Titolo
Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti
Materie
Commercio
Principali previsioni
- I consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un’adeguata informazione circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto a fini solidaristici. [art. 2, co. 1]. A tal fine i produttori o i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti — anche mediante l’apposizione di un’etichetta cartacea o adesiva oppure mediante i materiali di comunicazione presenti nei punti vendita — nonché nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità l’indicazione: a) del soggetto destinatario di parte dei proventi; b) le finalità per cui sarà impiegata; c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati a tal fine per ogni unità di prodotto [art. 2, co. 2-4].
- Almeno quindici giorni prima di porre in vendita siffatti prodotti il produttore o il professionista comunica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le suddette informazioni e il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo destinato ai soggetti beneficiari [art. 3].
- In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente ad irrogare sanzioni amministrative da 5000 a 50000€ [art. 4, co.1-2], determinate tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unità poste in vendita. [art. 4, co. 4].
- I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50%, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche [art. 4, co. 6].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 9 febbraio 2024 al 16 giugno 2026
(2 anni, 4 mesi, 8 giorni)