Titolo
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028
Materie
Bilancio dello Stato – bilancio preventivo.
Principali previsioni
Disposizioni in materia di economia e finanza pubblica
- Interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 2, del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria volta a specificare che le riserve auree gestite e detenute dalla banca d’Italia, come iscritte nel bilancio di quest’ultima, appartengono al popolo italiano [art. 1 comma 2 ].
- Riduzione dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF [art. 1 commi 3-4 ].
- Incremento di 500 milioni di euro il Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità, istituito dalla legge n. 197 del 2022, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 [art. 1 commi 5-6 ].
- Previsione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026 dell’IRPEF [art. 1 commi 7-12].
- Introduzione temporanea di riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti. il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile [art. 1 comma 13].
Disposizioni in materia fiscale
- Accesso anche per gli edifici che hanno conseguito la sanatoria agli interventi di rigenerazione urbana [art. 1 comma 23].
- Incremento della dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui [art. 1 comma 24].
- Aumento a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta. [art. 1 comma 13].
- Si eleva da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario
- Si dipsone l’aumento dell’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento) [art. 1 commi 29-31].
- Si dispone che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a decorrere di determinate condizioni. [art. 1 commi 46-50].
- Si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro [art. 1 comma 51].
- Si dispone l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028 [art. 1 commi 74-75].
Disposizioni per la lotta all’evasione fiscale
- Si recano disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione [art. 1 commi 82-101].
- Si introducono una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali [art. 1 commi 102-110].
- Disposizioni volte a contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA. In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. [art. 1 commi 111-115].
- Si prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato [art. 1 comma 119].
- Si prevede il differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027 [art. 1 comma 125].
- Si introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029 [art. 1 commi 131-136].
- Si dispone che ai proventi derivanti dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e ai proventi derivanti dall’emissione dei titoli di Stato corrisposti al Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro) non si applicano né le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, né l’imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari [art. 1 comma 143].
- Si interviene sulla disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria, da un lato, modificando il regime transitorio per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età e, dall’altro, modificando il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria [art. 1 commi 147-150].
Disposizioni in materia di lavoro e politiche attive
- Si prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato [art. 1 commi 153-155].
- Si prevede di applicare fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti. [art. 1 comma 162].
- Si prevede l’incremento delle maggiorazioni sociali (20 euro) per pensionati in condizioni di disagio che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiarne, incremento già previsto (8 euro), con importi inferiori, limitatamente al 2025 [art. 1 comma 179].
- Si recano modifiche alla disciplina in materia di previdenza complementare [art. 1 commi 201-202].
- Si posticipa dal 2026 al 2027 l’attuazione della misura consistente nell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli [art. 1 commi 206-207].
- Si definisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, una fattispecie nell’ambito di quelle alle quali la disciplina vigente riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale; si estende per la medesima fattispecie estende il criterio di priorità alla rimodulazione di un contratto a tempo parziale già stipulato [art. 1 comma 214].
- Si estende l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti; l’ampliamento concerne l’applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno [art. 1 comma 219].
- Si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 – per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino [art. 1 comma 221].
- Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare [art. 1 comma 227].
- Si dispone un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza. L’ importo è pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, da destinare al c.d. “reddito di libertà” [art. 1 comma 229].
- Si incrementa di 4 milioni di euro per l’anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 le risorse da destinare all’attuazione del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani [art. 1 comma 236].
- Si prevede che la CONSOB possa avvalersi delle infrastrutture informatiche e dei sistemi informativi della società Sogei attraverso specifica convenzione, per migliorare l’efficacia dell’attività di vigilanza e favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi [art. 1 comma 255].
- Si disciplina la composizione numerica del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, nonché la durata del mandato. Si rimanda per ulteriori profili ad un d.p.c.m di attuazione [art. 1 comma 271-272].
- Si prevede che al fine di proteggere gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale e potenziare l’industria della difesa nel settore della produzione e del commercio di armamenti e sistemi d’arma, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individui, con proprio decreto e nel rispetto delle risorse previste dalla normativa vigente, le attività, le aree, le opere e i progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all’ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, riconosciuti come strategici per la difesa nazionale [art. 1 comma 280].
- Si prevede che siano utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell’amministrazione giudiziaria relative al personale da assegnare al tribunale di Roma e all’ufficio del giudice di pace di Roma per l’attuazione del Protocollo Italia-Albania [art. 1 comma 294].
