Titolo
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
Materie
Responsabilità amministrativa – Corte dei conti
Principali previsioni
- Si ridefinisce la colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, individuata in violazioni manifeste del diritto, travisamenti evidenti dei fatti o affermazioni palesemente contrarie agli atti; la colpa grave è esclusa se l’atto si fonda su orientamenti giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti. In ipotesi specifiche la responsabilità è limitata ai casi di dolo. Vengono fissati limiti massimi al risarcimento del danno, introdotte sanzioni accessorie e l’obbligo di assicurazione per colpa grave, e rafforzato il controllo preventivo di legittimità, soprattutto per i contratti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) [art. 1].
- Viene potenziata la funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, anche su casi concreti legati al PNRR/PNC [art. 2].
- Il Governo è delegato a riorganizzare la Corte dei conti per migliorarne efficienza e coordinamento, con una revisione di struttura, funzioni, organizzazione territoriale e procure [art. 3, comma 1].
- Quanto all’organizzazione della Corte, sia a livello centrale sia territoriale, la delega prevede sezioni uniche in grado di svolgere in modo integrato le funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, con una distribuzione dei collegi e del personale calibrata in base ai reali carichi di lavoro. Viene rafforzato anche il ruolo delle Sezioni riunite, le cui pronunce dovranno orientare in modo più incisivo l’interpretazione e l’applicazione del diritto, garantendo uniformità nell’esercizio delle funzioni della Corte e nell’attività delle procure. La funzione requirente è svolta mediante l’articolazione in una Procura generale e in procure territoriali, sottoposte al coordinamento del Procuratore generale. A quest’ultimo sono attribuiti poteri di indirizzo, di accesso agli atti e, in casi determinati, di avocazione delle istruttorie, nonché un ruolo diretto nei procedimenti di particolare rilievo o complessità, al fine di assicurare un esercizio uniforme dell’azione contabile su tutto il territorio [art. 3, comma 2].
- La delega interviene anche sullo status e sulla carriera dei magistrati contabili, prevedendo criteri di rotazione nelle funzioni, una formazione adeguata, nuove modalità di accesso alla magistratura, comprensive di prove psicoattitudinali, e una disciplina dell’azione disciplinare ispirata a trasparenza, rapidità e rispetto del contraddittorio. È inoltre introdotto un limite temporale ai mandati apicali, come quelli di Presidente della Corte dei conti e di Procuratore generale [art. 3, comma 2].
- Sul piano dell’attività giurisdizionale, la riforma mira ad ampliare le ipotesi di giudizio a istanza di parte e a introdurre strumenti di deflazione del contenzioso, consentendo la definizione anticipata dei procedimenti mediante il pagamento di una quota della somma contestata, prima dell’instaurazione del giudizio. In parallelo, viene previsto il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori e dipendenti pubblici assolti, quando l’azione contestata sia stata compiuta nell’esercizio delle funzioni istituzionali [art. 3, comma 2].
- Le funzioni di controllo dovranno svolgersi nel rispetto del contraddittorio. Viene disciplinato il controllo concomitante su piani, programmi e progetti di rilevante impatto finanziario e socio-economico, con una regolazione della pubblicità degli atti, e sono individuati specifici atti degli enti locali sottoposti a controllo preventivo di legittimità [art. 3, comma 2].
- Si prevede una razionalizzazione del quadro normativo attraverso testi unici o codici, e l’adeguamento del Codice della giustizia contabile. I decreti legislativi dovranno essere adottati seguendo un procedimento che coinvolge la Conferenza unificata e il Parlamento e dovranno rispettare, in linea generale, il principio di neutralità finanziaria, con una limitata autorizzazione di spesa a decorrere dal 2026 [art. 3, comma 2].
- Si introduce una sanzione pecuniaria per i responsabili dei procedimenti PNRR/PNC che causano ritardi superiori al 10% dei tempi previsti, ferma l’eventuale responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti [art. 4].
- Ad avvocati e procuratori dello Stato si estendono i principi e i limiti della responsabilità civile dei magistrati, applicandoli anche alle azioni esercitate dalla Corte dei conti, con efficacia estesa ai procedimenti non ancora definiti [art. 5].
- Le modifiche introdotte dall’articolo 1 si applicano anche ai procedimenti e giudizi in corso, purché non definiti con sentenza passata in giudicato [art. 6].
Iniziativa
Parlamentare
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 19 dicembre 2023 al 27 dicembre 2025
(2 anni, 1 settimana, 2 giorni)
Decisioni giurisprudenziali connesse
Dopo l’avvio dell’esame del provvedimento presso le Commissioni I e II, è intervenuta la sentenza 17 luglio 2024, n. 132, con la quale la Corte costituzionale – respingendo le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti della disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 (articolo 21, comma 2), che ha previsto, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose (c.d. “scudo erariale”) – ha svolto un’analisi ricostruttiva dell’evoluzione e dei caratteri della responsabilità amministrativa in generale e del suo elemento soggettivo in particolare, ed ha rilevato l’esigenza di una complessiva revisione della sua disciplina da parte del legislatore.
Ulteriori motivi d’interesse
Sullo schema di ciascun decreto legislativo dovranno essere espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, chiamati a pronunciarsi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.