Sentenza n. 27/2026

10/03/2026
Sull'incompatibilità del giudice nel giudizio penale di rinvio

Testo della decisione

Materia

Procedimento penale – Incompatibilità

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Artt. 34 e 623, co. 1, lett. a), c.p.p.

Parametri

Art. 3 – Art. 111, co. 2 Cost.

Massima

  • Gli artt. 34, co. 1, e 623, co. 1, lett. a), c.p.p. sono incostituzionali, per violazione degli artt. 3 e 111, co. 2, Cost., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che abbia pronunciato o abbia concorso a pronunciare l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice. Ciò in quanto anche nel procedimento di esecuzione può verificarsi il rischio di compromissione della terzietà ed imparzialità del giudice, esposto alla “forza della prevenzione” quando sia chiamato a valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato e incidono sul piano della cognizione e in quanto, diversamente, si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, quanto al regime dell’incompatibilità del giudice, tra le fasi della cognizione e dell’esecuzione.

Profili d’interesse

  • La pronuncia rileva per l’addizione al testo di una disciplina non “a rime obbligate”.
  • La pronuncia si colloca in un’area di particolare rilievo, al confine tra le garanzie costituzionali del giusto processo e le scelte di politica legislativa in materia processuale penale. In tale contesto, la Corte attribuisce significativa importanza al regime dell’incompatibilità del giudice anche nella fase esecutiva, valorizzandone la terzietà e l’imparzialità. Ne deriva una disciplina che si distingue per coerenza e ragionevolezza normativa, assicurando continuità tra la fase della cognizione e quella dell’esecuzione.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

7. – Il problema, invero, nel caso in esame, si pone perché, ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il tipico provvedimento decisorio emesso dal giudice nel procedimento di esecuzione è l’ordinanza. Ma, ove l’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione abbia a oggetto un’ordinanza, l’art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. non prescrive, come la successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, che il giudice debba essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato.

Senonché, […] anche nell’ambito del procedimento di esecuzione può verificarsi il rischio che il giudice sia esposto alla “forza della prevenzione” allorquando sia «chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione» (ancora sentenza n. 7 del 2022, punto 6 del Considerato in diritto).

Pertanto, nella verifica della ragionevolezza di un simile regime differenziato, non possono non essere considerate le eccezionali caratteristiche dell’intervento del giudice dell’esecuzione nell’accertamento della eventuale violazione del divieto di bis in idem.

9. – Sicché, nel decidere sull’istanza di revoca ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione non può limitarsi alla verifica dell’idem legale, essendo tenuto a confrontare tutti gli elementi costitutivi del reato, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Ove, poi, tali elementi non emergano in modo preciso né dalla sentenza né dal capo di imputazione, la giurisprudenza di legittimità valorizza il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di «interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive», evidenziando, altresì, che «[c]on specifico riguardo al tempus commissi delicti, che sia stato indicato in modo impreciso e senza riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, la cui determinazione sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata» […].

Tale accertamento, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato (sia pure lato sensu intesa) delle pronunce di condanna delle quali si discute e attingono il livello della cognizione, poiché non si tratta di un’operazione da compiere alla stregua di criteri puramente oggettivi, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che, seppur ai soli fini del rispetto del ne bis in idem, non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio.

10. – La decisione assunta dal giudice dell’esecuzione, integrando, dunque, un «frammento di cognizione» inserito nella fase esecutiva penale, presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», così come delineate dalla giurisprudenza di questa Corte, che ritiene pregiudicante «ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale […] implichi una valutazione sul merito dell’accusa» […].

Sicché, la valutazione complessiva del fatto illecito che il suddetto giudice è tenuto a compiere per verificare se sia stato violato il divieto di bis in idem è idonea a integrare il «secondo termine della relazione di incompatibilità […], espressivo della sede “pregiudicata” dall’effetto di “condizionamento” scaturente dall’avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda» […].

Le norme censurate confliggono, dunque, con entrambi i parametri evocati dal rimettente (artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.).

11. – In conclusione, gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice.

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