Disposizioni in materia di sanità
- Si prevede l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in misura pari a 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 [art. 1 comma 333].
- Si destina una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 [art. 1 comma 344].
- Si prevede, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall’anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale [art. 1 comma 362].
- Si incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, da destinarsi in via prioritaria all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative, l’importo delle risorse previste per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. [art. 1 comma 367].
- Si incrementano da 20 a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù [art. 1 comma 397].
- Si incrementa il limite di spesa regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026 [art. 1 comma 400].
- Si assegna all’Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026 per il potenziamento dei servizi di telemedicina mediante l’implementazione delle procedure finalizzate a fornire ai professionisti sanitari dispositivi medici per il monitoraggio dei pazienti e per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di telemedicina [art. 1 comma 410].
- Aumento di due milioni di euro per il triennio 2026-2028 del Fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente [art. 1 comma 420].
- Si prevede l’integrazione del sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali con un monitoraggio permanente dell’equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l’evoluzione dei livelli di servizio erogati [art. 1 comma 425].
- Si innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione [art. 1 comma 437].
- Si introduce un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno [art. 1 comma 448-452].
- Si prevede che gli interventi di revisione della potenza riguardanti impianti a FER esistenti, abilitati o autorizzati su aree di demanio civico in assenza di demanializzazione, sono consentiti solo previa sdemanializzazione delle aree medesime [art. 1 comma 467].
- Si modifica la disciplina del Fondo Unico Nazionale per il Turismo [art. 1 comma 472].
- Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di consentire al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l’accessibilità in sicurezza alle gallerie in esercizio di lunghezza superiore ai mille metri, nelle more del completamento degli interventi per il miglioramento dei relativi livelli di sicurezza [art. 1 comma 486].
- Si autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero [art. 1 comma 497].
- Si concede un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull’attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa [art. 1 comma 502].
- Si istituiscono un fondo destinato all’erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del governo ucraino. L’intervento è finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture e dei settori strategici dell’Ucraina ed è vincolato all’acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane [art. 1 comma 505-510].
- Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo da ripartire tra i comuni per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado [art. 1 comma 518].
- Si dispone che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici bandito ai sensi del decreto n. 194 del 2022 sono effettuate fino al suo esaurimento [art. 1 comma 527-528].
- Si rifinanzia di 3 milioni di euro, per il 2026, il Fondo per l’Erasmus italiano, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni universitarie interessate [art. 1 comma 535].
- Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un “Fondo per la promozione del dialogo (FPD)”, con una dotazione di 150.000 euro per il solo anno 2026 [art. 1 comma 536].
- SI stanziano 5 milioni di euro per l’anno 2028 in favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione [art. 1 comma 553].
- Si prevede la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell’audiovisivo che, passa da 700 milioni di euro annui a 610 milioni di euro annui per l’anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 [art. 1 comma 554].
Disposizioni in materia di protezione civile
- Disposizioni per i territori colpiti da eventi sismici [art. 1 comma 559-568].
- Esclusione dal calcolo dell’ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali [art. 1 comma 584].
- Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità [art. 1 comma 620].
- Si modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione nel Codice dei contratti pubblici ai fini dell’attuazione del PNRR [art. 1 comma 624].
- Si destina al Fondo regionale di protezione civile risorse pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029 [art. 1 comma 631].
- Si dispone la cancellazione del debito nei confronti dello Stato relativo alle anticipazioni di liquidità delle regioni concesse per il pagamento dei debiti ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità. Si prevede, inoltre, il trasferimento a carico dello Stato del debito contratto dalle regioni con Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l’estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai fini dell’estinzione dei debiti contratti fino al 31 dicembre 2005 per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali [art. 1 comma 638-645].
- Ristori per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in relazione alla possibile perdita di gettito, in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle disposizioni della legge di bilancio [art. 1 comma 657-658].
- Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore [art. 1 comma 660].
- Disposizioni per contenere la misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale, fissandola al tasso legale pro tempore vigente [art. 1 comma 665].
Disposizioni in materia di autonomie locali e livelli essenziali delle prestazioni
- Istituzione di un fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni [art. 1 comma 674].
- Variazioni di bilancio tra i due Fondi perequativi di province e Città metropolitane [art. 1 comma 675].
- Proroga al 31 luglio 2026 il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva [art. 1 comma 677].
