Sentenza n. 5/2026

22/01/2026
Sull'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al delitto di incendio boschivo colposo

Testo

Materia

Diritto penale – Particolare tenuità del fatto

Tipologia di decisione

Sentenza interpretativa di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 131-bis, co. 3, n. 3), c.p.

Parametri

Art. 3 – 27, co. 3, Cost.

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, co. 3, n. 3), c.p., nella parte in cui esclude in modo assoluto l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, co. 2, c.p., determinando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto a delitti colposi di comune pericolo e, in particolare, rispetto al disastro ambientale colposo, per i quali l’istituto resta invece applicabile.

Profili d’interesse

  • La decisione rileva perché ribadisce che le esclusioni oggettive dall’ambito dell’art. 131-bis c.p. sono frutto di scelte di politica criminale rimesse in via primaria al legislatore e, quindi, sindacabili dalla Corte solo nei limiti della manifesta irragionevolezza; ma, nel caso dell’incendio boschivo colposo, la “blindatura” legislativa è ritenuta incongrua sul piano comparativo, poiché produce l’anomalia di ammettere la particolare tenuità per reati colposi più gravi o di offensività ambientale almeno analoga (specie il disastro ambientale colposo) e, viceversa, di escluderla per un reato che può presentare connotati fattuali assai eterogenei, includendo anche ipotesi concretamente minime (incendi di “sterpaglia” con danni lievi). In questo senso, il vaglio di ragionevolezza – pur tendenzialmente discrezionale – non si arresta davanti alla scelta astratta di severità per la tutela dell’ambiente, ma colpisce l’incoerenza sistematica dell’eccezione, che determina una disparità di trattamento non spiegabile all’interno del catalogo dei delitti colposi.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

5. – Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata.

5.1.1. – Con la sentenza n. 3 del 2023, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione tra l’altro dell’art. 3 Cost., l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo.

Questa Corte ha sottolineato, in quell’occasione, l’assoluta anomalia di tale preclusione legislativa, trattandosi dell’unico delitto colposo tra quelli per i quali eccezionalmente non opera la sospensione dell’esecuzione di pene non superiori a quattro anni di reclusione (punto 3.4.1. del Considerato in diritto); e ha osservato come, «[f]erma l’indubbia gravità del reato dal punto di vista oggettivo», sia «davvero arduo affermare che – dal punto di vista soggettivo – l’autore di una condotta meramente colposa manifesti una speciale pericolosità, tale da giustificare la scelta del legislatore di assicurarne un “passaggio in carcere”, in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione» (punto 3.4.2. del Considerato in diritto). […]

5.2.1. – […] Rispetto invece alle esclusioni oggettive dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che vengono oggi in considerazione, la natura colposa del delitto non può qui essere considerata argomento dirimente: […] la decisione del legislatore di non consentire la definizione del processo e del procedimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un determinato reato non dipende qui dalla presumibile pericolosità soggettiva del suo autore, ma dalla valutazione politico-criminale sulla opportunità di non lasciare comunque impuniti fatti riconducibili a determinate figure astratte di reato, ovvero commessi con particolari modalità o moventi.

5.3. – La valutazione che questa Corte è ora chiamata a operare deve dunque svolgersi tenendo conto della logica specifica e delle peculiari coordinate normative della non punibilità per particolare tenuità del fatto: […]

Ora, la costante giurisprudenza costituzionale riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza (ex aliis, sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n. 207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto). […]

è fuor di dubbio che il legislatore abbia inteso apprestare un trattamento punitivo di particolare rigore contro l’incendio boschivo, tanto nella sua forma dolosa, quanto in quella colposa, […] Ciò, peraltro, in coerenza con il rango particolarmente elevato del bene tutelato, anche alla luce della recente riforma dell’art. 9 Cost., che impegna la Repubblica a tutelare «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni»: beni, tutti, offesi in forma più o meno intensa dagli incendi che interessino il patrimonio boschivo. Il che ben potrebbe spiegare l’esclusione del reato dal novero di quelli per i quali è applicabile la causa di non punibilità in parola.

Vero è tuttavia che – come il rimettente giustamente sottolinea – la non punibilità per particolare tenuità del fatto, preclusa per l’incendio boschivo, è invece applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), […] Ciò costituisce una evidente disparità di trattamento tra delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga.

L’incongruenza forse più evidente, su cui pone specialmente l’accento il rimettente, è però quella che concerne il delitto di disastro ambientale colposo, il quale è ricompreso esso pure nel novero di quelli cui è applicabile l’art. 131-bis cod. pen. […]

Tuttavia, la descrizione legislativa del delitto di disastro ambientale si impernia attorno a tre macro-eventi alternativi connotati da un grado di offensività rispetto all’ambiente assai più elevato rispetto a quello che caratterizza l’incendio boschivo: «1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» (art. 452-quater cod. pen.). […]

A fronte di tutto ciò, l’esclusione dell’incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce una inspiegabile anomalia, tanto più che i fatti riconducibili alla figura legale dell’incendio boschivo possono essere connotati, in concreto, da gravità oggettiva assai eterogenea. […]

Risulta pertanto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave e viceversa esclusa per il reato meno grave […]

5.4. – Da ciò deriva la manifesta irragionevolezza dell’esclusione del delitto di incendio boschivo colposo dall’ambito applicativo dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.

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