Sentenza n. 44/2026

31/03/2026
Sulla particolare tenuità del fatto nel delitto di estorsione.

Testo della decisione

Materia

Pene – Cause di non punibilità

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento parziale

Sentenza di inammissibilità

Oggetto della q.l.c.

Art. 131-bis, co. 3, n. 3), c.p.

Parametri

Art. 3 Cost.[1]

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo l’art. 131-bis, co. 3, n. 3), c.p., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato di estorsione. Nonostante alcune diversità sul piano della tipizzazione tra il tentativo del delitto di estorsione e il tentativo del delitto di rapina, è riscontrabile una loro omogeneità, attestata dall’identità dei beni giuridici tutelati, costituzionalmente rilevanti, dall’essere la condotta tipica caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia, dalla strutturazione come reati di danno, dall’identità della pena detentiva edittale, che denota una considerazione omogenea dei due titoli di reato «quanto all’offensività astratta» e all’idoneità che i fatti concreti si discostino da essa. Questa omogeneità rende manifestamente irragionevole la diversa disciplina prevista, con riferimento all’esimente di cui all’art. 131-bis c.p., per il tentativo del delitto di estorsione rispetto al tentativo del delitto di rapina, ossia la previsione che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa per l’estorsione (tentata) semplice e non, come accade per la rapina, solamente per le ipotesi aggravate.

Profili d’interesse

  • La Corte, pur riconoscendo ampia discrezionalità in capo al legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., ribadisce il limite della manifesta irragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost.

La pronuncia si segnala, dunque, per avere considerato la ragionevolezza quale parametro idoneo a sindacare la scelta legislativa sull’applicazione (o meno) dell’esimente della particolare tenuità del fatto.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

12.3 – [L]’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. – nella parte in cui non consente di considerare l’offesa di particolare tenuità quando si procede per il delitto, tentato, di estorsione non aggravata – violerebbe, in primo luogo l’art. 3 Cost., determinando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di rapina, assunto a tertium comparationis.

La causa di non punibilità in esame, infatti, è esclusa per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen., mentre è esclusa per il delitto di estorsione anche non aggravato, nonostante le analogie strutturali e di disciplina tra le due fattispecie.

La costante giurisprudenza costituzionale «riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza […].

12.4 – La comparazione tra il delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.), da un lato, e quello di rapina (art. 628 cod. pen.), dall’altro, evidenzia tale manifesta irragionevolezza […].

12.5 – Nonostante alcune diversità sul piano della tipizzazione delle fattispecie delittuose messe a confronto, […] è riscontrabile una loro omogeneità, attestata dall’identità dei beni giuridici tutelati, costituzionalmente rilevanti, dall’essere la condotta tipica caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia, dalla strutturazione come reati di danno, dall’identità della pena detentiva edittale, che denota, come già evidenziato da questa Corte, una considerazione omogenea dei due titoli di reato «quanto all’offensività astratta» (ancora, sentenza n. 86 del 2024) e all’idoneità che i fatti concreti si discostino da essa […]. Questa omogeneità rende manifestamente irragionevole la diversa disciplina prevista, con riferimento all’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., per il tentativo del delitto di estorsione rispetto al tentativo del delitto di rapina, ossia la previsione che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa per l’estorsione (tentata) semplice e non, come accade per la rapina, solamente per le ipotesi aggravate.

13 – Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen.

L’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. comporta l’assorbimento della censura relativa.


[1] La sentenza affronta anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.

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