Sentenza n. 86/2025

26/06/2025
Sul termine entro cui le associazioni non riconosciute possono agire contro i propri amministratori.

Testo

Materia

Associazioni – Responsabilità civile

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 2941, co. 1, n. 7 c.c.

Parametri

Art. 3 Cost. – Art. 24 Cost.

Massima

  • La mancata previsione per le associazioni non riconosciute della sospensione dei termini prescrizionali ex art. 2941, co. 1, n. 7, c.c. determina un’irragionevole disparità di trattamento tanto rispetto alle associazioni riconosciute quanto rispetto alle società in accomandita semplice e in nome collettivo. Difatti, la ratio della sospensione della prescrizione in relazione a queste ultime, ossia la difficoltà per l’ente di accertare gli illeciti degli amministratori in carica e, dunque, di agire contro di essi, sussiste anche nel caso delle associazioni non riconosciute.

Profili d’interesse

  • La Corte censura il merito della scelta normativa compiuta dal legislatore sul piano della manifesta irragionevolezza.
  • La sentenza si pone in linea con alcuni precedenti giurisprudenziali, per mezzo dei quali la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità della medesima norma, nella parte in cui non trovava applicazione a due tipologie di società prive della personalità giuridica, ovverosia la società in accomandita semplice (sent. n. 322/1998) e quelle in nome collettivo (sent. n. 262/2015).

Precedenti connessi

Sull’incostituzionalità dell’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.

Estratto della motivazione

4. – L’art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ. dispone che il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso «tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi».

Si tratta di una norma che non è suscettibile di applicazione analogica, in quanto connotata da eccezionalità, e che questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non trova applicazione a due tipologie di società prive della personalità giuridica: le società in accomandita semplice (sentenza n. 322 del 1998) e quelle in nome collettivo (sentenza n. 262 del 2015).

Sin dalle richiamate pronunce, la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato la ratio della disciplina in un’esigenza di natura sostanziale, costituita dalla difficoltà che l’ente incontra sia nell’avere piena cognizione dell’operato degli amministratori, sì da poter acquisire informazioni idonee a evidenziare una loro eventuale responsabilità, sia nel promuovere l’azione, fintantoché i destinatari della stessa conservino l’incarico gestionale e una posizione di preminenza decisionale (ancora sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998).

5. – Chiarita, dunque, la funzione della disciplina censurata, emerge l’irragionevole disparità di trattamento che essa determina nel riferire la causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione alle sole associazioni riconosciute e non anche a quelle prive della personalità giuridica.

[…]

5.2. – In tale quadro sistematico, la persistenza di una disciplina che subordina alla titolarità della personalità giuridica dell’ente la sospensione del termine prescrizionale per la citata azione di responsabilità dell’associazione nei confronti degli amministratori determina una diversità di trattamento palesemente irragionevole.

[…]

6. – Per analoghe motivazioni, l’irragionevole disparità di trattamento si apprezza anche nel confronto con le società in accomandita semplice e in nome collettivo, che beneficiano del meccanismo sospensivo in ragione di quanto dichiarato nelle citate sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998, e che – come le associazioni non riconosciute – sono enti privi di personalità giuridica.

[…]

Sussiste, dunque, una irragionevole disparità di trattamento che determina, al contempo, una violazione del diritto di difesa.

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