Sentenza n. 63/2026

30/04/2026
Sul disconoscimento retroattivo della cittadinanza italiana dei nati all'estero, ai fini delle nuove attribuzioni.

Testo della decisione

Materia

Cittadinanza

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto[1]

Oggetto della q.l.c.

Art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza)

Parametri

Artt. 2 – 3 – 117 Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 9 e 20 TUE)

Massima

  • Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 3-bis, a mente del quale è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del medesimo articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo casi particolari.

In particolare, esso non viola gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto vi è ampia discrezionalità del legislatore nella limitazione della retroattività mediante norme transitorie. L’art. 3 Cost. non è, inoltre, violato sotto il profilo della asserita lesione dei diritti quesiti, posto che la disposizione indubbiata, nell’ottica del bilanciamento, valorizza il principio di effettività del legame con la Repubblica a fronte del perpetuarsi all’infinito di un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio, senza peraltro ledere le posizioni di chi si sia già attivato per ottenere il riconoscimento del legame medesimo.

Profili d’interesse

  • La Corte esamina una novella particolarmente sensibile dal punto di vista politico. Nel valutare la disciplina, la Consulta valorizza la discrezionalità del legislatore, esponendo la ratio della scelta che sta alla base del provvedimento.
  • La Corte osserva che vi è ampia discrezionalità del legislatore nella limitazione della retroattività mediante norme transitorie.

Precedenti connessi

Sulla discrezionalità del legislatore nella disciplina della cittadinanza

Estratto della motivazione

9.1. – La prima questione non è fondata.

In generale, non risulta certo singolare l’adozione di norme transitorie che, in occasione di un mutamento di disciplina, tengono ferma l’applicazione delle norme previgenti ai procedimenti già avviati. Questa Corte ha escluso l’irragionevolezza di norme del genere, sottolineando l’ampia discrezionalità del legislatore nella limitazione della retroattività mediante norme transitorie (sentenze n. 376 del 2008 e n. 246 del 1992).

Nel caso in esame, la disciplina censurata ha ritenuto di far salvi gli stranieri di origine italiana che avevano già presentato domanda di accertamento della cittadinanza italiana (o avevano ricevuto l’appuntamento), riponendo, dunque, un certo affidamento sull’applicazione delle norme previgenti […].

9.2. – Anche la questione relativa alla lesione dei diritti quesiti non è fondata.

Il principio del legittimo affidamento è ricavato dall’art. 3 Cost. […] ed è «soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti principi e diritti costituzionali» […].

9.2.1. – [L]o scopo perseguito dal d.l. n. 36 del 2025, come convertito, è quello di stabilire la necessità di «vincoli effettivi con la Repubblica», al fine di ripristinare il nesso tra popolo, sovranità e territorio […]. La finalità perseguita dal decreto in esame sarebbe stata in gran parte vanificata se le disposizioni censurate non si fossero rivolte anche al passato, allo scopo di rimediare agli effetti delle norme previgenti.

9.2.2. – Il secondo passaggio del test di ragionevolezza sulla legge retroattiva richiede di valutare la consistenza dell’affidamento di chi ha subito il mutamento normativo causato dal d.l. n. 36 del 2025, come convertito.

L’art. 3-bis, escludendo ex tunc l’acquisto della cittadinanza italiana per una vasta platea di persone, certamente ha inciso sul loro affidamento a poter, un giorno, chiedere l’accertamento dello statusin questione, al fine di esercitare i relativi diritti (come il diritto di soggiornare stabilmente in Italia e di votare).

Il peso di tale affidamento, però, risulta indebolito dalle seguenti circostanze.

L’elemento essenziale da rimarcare è che l’art. 3-bis non incide su posizioni consolidate, cioè sullo statuse sui diritti di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano, e neanche sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l’appuntamento […].

Il secondo fattore da considerare attiene al fatto che l’art. 3-bis ha carattere “correttivo”, cioè è volto a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio […].

Infine, è da rilevare che la retroattività del mutamento normativo non poteva ritenersi «assolutamente imprevedibile» […].

9.2.3. – Infine, nel valutare la ragionevolezza del bilanciamento operato dalla legge retroattiva, occorre tener conto delle misure “compensative” contenute nel d.l. n. 36 del 2025, come convertito […].

9.2.4. – Complessivamente, dalle considerazioni esposte nei punti 9.2.1., 9.2.2. e 9.2.3. discende che le norme censurate hanno bilanciato in modo non irragionevole l’affidamento dei destinatari e il principio costituzionale di effettività della cittadinanza […].


[1] La pronuncia prende in esame profili ulteriori che non sono oggetto di questo report.

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