».
  • La pronuncia mette in luce e valorizza la discrezionalità riconosciuta al legislatore nella disciplina della sospensione condizionale della pena, confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale in materia.

Precedenti connessi

Sulla discrezionalità legislativa nella conformazione della sospensione condizionale della pena

Estratto della motivazione

2. – […] La premessa interpretativa da cui muove il rimettente, ovvero che la subordinazione prevista dal quinto comma dell’art. 635 cod. pen. sarebbe sempre obbligatoria, è corretta.

[…]

2.1. – Da tanto non consegue, tuttavia, un automatismo intrinsecamente irrazionale.

[L]a norma denunciata non detta affatto una disciplina intrinsecamente irrazionale laddove impone di subordinare necessariamente, anche in presenza di soggetti incensurati, la sospensione condizionale «all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

[…]

In effetti, la norma indubbiata si connota per una forte vocazione rieducativa, resa evidente proprio dagli adempimenti da essa contemplati, che si risolvono, l’uno, nella reintegrazione dello status quo ante, che permette al reo di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose derivate dalla sua condotta illecita; l’altro, nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività, con chiaro richiamo al vincolo di solidarietà che deve legare i consociati all’interno del vivere civile.

[…]

2.3. – […] Non è, quindi, arbitraria la scelta legislativa che mira a rafforzare la funzione risocializzante che la sospensione condizionale esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio.

Del resto, per consolidata giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di «ampia discrezionalità […] nella conformazione» della sospensione condizionale (ex plurimis, ordinanza n. 296 del 2005), al punto che la disciplina dell’istituto resta rimessa all’apprezzamento discrezionale «del legislatore in via generale ed astratta, prima ancora che a quello del giudice» (sentenza n. 85 del 1997 e ordinanza n. 475 del 2002).

Tali valutazioni discrezionali del legislatore possono risolversi anche nel «diversificare talune categorie di reati», persino precludendo la concessione stessa del beneficio in relazione a fattispecie che, indipendentemente «dalla pena edittale per esse prevista», riguardino «condotte particolarmente gravi nel comune sentire» (sentenza n. 85 del 1997).

[…]

In conclusione, se, come si è detto sopra, al legislatore non è inibito precludere la stessa fruizione della sospensione condizionale per alcuni reati, nella specie non integra un irrazionale e aprioristico automatismo legislativo la definizione del quomodo della sospensione medesima, mediante la sua necessaria subordinazione all’adempimento di determinati obblighi.

Del resto, in un ordinamento complesso come quello penale, al legislatore non può essere contestata la sola mancanza di una razionalità puramente geometrica.

3. – In via gradata, il giudice a quo solleva questione di illegittimità costituzionale dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al danneggiamento delle cose indicate nell’art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen.

Secondo il rimettente, si verificherebbe, in violazione dell’art. 3 Cost., un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, «analoga e più grave», del furto pluriaggravato perché avente a oggetto gli stessi beni e commesso con violenza sulle cose, per il quale la subordinazione della sospensione condizionale non è obbligatoria.

3.1. – Anche tale questione non è fondata.

Pur a fronte di elementi comuni ai due reati in comparazione, resta chiaramente distinta la condotta tipica, tale da escludere la «piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto» (sentenza n. 76 del 2019). I reati in parola, infatti, sono diversi quanto alla finalità della condotta, dal momento che nel furto «l’intenzione dell’agente [è] diretta all’impossessamento», mentre nel danneggiamento lo è «al mero deterioramento» della cosa (ex multis, Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 29 ottobre-28 novembre 2024, n. 43376; quinta sezione penale, sentenza 27 ottobre 2022-16 gennaio 2023, n. 1359; quinta sezione penale, sentenza 11 novembre-12 dicembre 2022, n. 46852).

[…]

Non sussistendo, tra le fattispecie poste a confronto, una omogeneità strutturale, non è quindi manifestamente irragionevole la scelta della previsione, con riguardo al reato di danneggiamento, di un percorso rieducativo diverso da quello contemplato per il furto commesso con violenza sulle cose.

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