Sentenza n. 30/2025

18/03/2025
Sul tempo di permanenza all’aperto dei detenuti sottoposti al regime speciale.

Testo

Materia

Ordinamento penitenziario – Libertà personale

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 41-bis, co. 2-quater, lett. f), legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Parametri

Artt. 3, 27, co.3, e 32 Cost.

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. penit., nella parte in cui limita a due ore la permanenza all’aperto dei detenuti sottoposti al regime speciale. Tale restrizione, priva di utilità effettiva ai fini della sicurezza, determina un ingiustificato “surplus di punizione”, lesivo del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità rieducativa della pena (art. 27, co. 3, Cost.). La disciplina applicabile torna pertanto a essere quella generale di cui all’art. 10 ord. penit., che prevede almeno quattro ore di permanenza all’aperto, riducibili a due solo per giustificati motivi.

Profili d’interesse

  • La Corte interviene su un settore dell’ordinamento politicamente molto sensibile, ritenendo peraltro sufficiente per la declaratoria d’incostituzionalità un difetto di ragionevolezza “semplice” anziché esigere un’irragionevolezza «manifesta», come invece ha fatto in diverse altre occasioni.
  • La Corte fornisce in motivazione specifiche indicazioni sull’interpretazione ed applicazione della disciplina residuante dall’intervento ablatorio da essa operato, motivando ciò con i limiti delle proprie attribuzioni e una certa deferenza verso la disciplina generale fissata dal legislatore (§ 6.6).

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

6.– Alla luce di tali precedenti, risulta chiara la fondatezza delle censure in esame, riferite agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

6.1.– Pur se analoga nella funzione di assecondare l’inclinazione di ogni essere umano a godere dell’aria e della luce naturale, la permanenza all’aperto nel regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit. non è tuttavia comparabile con quella del regime detentivo ordinario, quanto alle modalità concrete di svolgimento.

Ai sensi dell’art. 10, quarto comma, ordin. penit., il detenuto comune fruisce delle ore d’aria in gruppi indistinti, cosicché la socialità che si sviluppa all’aperto è piena, tanto da potersi accompagnare – come prevede la stessa norma – ad esercizi fisici.

Viceversa, quella esprimibile nelle ore d’aria del regime speciale è una socialità delimitata, poiché fruita dal detenuto in un gruppo di persone molto ristretto (non più di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria.

Rigidi e mirati, i criteri di formazione e di eventuale modificazione dei gruppi […] garantiscono che, nel regime ex art. 41-bis ordin. penit., sia al chiuso, sia all’aperto, siano ridotte al minimo le occasioni per quei contatti illeciti che il regime stesso mira a evitare.

A tale obiettivo ha concorso la riduzione dell’ampiezza del gruppo […] a un massimo di quattro persone, in luogo delle precedenti cinque […].

Che la permanenza all’aperto sia fruita dal detenuto nelle condizioni di sicurezza presidiate dalla selezione del gruppo di socialità è fattore necessario, ma anche sufficiente, affinché le ore d’aria non si prestino al mantenimento dei rapporti di consorteria delittuosa.

6.2.– Non persuade la tesi […] secondo la quale il bilanciamento sotteso alla norma censurata sarebbe ragionevole in funzione di una riduzione probabilistica dei contatti illeciti, nel senso che, «riducendo le ore d’aria, si riducono le probabilità di tali contatti».

[…]

In realtà, non può sfuggirsi alla seguente alternativa: o il gruppo di socialità è formato in modo efficace, e allora che esso trascorra all’aperto più di due ore non genera, né aumenta, il pericolo di contatti illeciti; o il gruppo di socialità è formato in modo inefficace, e allora che esso trascorra all’aperto non più di due ore non elimina, né riduce in modo significativo, quel medesimo pericolo, ferme le esigenze di adeguata sorveglianza. […]

6.4.– Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l’accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all’adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità.

Poiché non corrisponde in alcun modo alla funzione istituzionale del regime differenziato, e determina quindi un improprio «surplus di punizione» (sentenza n. 18 del 2022), la norma censurata viola il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., insieme al finalismo rieducativo della pena, di cui al terzo comma dell’art. 27 Cost.

Peraltro, l’ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità, in conformità alle specifiche raccomandazioni espresse sul punto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), richiamate dalla parte nell’atto di costituzione.

6.5.– La declaratoria di illegittimità costituzionale del limite massimo delle due ore, stabilito dalla norma censurata per il regime speciale, comporta, coerentemente con la richiesta sostanziale del rimettente, la riespansione della disciplina generale delle quattro ore, contenuta nell’art. 10 ordin. penit.

Non potrebbe d’altronde individuarsi un diverso limite in quello di due ore al giorno, stabilito dall’art. 14-quater, comma 4, ordin. penit. per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare. Avendo natura disciplinare, in quanto applicabile ai detenuti che si ritiene possano gravemente compromettere la regolarità della vita d’istituto, il regime della sorveglianza particolare non può essere esteso in via analogica per determinare, venuto meno il limite massimo di due ore posto dalla norma censurata, la quantità di tempo che possono trascorre all’aperto i ristretti nel differente regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit., per i quali deve quindi trovare applicazione il regime ordinario.

6.6.– Nella stessa prospettiva di un intervento “per linee interne” alla legislazione vigente, occorre rilevare che la novella del 2018 […] non ha solo aumentato da due a quattro ore il tempo minimo giornaliero di permanenza all’aperto nel regime detentivo ordinario, ma ha anche temperato questo incremento con un’estensione della facoltà della direzione degli istituti penitenziari di ridurre il periodo fino a due ore al giorno.

[…]

Ove al regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit. fosse esteso, per riespansione della disciplina generale, solo il maggior numero di ore d’aria, e non anche, contestualmente, il criterio più flessibile per la sua riduzione, si creerebbe, per il medesimo regime differenziato, una disciplina anomala, conforme in parte al testo attuale dell’art. 10 ordin. penit. e in parte al testo originario, una sorta di disciplina trans-temporale, che questa Corte non ha il potere di determinare.

La declaratoria di illegittimità costituzionale deve quindi investire la norma censurata in entrambi gli aspetti, cioè, oltre che nel limite delle due ore, anche nel rinvio statico al primo comma dell’art. 10 ordin. penit.

La disciplina ordinaria si riespande così interamente, sia per la quantità di ore («un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno»: art. 10, primo comma, ordin. penit.), sia per il criterio di riduzione («per giustificati motivi»: art. 10, secondo comma, ordin. penit.), senza spezzare il nesso costruito dal legislatore.

6.7.– Per tutto quanto esposto, attesa la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, ordin. penit., limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10».

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