Materia
Tributi
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 13 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo applicabile ratione temporis
Parametri
Artt. 3 e 53 Cost.
Massima
- L’art. 13 d.l. 201/2011, che ai fini della tassazione IMU equipara i beni aziendali destinati alla vendita ai beni strumentali, non viola l’art. 3 Cost., poiché trattasi di categorie di beni entrambe utilizzabili al fine di produrre ricchezza, laddove nella fissazione di esenzioni ed agevolazioni fiscali il legislatore gode di ampia discrezionalità entro il limite dell’irragionevolezza manifesta.
- Il trascorrere del tempo può essere assunto dal legislatore quale ragionevole motivo di differenziazione del trattamento sul piano tributario.
Profili d’interesse
- La Corte ribadisce che l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito tributario.
- La Corte, affermando la sufficienza del mero trascorrere del tempo quale motivo ragionevole di differenziazione del regime tributario, sembra consegnare al legislatore un criterio di giustificazione potenzialmente assai ampio, che forse avrebbe meritato qualche precisazione.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 21 marzo 2025, n. 34
- C. cost., sentenza 18 aprile 2024, n. 60
- C. cost., sentenza 13 ottobre 2022, n. 209
- C. cost., sentenza 5 aprile 2018, n. 72
- C. cost., sentenza 1° giugno 2023, n. 108
Estratto della motivazione
4.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., non sono fondate.
[…]
Spetta al legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza, decidere in merito a eventuali esenzioni o agevolazioni relative a tale imposta.
Ha infatti affermato questa Corte che l’IMU ha sostituito, «per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati» e che «l’introduzione del regime tributario in questione rientra nel potere discrezionale del legislatore di “decidere non solo in ordine all’an, ma anche in ordine al quantum e ad ogni altra modalità e condizione” afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali» (sentenza n. 72 del 2018).
In effetti, la deducibilità «va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale» (sentenze n. 108 del 1983 e n. 134 del 1982).
[…]
4.2.– Per un secondo e differente profilo, il giudice a quo sostiene che pretendere il pagamento dell’IMU in relazione a beni dell’impresa destinati alla vendita e non utilizzati ad altri fini, contrasterebbe con il principio di uguaglianza, in quanto beni diversi (i beni strumentali e i “beni-merce”) verrebbero trattati in maniera uguale dal punto di vista fiscale poiché entrambi assoggettati all’IMU.
Tale equiparazione non è invece irragionevole perché in entrambi i casi è l’imprenditore possessore dell’immobile a decidere autonomamente e liberamente la destinazione di quest’ultimo e a mantenerne il possesso entro la sua sfera di controllo, potendo sempre esercitare tutte le prerogative possessorie. Tra l’altro, sotto un profilo più squisitamente aziendalistico, anche per i “beni-merce” può predicarsi la loro funzionalità rispetto alle esigenze economiche dell’impresa nel momento in cui si realizzi la loro vendita.
4.3.– Per un terzo e ultimo profilo, il giudice a quo dubita della ragionevolezza della disposizione censurata in considerazione del fatto che il legislatore ha mutato negli anni la disciplina dell’IMU, prevedendo, in tutto o in parte, per alcune annualità di imposta, l’esenzione per i beni immobili destinati alla vendita.
La doglianza si sostanzia in una asserita disparità di trattamento che sarebbe derivata dal mutamento della disciplina legislativa nel corso degli anni.
Anche questa doglianza non è fondata.
Questa Corte ha affermato, infatti, che applicare alla stessa categoria di soggetti, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato non contrasta con l’art. 3 Cost., poiché il trascorrere del tempo costituisce, già di per sé, un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento (ex plurimis, sentenze n. 108 del 2023, n. 240 del 2019 e n. 104 del 2018).
5.– In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, devono ritenersi non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.