Materia
Opere pubbliche – Urbanistica
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento[1]
Oggetto della q.l.c.
Art. 61, co. 2, legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio)
Parametri
Artt. 3, 42, 53, 97 e 117 (di cui deve intendersi evocato il primo comma) Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Massima
- È costituzionalmente illegittima la legge provinciale di Bolzano che stabilisce vincoli urbanistici preordinati all’esproprio con durata decennale anziché quinquennale. La durata eccessiva determina compressione irragionevole del diritto di proprietà, in violazione degli artt. 3 e 42 Cost.
Profili d’interesse
- La sentenza annulla una disposizione di legge provinciale per irragionevolezza, ancorché non manifesta.
- La Corte assume come indice oggettivo di irragionevolezza non tanto il difetto di controinteressi (in realtà configurabili in re ipsa, trattandosi di esproprio per pubblica utilità), quanto lo scostamento dalla corrispondente disciplina statale.
- Non è del tutto evidente se la legislazione statale sia valorizzata in quanto disciplina standard, gli scostamenti dalla quale debbano essere per ciò solo giustificati, oppure in quanto disciplina già avallata (ritenuta non irragionevole) dalla Corte.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 18 dicembre 2020, n. 270
- C. cost., sentenza 1° febbraio 2022, n. 28
Estratto della motivazione
6. – […] Anche a voler spostare l’indagine – come richiede la Provincia autonoma – dalla normativa urbanistica di cui alla legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 a quella che disciplina la materia delle espropriazioni per pubblica utilità nel territorio provinciale, di cui alla legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, non è possibile individuare le specifiche ragioni della durata decennale dei vincoli preordinati all’esproprio.
Le disposizioni di tale ultima legge provinciale, concernenti tutte le fasi del procedimento espropriativo, si applicano «all’espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale» (art. 1, comma 1), nonché «anche all’espropriazione o alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi da parte di altri enti pubblici e privati, o di singoli individui o società di leasing finanziatrici del soggetto promotore, purché tali opere o interventi siano dichiarati di pubblica utilità o considerati di pubblico interesse da leggi speciali» (art. 1, comma 2). Si tratta, dunque, di una normativa di carattere generale […].
Né la Provincia autonoma ha indicato specifiche ragioni a sostegno della particolare durata dei vincoli, essendosi limitata a censurare l’omessa indagine da parte del rimettente circa «la positiva sussistenza di peculiarità giustificative del procedimento espropriativo provinciale delineato dalla legge provinciale n. 10 [del] 1991», senza però chiarire in cosa consisterebbero tali peculiarità.
Non essendo giustificata da apprezzabili esigenze particolari, la durata obiettivamente eccessiva del periodo di franchigia in esame, resa evidente dalla sua macroscopica divergenza rispetto al periodo determinato dal legislatore statale, disvela l’irragionevolezza e la sproporzione della scelta operata da quello provinciale. La disposizione censurata, pertanto, ha superato il limite oltre il quale la compressione del diritto di proprietà, in mancanza di indennizzo, non può più considerarsi tollerabile in ragione delle finalità di interesse generale perseguite con l’apposizione di un vincolo urbanistico preordinato all’esproprio.
Invero, la disposizione statale che prevede la durata quinquennale del periodo di franchigia costituisce idoneo punto di riferimento e soluzione costituzionalmente adeguata già esistente nell’ordinamento […]. In proposito, è sufficiente ribadire che nella citata sentenza n. 270 del 2020 questa Corte ha già individuato nella disciplina statale introdotta dall’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001 un «ragionevole punto di equilibrio» tra gli interessi pubblici e privati in gioco.
7.– Deve dunque dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni».
[1] La pronuncia esamina anche profili e q.l.c. ulteriori, che non sono oggetto di questo report.