- Introduzione della possibilità di aumentare l’imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell’anno 2026. Analoga possibilità, con i medesimi limiti d’importo, è prevista con riferimento ai contributi di soggiorno istituiti da Roma Capitale e dal comune di Venezia [art. 1 comma 683-684].
- Misure in favore di enti in dissesto finanziario. Si aumenta fino a 50 milioni di euro l’importo massimo dell’anticipazione prevista per l’anno 2026 si ampliare la platea dei comuni che possono beneficiare dell’anticipazione, stabilendo che essa possa essere attribuita ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che soddisfino le medesime condizioni previste dall’attuale normativa per i comuni fino a 1.000 abitanti [art. 1 comma 685-686].
- Si dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2028 dell’applicazione delle disposizioni che prevedono il blocco dei trasferimenti erariali dovuti dal Ministero dell’interno agli enti locali, nel caso in cui l’ente non abbia rispettato i termini per l’adozione di determinati adempimenti contabili [art. 1 comma 689].
- Si prevede gli incarichi di segretario comunale di cui all’articolo 18- quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi [art. 1 comma 691].
- Determinazione Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale [art. 1 comma 697-705].
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza”– Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità [art. 1 comma 706-711].
Disposizioni in materia di istruzione e cultura
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” [art. 1 comma 712-714].
- Si dispone una riprogrammazione degli stanziamenti di spesa in conto capitale di alcune missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, riducendone le dotazioni di competenza e di cassa per gli anni 2026, 2027 e 2028 e incrementandole nei medesimi importi per il successivo triennio 2029, 2030 e 2031 [art. 1 comma 716].
- Riduzione complessiva di 500 milioni di euro per il triennio 2026-2028 delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 [art. 1 comma 733].
- Si incrementa di 60 milioni la disponibilità complessiva del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria [art. 1 comma 734].
- Si incrementa di 30 milioni annui, per il 2026, e di 40 milioni annui, a decorrere dal 2027, il livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale. Le citate risorse aggiuntive sono in particolare attribuite, per una somma pari a 30 milioni annui aggiuntivi a decorrere dal 2026, a Sport e salute Spa, e per una somma pari a 10 milioni annui aggiuntivi a decorrere dal 2027, al CONI. [art. 1 comma 737].
Altre disposizioni in materia economica
- Si recepiscono la rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio UE il 27 novembre 2025 [art. 1 comma 741-743].
- Si prevede la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “Industria 4.0” [art. 1 comma 770].
- Si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del MEF, finalizzato all’attuazione di misure per gli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale, con una dotazione pari a 68,7 milioni di euro per l’anno 2026 e di 67,75 milioni per l’anno 2027 [art. 1 comma 772-773].
- Attuazione del Fondo sociale per il clima [art. 1 comma 774-782].
- Modifica alla disciplina del Piano Casa Italia e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, che istituisce anche un fondo per il contrasto al disagio abitativo [art. 1 comma 783-784].
- Disposizioni volte a definire le modalità attraverso le quali il Ministero dell’interno, a decorrere dal 2026, provvede al recupero di somme dovute dagli enti locali a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2028 ovvero a titolo di contributi assegnati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale a consuntivo [art. 1 comma 835-839].
- Si interviene sul Fondo prima casa, prevedendo che esso operi entro un tetto massimo e fissando le modalità di determinazione di tale limite operativo. Per il 2026 il limite massimo degli impegni è fissato a 43.000 milioni di euro [art. 1 comma 881].
- Si stanzia per Osservatorio Carta Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani [art. 1 comma 912].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 22 ottobre 2025 al 30 dicembre 2025
(2 mesi e 9 giorni)
Decisioni giurisprudenziali connesse
- C. Cost., sentenza sent n. 1. del 7 gennaio 1966
- C. Cost., ord. n. 17 del 10 gennaio 2019
- C. Cost. ord. n. 60 del 27 febbraio 2020
Ulteriori profili d’interesse
- Nella seduta dell’Assemblea del Senato del 30 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 126 RS, il Presidente del Senato ha provveduto allo stralcio di due disposizioni (art. 60; art.89), a formare S. 1689-ter e S. 1689-quater
- Il Governo ha apposto la questione di fiducia in entrambi i rami del Parlamento
- Si segnala che alla Camera l’esame in sede referente è durato solo 2 giorni (27-28 dicembre)
- Si segnala che durante l’esame in Assemblea alla Camera, prima del voto finale, ha avuto luogo una corposa discussione e approvazione di ordini del giorno.