Materia
Conversione della pena – Pene sostitutive
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Sentenza additiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – Art. 660, co. 3 c.p.p.
Parametri
Art. 3 Cost.
Massime
- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 102 della legge n. 689/1981 e dell’art 660, co. 3 c.p.p. nella parte in cui, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, essi ne prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva. Tale disciplina non è, infatti, irragionevole, assicurando l’effettività della sanzione, mentre la preferenza che il rimettente accorda alla detenzione domiciliare sostitutiva rasenta l’inammissibilità, essendo volta a sindacare scelte discrezionali del legislatore.
- L’art. 102 della legge n. 689/1981 e l’art 660, co. 3 c.p.p. sono incostituzionali nella parte in cui non prevedono, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, la conversione di quest’ultima nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ravvisandosi in ciò una disparità di trattamento rispetto a quanto già previsto per l’insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi, a fronte di identica riprovevolezza della condotta.
Profili d’interesse
- La Corte scandisce che le censure volte a sindacare la discrezionalità del legislatore si pongono sul crinale dell’inammissibilità, pur ammettendo che la discrezionalità medesima trova un argine nel principio di ragionevolezza.
Precedenti connessi
Sulla discrezionalità del legislatore in materia di politica criminale
- C. cost., sentenza 22 dicembre 2025, n. 193, ed ulteriori rinvii.
Sulla certezza del diritto
- C. cost., sentenza 26 giugno 2025, n. 88, ed ulteriori rinvii.
Sul giudizio di eguaglianza in senso stretto e sul tertium comparationis
- C. cost., sentenza 28 marzo 1996, n. 89, ed ulteriori rinvii.
- C. cost., sentenza 1° febbraio 1983, n. 15, ed ulteriori rinvii.
Estratto della motivazione
8. – Questa Corte ha da sempre riconosciuto l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della sua politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati […].
[Il sindacato ex art. 3 Cost.], per costante giurisprudenza costituzionale, attiene al solo profilo della irragionevolezza manifesta, nel senso che il trattamento sanzionatorio «deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore» e i mezzi prescelti «non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità» (così, fra le altre, sentenza n. 46 del 2024).
[L]a scelta del legislatore di prevedere una misura limitativa, di natura detentiva, della libertà personale per l’ipotesi di insolvenza del condannato non pare di per sé attingere la manifesta irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità legislativa, considerando che, anche nell’intenzione del legislatore, la pena da conversione individuata per l’ipotesi di insolvenza assume il ruolo di strumento di pressione sul condannato per il pagamento della multa o dell’ammenda, al fine di assicurare la piena effettività della sanzione inflitta […].
D’altro canto, la preferenza che il rimettente vorrebbe riconoscere alla detenzione domiciliare sostitutiva, quale pena da conversione “principale”, o addirittura esclusiva, per l’ipotesi di insolvenza, appare il frutto di una valutazione del tutto personale e comunque di opportunità, che colloca le relative questioni addirittura sul crinale dell’inammissibilità, sfuggendo a questa Corte […] «ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento» (art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 […].
9. – È fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale concernente la denunciata disparità di trattamento determinata dai meccanismi di conversione previsti, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie «originarie» (recte: principali) – per le quali è prevista solo la semilibertà sostitutiva – e per le pene pecuniarie «sostitutive» delle pene detentive brevi – per le quali è prevista l’alternativa fra detenzione domiciliare e semilibertà sostitutive –, proposta in via subordinata dal primo rimettente (reg. ord. n. 84 del 2025) e in via esclusiva dal secondo (reg. ord. n. 89 del 2025) […].
È […] in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., che la sopra descritta censura risulta meritevole di positivo apprezzamento.
9.1. – La questione sottoposta allo scrutinio di questa Corte concerne la legittimità costituzionale del trattamento normativo delle pene pecuniarie sostitutive per rapporto a quello delle pene pecuniarie principali […].
9.2. – […] È evidente che tutte le pene pecuniarie sono innanzitutto accomunate dall’avere a oggetto un elemento monetario, sicché già questo loro tratto distintivo le rende concettualmente omogenee. Il loro accedere a reati più o meno gravi, invece, costituisce un elemento accidentale e occasionale, specialmente per rapporto all’interesse costituzionale rilevante in questa materia, che – come detto – è la stregua cui commisurare il giudizio di pertinenza. Tale interesse deve essere identificato nella effettività della sanzione penale. Esso, per un verso, risulta strettamente connesso al principio della certezza del diritto […]; per l’altro, è direttamente desumibile dall’art. 27 Cost., che assegna alla pena la funzione rieducativa […].
Esattamente in rapporto a tale interesse risulta non giustificata la diversità del trattamento riservato alle pene pecuniarie principali e alle pene pecuniarie sostitutive pel profilo della reazione ordinamentale al loro mancato pagamento nell’ipotesi dell’insolvenza. Nei due casi, infatti, la riprovevolezza del comportamento del condannato cui l’insolvenza è imputabile è identica, e lo è proprio per rapporto all’interesse costituzionale sopra evidenziato […].
È pertanto necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, contemplano la conversione nella sola semilibertà sostitutiva senza ammettere la detenzione domiciliare sostitutiva, come previsto per l’insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi. L’addizione che consegue a tale declaratoria non comporta alcuna scelta discrezionale da parte di questa Corte, ma deriva semplicemente dall’estensione della disciplina normativa prevista per questa seconda fattispecie, che costituisce il pertinente termine di raffronto […].