Sentenza n. 88/2026

25/05/2026
Sulla non disapplicabilità amministrativa della legislazione regionale presumibilmente illegittima

Testo della decisione

Materia

Ambiente – Energia – Impianti FER

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento su conflitto di attribuzione intersoggettivo

Origine del conflitto di attribuzione

Decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali che adottano le valutazioni di impatto ambientale (VIA) 14 febbraio 2025, prot. n. 68, 13 marzo 2025, prot. n. 125 e n. 128, 2 aprile 2025, prot. n. 177, 11 aprile 2025, prot. n. 192, 14 aprile 2025, prot. n. 203, giacché non fanno applicazione della normativa regionale vigente in ragione di un’asserita illegittimità di quest’ultima

Parametri

Art. 127 Cost. – Art. 134 Cost. – Art. 136 Cost.[1]

Massima

  • L’autorità amministrativa statale è tenuta ad applicare la normativa regionale vigente, senza poterla disapplicare in ragione di un presunto contrasto con disposizioni costituzionali o statali. Ne consegue che, fino all’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, la disciplina regionale conserva piena efficacia vincolante nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni. Pertanto, deve ritenersi lesiva delle attribuzioni regionali l’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di provvedimenti che prescindano dall’applicazione della normativa regionale vigente, con conseguente accoglimento del ricorso e declaratoria della non spettanza al Ministero del potere di emanare i decreti impugnati in difformità dalla disciplina regionale efficace.

Profili d’interesse

  • La sentenza riveste particolare interesse in quanto richiama l’Amministrazione statale al rispetto del carattere accentrato del sindacato di costituzionalità. Ne deriva, più in generale, una puntuale riaffermazione del principio di legalità e del riparto costituzionale delle competenze, nell’ambito del quale la Corte costituzionale si conferma quale garante dell’ordinamento delle fonti e dell’equilibrio tra i livelli di governo.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

10 – Il principale motivo di censura è quello relativo all’asserita violazione degli artt. 127, 134 e 136 Cost., dal cui combinato disposto la ricorrente deduce l’assenza di qualsivoglia potere del giudice e dell’amministrazione di disapplicare una legge regionale.

La censura è fondata.

[…]

10.1 – Ai fini della risoluzione del presente conflitto […] questa Corte è chiamata a verificare se la condotta posta in essere dal MASE, concretatasi nell’adozione dei decreti impugnati, sia effettivamente qualificabile in termini di disapplicazione della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 e, in caso affermativo, se il MASE sia legittimato a operare tale disapplicazione, che è stata motivata anche alla luce dell’ordinanza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 4298 del 2024, che ha sospeso in via cautelare l’art. 7, comma 2, lettera c), del d.interm. 21 giugno 2024, nella parte in cui sembra lasciare alle regioni la facoltà di restringere il novero delle aree definite idonee dalla legislazione statale.

[…]

10.2 – Chiarito che si è in presenza di una mancata applicazione, da parte dell’autorità amministrativa statale, di una legge regionale, basata sull’asserita illegittimità di quest’ultima, ne consegue che gli atti contestati violano le norme costituzionali evocate dalla ricorrente e, precisamente, gli artt. 127, 134 e 136 Cost.

Come già affermato da questa Corte nella più volte citata sentenza n. 26 del 2022, «[t]ali disposizioni delineano – dopo le modifiche dell’art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 – un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia, e quindi l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. Solo quest’ultima declaratoria comporta la cessazione dell’efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della legge [n. 87 del 1953])».

Per le ragioni anzidette, il ricorso deve essere accolto in riferimento ai parametri sopra indicati, in quanto non spettava al MASE disapplicare la normativa regionale. Conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

A cura di Vittorio Fazio
Dottorando di ricerca in Giurisprudenza – Università di Catania


[1] L’accoglimento del ricorso in riferimento agli articoli citati ha comportato l’assorbimento delle censure prospettate in riferimento agli artt. 116 e 117, co. 3, Cost., di cui quest’ultimo in combinato disposto con gli artt. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, nonché agli artt. 3, lett. d) ed f), e 4, lett. e), dello statuto speciale sardo, e all’art. 6 d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna).

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