Sentenza n. 32/2025

20/03/2025
Sull'ammissibilità dell'obbligo, per un Governo regionale, di riferire periodicamente al Consiglio.

Testo

Materia

Salute – Regioni – Forma di governo

Tipologia di decisione

Sentenza interpretativa di rigetto

Oggetto della q.l.c.

Art. 5 legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 9, recante modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)

Parametri

Art. 120, co. 2, Cost.

Massima

  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione di legge calabrese che obbliga la Giunta a riferire annualmente al Consiglio sugli interventi realizzati nell’ambito del programma sanitario, purché tale adempimento abbia carattere meramente informativo e si ponga in armonia col principio di leale collaborazione Stato-Regione.

Profili d’interesse

  • La Corte costituzionale valorizza la funzione di controllo dell’organo legislativo regionale sull’Esecutivo, pur avvertendo l’esigenza di richiamare la finalizzazione di tale strumento al rispetto della leale collaborazione col livello di governo superiore.
  • La decisione rigetta la questione in virtù di una lettura costituzionalmemte orientata della disposizione oggetto del giudizio.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

3.1.4.– […] In corrispondenza della moltiplicazione di compiti e funzioni del Centro di coordinamento regionale dei registri tumori e, in definitiva, del Dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, il citato art. 3-ter, comma 1, prescrive che, sulla base «dei dati e delle informazioni prodotte» dal suddetto Centro, la Giunta regionale, di cui il Dipartimento salute costituisce un’articolazione, riferisca annualmente alla competente commissione consiliare […].

Fra i dati e le informazioni su cui la Giunta è chiamata a riferire, il citato art. 3-ter, comma 1, annovera anche, alla lettera b), gli interventi che la stessa abbia realizzato quanto alla programmazione sanitaria e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera «anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria».

Quest’ultima previsione – specifico oggetto delle censure del ricorrente – deve, dunque, essere intesa come volta a prescrivere alla Giunta regionale di dare conto, annualmente, al Consiglio anche di quegli interventi che essa stessa e, in specie, per essa, il Dipartimento tutela della salute, abbiano realizzato in attuazione di quanto previsto dal programma operativo 2022-2025 e dai decreti del commissario ad acta. E, quindi, degli interventi relativi al ristretto ambito della gestione dei registri dei tumori e delle eventuali connesse forme di collaborazione al progetto di ampliamento dell’adesione e copertura degli screening oncologici, ivi espressamente indicate, in considerazione della loro ricaduta sulla programmazione sanitaria e sulla stessa formulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, in termini di campagne di prevenzione. Ciò, peraltro, in armonia con le finalità che, come si è detto, da tempo il legislatore statale ha individuato con riguardo all’impiego dei registri dei tumori in termini di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche e del connesso necessario adeguamento della programmazione sanitaria.

Così interpretata, la disposizione regionale impugnata – che, peraltro, si limita a porre in capo alla Giunta un mero obbligo di relazione annuale alla commissione consiliare competente, senza comportare, di per sé, alcun aggravio sul bilancio regionale – lungi dal configurare un ostacolo, anche solo potenziale, al perseguimento degli obiettivi del programma operativo, ne costituisce al contrario attuazione, nella prospettiva del progressivo recupero della leale collaborazione fra la Regione Calabria e lo Stato. Tale collaborazione […] trova, infatti, concreta espressione nel rigoroso adempimento da parte della medesima Regione dei compiti individuati nel programma operativo per il perseguimento degli obiettivi concordati, in vista del superiore interesse alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto fondamentale alla salute nel territorio calabrese. […]

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Calabria n. 9 del 2024 non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

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